Cassation court quashes tax appeal ruling for contradictory reasoning on refund order autonomy versus security bond conditions.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the tax authority's appeal and quashed the lower court's decision regarding a tax refund order. The lower court initially claimed the refund procedure was autonomous from the pending liquidation appeal but then conditioned the refund on a security bond tied to that same pending appeal's outcome. The court found this reasoning inherently contradictory and illogical, as the lower court could not simultaneously assert independence and subordination to the separate proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 20 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131; A ruling that asserts the autonomy of a refund procedure while conditioning its execution on the outcome of a separate related proceeding violates logical coherence and must be quashed.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8898/2017 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO la "LATERLITE S.p.A.", con sede in Solignano (PR), in persona dell'amministratore delegato pro tempore, rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Enrico Marello, con studio in Torino, elettivamente domiciliato presso l'Avv. Nicola Bultrini, con studio in Roma, giusta procura in margine al controricorso di costituzione nel presente procedimento;
L, CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 14 novembre 2016 n. 5868/27/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 16 marzo 2022 dal Dott.
Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: La "LATERLITE S.p.A." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 14 novembre 2016 n. 5868/27/2016, che, in controversia su impugnazione di diniego di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale versate, sulla base di avviso di rettifica e liquidazione notificato il 21 dicembre 2010 col n. 20091T00004000, in dipendenza della costituzione della "LARGES S.r.l." (con socio unico) mediante conferimento di ramo aziendale da parte della "VALDATA S.r.l." (atto del 19 dicembre 2008), in pendenza del ricorso proposto dalla "LATERLITE S.p.A." nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 24 ottobre 2014 n. 5503/46/2014, in relazione all'impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato il 5 dicembre 2011 col n. 20081T028342000 per le imposte di registro, ipotecaria e catastale in dipendenza della cessione totalitaria della quota di compartecipazione nella "LARGES S.r.l." (con socio unico) dalla "VALDATA S.r.l." alla "LATERLITE S.p.A." (atto del 19 dicembre 2008), a seguito della riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 nei termini di cessione indiretta di ramo aziendale, sulla base del collegamento con la precedente costituzione della "LARGES S.r.l." (con socio unico) mediante conferimento di ramo aziendale da parte della "VALDATA S.r.l." (atto del 19 dicembre 2008) e la susseguente incorporazione della "LARGES S.r.l." (con socio unico) nella "LATERLITE S.p.A." (atto del 21 dicembre 2010), ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla "LATERLITE S.p.A." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 24 giugno 2015 n. 5768/26/2015, con compensazione delle spese giudiziali.
La Commissione Tributaria Regionale ha parzialmente riformato la decisione di primo grado - sul presupposto che il conferimento nella costituenda società unipersonale avesse ad oggetto un ramo aziendale (anche se comprensivo di beni immobili) e dovesse scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa - nel senso di ordinare all'amministrazione finanziaria il rimborso della somma di C 199.331,00 a favore della contribuente, di dichiarare l'immediata esecutività della sentenza e di subordinare il rimborso alla consegna di polizza fideiussoria per l'importo di C 200.000,00 con scadenza ad un anno successivo al deposito della emananda sentenza della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso pendente in ordine all'avviso di liquidazione sulla cessione totalitaria della quota di compartecipazione.
Il ricorso è affidato a tre motivi. La "LATERLITE S.p.A." si è costituita con controricorso. CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo, si denunciano, al contempo, violazione e falsa applicazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 36 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 4, lett. a, n. 3, della tariffa - parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 10 del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347 e 4, della tariffa allegata al D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 347, 56 e 57 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver subordinato - con motivazione apparente e contraddittoria - il rimborso della somma versata in eccedenza per le imposte di registro, ipotecaria e catastale alla consegna di polizza fideiussoria, senza sindacare in via incidentale la legittimità del relativo avviso di liquidazione.
2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 69 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546 e 12 del D.L.vo 24 settembre 2015 n. 156, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver dichiarato la provvisoria esecutività della sentenza con la contestuale imposizione alla contribuente della prestazione della garanzia fideiussoria per l'erogazione del rimborso.
3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 69 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver ancorato la durata della polizza fideiussoria alla pronuncia su un ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dal giudice di appello in altro procedimento, conferendole un'efficacia più breve di quella che avrebbe avuto in relazione alla sentenza resa dal giudice di appello nel presente procedimento. RITENUTO CHE:
1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 n mezzo censura la sentenza impugnata, sotto distinti profili, per la statuizione di subordinare la condanna al rimborso delle imposte versate in eccedenza alla consegna di una polizza fideiussoria con scadenza ad un anno successivo al deposito di un'emananda sentenza di questa Corte in separato procedimento tra le medesime parti in ordine all'autonoma impugnazione di un avviso di liquidazione che, ancorché relativo ad altro contratto (la cessione totalitaria della quota di compartecipazione), attiene alla medesima pretesa impositiva (in ragione del ravvisato collegamento - ex art. 20 del D.P.R 26 aprile 1986 n. 131 - tra la costituzione di società unipersonale con conferimento di ramo aziendale, la cessione totalitaria della quota di compartecipazione della società unipersonale e l'incorporazione della società unipersonale nella società cessionaria). 1.2 A ben vedere, però, tale statuizione si sorregge su una motivazione intrinsecamente contraddittoria, che inficia la coerenza argomentativa della sentenza impugnata.
Invero, il giudice di appello, in primo tempo, per giustificare l'ordine impartito all'amministrazione finanziaria di rimborsare l'imposta versata in eccedenza in favore della contribuente, ha affermato l'assoluta autonomia del presente procedimento rispetto al procedimento relativo all'impugnazione dell'avviso di liquidazione sulla cessione totalitaria della partecipazione sociale, esimendosi da ogni valutazione incidentale sulla legittimità della pretesa impositiva; in secondo tempo, per concedere l'immediata esecutività alla sentenza impugnata, ha condizionato l'ordine di rimborso alla prestazione di garanzia fideiussoria a favore dell'amministrazione finanziaria (a cautela di un eventuale restituzione di quanto rimborsato) con scadenza ad un anno successivo al deposito della emananda sentenza della Corte Suprema di Cassazione sul ricorso pendente in ordine all'avviso di liquidazione sulla cessione totalitaria della partecipazione sociale, riconoscendo un collegamento diretto con l'esito di tale procedimento in ragione della imputazione delle imposte versate in eccedenza per il conferimento del ramo aziendale nella società unipersonale di nuova costituzione a deconto dell'imposta dovuta - a seguito della riqualificazione ex art. 20 del D.P.R. 26 maggio 1986 n. 131 - per la cessione totalitaria della partecipazione sociale.
In tal modo, però, il giudice di appello ha finito col vincolare e subordinare l'attuazione della propria decisione alla pronuncia di altro giudice in separato procedimento, del quale si è paradossalmente affermata l'autonomia, derivandone una palese incongruenza nella linearità del percorso motivazionale della sentenza impugnata.
2. Dunque, apprezzandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legit