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Ordinanza — n. 11338/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses taxpayer's appeal, ruling unchallenged tax assessment bars refund claims despite three-year deadline. The court held that the definitive nature of the tax assessment precludes reopening the matter via refund request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11338/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal, declaring the original refund claim inadmissible. The taxpayer argued for a refund of overpaid taxes based on a non-impugned liquidation notice, while the tax authority contended the assessment was final. The court ruled that failing to challenge the liquidation notice within the legal timeframe rendered the tax debt definitive, thereby barring any subsequent refund request.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 77 D.P.R. 26/04/1986 n. 131: The failure to timely challenge a tax liquidation notice renders the tax debt definitive, precluding the taxpayer from requesting a refund of the overpaid amount.

Parole chiave

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tax refund inadmissibility definitive tax assessment omitted appeal consequences three-year statute of limitations tax liquidation notice registro fondiario iscrizione d'ipoteca cartella ipotecaria registrale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
131, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 77 D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
546, nonché dell'art. 77 del D.P.R.
Art. 384, comma 1 cod. proc. civ.
art. 2697 cod. civ
604, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art.
art. 2969 cod. civ
art. 345 cod. proc. civ
civ., così che, per la stessa ragione, la decadenza può essere eccepita dall'amministrazione finanziaria per la prima volta in appello, non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 5, 15 aprile 2004, n. 7179
Cass., Sez. 5, 11 febbraio 2011, n. 3346
Cass., Sez. 5, 2 luglio 2014, n. 15008
Cass., Sez. 5, 13 novembre 2014, n. 24239
Cass., Sez. 5, 5 settembre 2016, n. 17617
Cass., Sez. 5, 18 novembre 2021, n. 35336
Cass., Sez. 5, 23 giugno 2010, n. 15191
Cass., Sez. 6-5, 2 luglio 2014, n. 15008
Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2021, n. 4323
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Testo completo

Ce2) 2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7836/2017 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; RICORRENTE CONTRO Gherarducci Pierino, rappresentato e difeso dall'Avv. Nando Bartolomei, con studio in Cecina (LI), elettivamente domiciliato presso l'Avv. Paola Pezzali, con studio in Roma, giusta procura in calce al controricorso di costituzione nel presente procedimento; CONTRORICORRENTE AVVERSO la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione Staccata di Livorno il 30 settembre 2016 n. 1718/10/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 marzo 2022 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo; RILEVATO CHE: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Firenze - Sezione Staccata di Livorno il 30 settembre 2016 n. 1718/10/2016, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di silenzio - rifiuto sull'istanza di rimborso per le imposte di registro, ipotecaria e catastale corrisposte in misura normale, in base ad avviso di liquidazione non impugnato, per la revoca delle agevolazioni per la c.d. "piccola proprietà contadina" in relazione all'acquisto di terreni siti in Comune di Collesalvetti (LI), a causa della mancata presentazione della certificazione rilasciata dall'IPA nel termine di tre anni dalla registrazione, ha accolto l'appello proposto da Gherarducci Pierino nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Livorno il 25 settembre 2015 n. 436/01/2015, con compensazione delle spese giudiziali.

La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di prime cure sul presupposto che il contribuente possedesse i requisiti per il godimento delle agevolazioni (in particolare, la qualifica di "coltivatore diretto") sin da epoca antecedente alla stipulazione della compravendita ed avesse presentato l'istanza per il rilascio della certificazione il 18 giugno 2009, per cui il ritardo nel rilascio di tale documento era esclusivamente imputabile all'IPA. Il ricorso è affidato a due motivi. Gherarducci Pierino si è costituito con controricorso.

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 19 e 21 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, nonché dell'art. 77 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per non aver rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso originario del contribuente avverso il silenzio - rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, non essendo stato preventivamente impugnato il prodromico avviso di liquidazione.

