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Decreto — n. 11386/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax appeal dismissed as process extinguished due to failure to request hearing by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 11386/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal process extinguished because neither party requested a hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiff argued for a simplified tax definition procedure, but the opposing party contended that no formal request for a hearing was ever submitted. The court ruled that without such a request, the statutory time limit expired, terminating the proceedings and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process is extinguished if the parties fail to request a hearing within the prescribed term, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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tax appeal extinguishment failure to request hearing statutory time limit simplified tax procedure costs allocation rule differimento dell'imposizione assistenza amministrativa fiscale internazionale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
TKF011102485 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 18591/2017 R.G. proposto da , Di Fonzo Vincenzo, rappresentato e difeso dall' Avv. Tammetta Walter, con domicilio eletto in Roma, via Vincenzo Ugo Taby, n. 19, presso il sig. Pernarella Pietro; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio sez. staccata di Latina n. 2978/19/17, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n. TKF011102485 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma IL CANCELLIERE ESPERTO Dtt. :-7sa