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Ordinanza — n. 11333/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal extinguished due to successful simplified settlement procedure completion before deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11333/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the tax appeal extinguished because the underlying dispute was resolved through a simplified settlement procedure completed before the statutory deadline. The taxpayer had submitted the necessary request for expedited definition, and no party requested the extension of the treatment period. Consequently, the court ruled that the subject matter of the litigation ceased to exist, terminating the proceedings without a substantive judgment on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13 of D.L. n. 119/2018; Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code: The simplified settlement procedure for tax disputes extinguishes the judicial process upon completion of the treatment period, terminating the litigation and leaving costs to the party who advanced them.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction D.L. 119/2018 cessation of subject matter judicial process termination tax appeal dismissal costs allocation imposta sull'utile

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10 of D.L. 23 ottobre 2018 n. 119
con nota depositata in data 18 febbraio 2020, la contribuente formulava istanza per la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 6, comma 13 of D.L. n. 119 del 2018
con nota depositata in data 18 febbraio 2020, la contribuente formulava istanza per la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l.
Art. 391, comma 3 of the Civil Procedure Code
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;4.
art. 391 c.p
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;4.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 21826 del 2020
(Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass.
Cass. n. 25485 del 2018
21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass.
Cass. n. 14782 del 2018
Cass. n. 31732 del 2018
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23643/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope legis; -ricorrente - Contro Bruzzo Nadia, elett.te dom.ta in Ventimiglia alla via Matteotti n. 1, presso lo studio dell'avv. Tiziana Panetta, da cui è rapp.ta e difesa come mandato in calce al controricorso - controricorrente - avverso la sentenza n. 80/2/13 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata in data 30/9/2013, non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2022 dalla dott.ssa Milena d'Oriano; RITENUTO CHE:

1. con sentenza n. 80/2/13, depositata in data 30 settembre 2013, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Liguria accoglieva l'appello proposto dalla contribuente avverso la sentenza n. 57/1/11 della Commissione Tributaria Provinciale di Imperia, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di irrogazione di sanzioni per infedele dichiarazione ex art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; la CTR aveva invece accolto l'appello sul presupposto che la stessa non avesse tratto alcun beneficio dalla violazione;

4. avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 6 ottobre 2014, affidato a tre motivi; la contribuente si costituiva con controricorso. CONSIDERATO CHE:

1. con nota depositata in data 18 febbraio 2020, la contribuente formulava istanza per la sospensione del processo ex art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018 n. 119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018; OSSERVA CHE:

1. l'istanza e la documentazione presentata dalla parte attestano l'avvenuta presentazione della richiesta di definizione agevolata per l'atto impositivo oggetto del presente contenzioso;

2. nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né è intervenuto diniego della definizione, poi impugnato;

3. che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del comma 3 dell'art. 391 c.p.c.;4. Su tale premessa va dichiarata l'estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5. Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Vedi Cass. n. 21826 del 2020) 5.1 Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. :14782 e n. 31732 del 2018).

P.Q.M.

La Corte, dichiara estinto il giudizio; spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nell'adunanza camerale effettuata da remoto il 3 febbraio 2022. Il Presidente tI. , Domenico