2. Con il secondo motivo, in via subordinata, si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, nonché dell'art. 2697 cod. civ., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente avesse il diritto al rimborso delle imposte corrisposte in misura normale sulla base dell'avviso di liquidazione, nonostante la tardiva produzione della certificazione definitiva rilasciata dall'IPA dopo la perenzione del termine triennale dalla registrazione della compravendita, essendo mancata la prova di aver operato con adeguata diligenza per il conseguimento in tempo utile della certificazione definitiva. RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Secondo l'insegnamento costante di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, sebbene l'inammissibilità del ricorso introduttivo sia rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia, la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta innanzi al giudice di legittimità, allorché il suo esame implichi un accertamento in fatto, rimesso al giudice di merito (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2010, n. 26391; Cass., Sez. 5^, 31 marzo 2011, n. 7410;

Cass., Sez. 6^-5, 25 agosto 2015, n. 17133; Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2019, n. 13993; Cass., Sez. 5", 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14727; Cass., Sez. 6"-5, 14 gennaio 2022, n. 587). 1.2 Dunque, non è consentita, in sede di legittimità, la proposizione di nuove questioni di diritto - anche se rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - quando esse presuppongano o comunque richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto (come l'esame di documenti) di regola preclusi alla Corte di Cassazione. 1.3 In particolare, si è precisato che la decadenza del contribuente dall'impugnazione di un avviso di liquidazione, che rende inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, operando a favore dell'amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile e può essere rilevata d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello ai sensi dell'art. 2969 cod. civ., così che, per la stessa ragione, la decadenza può essere eccepita dall'amministrazione finanziaria per la prima volta in appello, non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 cod. proc. civ. (Cass., Sez. 5^, 27 febbraio 2009, n. 4760;

Cass., Sez. 5^, 17 ottobre 2019, n. 26378; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11923). Trattasi, quindi, di decadenza che è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, essendosi rimarcato che non sono precluse le nuove questioni di diritto, qualora queste, così come nella fattispecie, non postulino nuovi accertamenti di fatto che, come tali, esorbitano dal giudizio di legittimità (Cass., Sez. 5^, 19 agosto 2020, n. 17363; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n.1.4 Nella specie, non è controverso tra le parti - oltre a risultare per tabulas dalla stessa motivazione della sentenza impugnata - che l'avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura ordinaria, del cui importo il contribuente ha chiesto il rimborso - dopo l'integrale pagamento - per l'eccedenza corrisposta rispetto alla misura fissa, non è stato impugnato dinanzi al giudice tributario ed è, pertanto, divenuto definitivo. 1.5 A tale riguardo, quindi, si rammenta l'orientamento consolidato di questa Corte, secondo cui, in materia di imposta di registro, l'omessa tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione notificato dall'amministrazione finanziaria determina la definitività della pretesa tributaria, con conseguente preclusione per il contribuente del diritto a chiedere il successivo rimborso dell'imposta ritenuta erroneamente versata in esecuzione dello stesso avviso. seppure nel rispetto del termine triennale previsto a pena di decadenza dall'articolo 77 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Cass., Sez. 5", 15 aprile 2004, n. 7179;

Cass., Sez. 5^,11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., Sez. 5^, 2 luglio 2014, n. 15008; Cass., Sez. 5^, 13 novembre 2014, n. 24239; Cass., Sez. 5", 5 settembre 2016, n. 17617; Cass., Sez. 5^, 11 gennaio 2018, nn. 476, 479 e 480; Cass., Sez. 5^, 18 novembre 2021, n. 35336). In altri termini, in difetto di rituale e tempestiva impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, il rapporto tributario viene fissato - in modo definitivo e non più contestabile - dall'atto impositivo e l'istanza di rimborso non è idonea a riaprire un termine scaduto per contestare un rapporto ormai esaurito, fatto salvo - sussistendone i presupposti - l'esercizio del potere di autotutela da parte dell'amministrazione finanziaria (Cass., Sez. 5^, 23 giugno 2010, n. 15191;

Cass., Sez. 5^, 11 febbraio 2011, n. 3346; Cass., Sez. 6^-5, 2 luglio 2014, n. 15008; Cass., Sez. 5^, 18 febbraio 2021, 4323).

2. In conclusione, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di inammissibilità del ricorso originario del contribuente.

3. Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate in relazione all'andamento della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, dichiara l'inammissibilità del ricorso originario del contribuente; compensa le spese dei giudizi di merito; condanna il controricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della ricorrente, liquidandole nella misura di C 2.300,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Così deciso a Roma nella camera di consiglio eff