Italian tax court case dismissed due to procedural extinction of proceedings after statutory deadline passed without action.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing extension before the December 31, 2020 deadline. The tax agency and the taxpayer failed to utilize the specific procedural mechanism provided in Article 6 of Legislative Decree 119/2018 to continue the simplified settlement process. Consequently, the court ruled that the process terminated automatically, leaving any advanced costs to the party who had prepaid them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: When the statutory deadline for requesting a hearing extension expires without such request, the proceeding is extinguished by operation of law, and the party who advanced costs bears the expenses.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 3672/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Giancarlo Panciroli, rappresentato e difeso dall' Avv. Giordano Balossi, con domicilio eletto in Roma, via Flaminia Vecchia n. 691, presso lo studio dell'Avv. Marco Fabio Leppo; avverso la sentenza della Commissione tributaria dell'Emilia-Romagna n. 1774/11/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi nn.
THL012401865/2009 e THL012401878/2009. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta • intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;
• che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 5- Itti 0 g./(A I 2Q2 Il Presidente 7-)