Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure defined in the 2018 decree by the December 31, 2020 deadline. The Regional Tax Commission had previously ruled on an assessment, but the specific request to utilize the simplified settlement mechanism was never filed. Consequently, the court applied the statutory rule that the process terminates automatically upon the expiration of this time limit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax litigation process is extinguished if the parties fail to request the simplified procedure defined in the cited decree within the prescribed time limit.
Parole chiave
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RETO sul ricorso iscritto al n. 10034/2017 R.G. proposto da Deral Spa, rappresentata e difesa dall' Avv. Leo Maurizio, con domicilio eletto in Roma, Piazza SS. Apostoli, n. 66, presso lo studio di quest'ultimo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia sez. staccata di Brescia n. 5411/67/16, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. 800145/01 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma / 41‹ Z 2.222 2.„ Il Presidente — IL CANCELLIERE ESPE