Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified dispute resolution procedure by December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously issued a denial of the simplified definition, which was subsequently appealed. The court ruled that without a timely request for the special procedure, the ordinary timeline expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13 d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3 c.p.c.: The tax dispute resolution process extinguishes automatically if the parties fail to request the simplified procedure within the statutory deadline, unless they subsequently petition for a hearing under the ordinary civil procedure rules.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 423/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Homes Holding Sri, Homes Building Sri Unipersonale, Homes Casa Spa e Mistral Spa Componibili D'arredamento rappresentate e difese dagli Avv.ti Tosi Loris e Marini Giuseppe con domicilio eletto in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 9, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 693/1/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T6X03T503493, T6X03T503496, T6X03T503497, T6X03TS03512, T6X03T504059, T6XCOTS01313, T6XCOTS01316 e T6XCOTS01318_ Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma , 24 m„..,,_20 o8.104 i Zg.) Il Presi enZe_ - v. IL CANCELLIERE ESPE