Tax court process extinguished due to failure to request hearing by December 31, 2020, under Art. 6 D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified dispute resolution, and the tax authority argued the process should terminate automatically. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the expiration of the deadline legally ended the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process for simplified tax dispute resolution is extinguished by the expiration of the deadline for requesting a hearing unless the parties explicitly petition for its fixation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 2327/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro gy Costruzioni Per. Ind.Tulio Angius Sr1;/Angius Christian e Angius Maria rappresentati e difesi dall' Avv. Lai Giuseppe con domicilio eletto in Roma, via Luigi Luciani, n. 1, presso lo studio dell'Avv. Manca Bitti Daniele; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna n. 281/1/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. TW3010104573/12, TW3010104568/12 e TW3031004493/12 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 24.414 A z2, 2022_ 03 Avi izoz2_ Il Presidente IL CANCELLIERE ESPERTO 1/- 2/ •