Cassation court dismisses appeal due to tax dispute settlement under Art. 6 D.L. 119/2018, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax dispute extinguished because the parties had successfully concluded the case through a simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 119/2018. Although the Agency of Revenue argued for a full contract duration penalty, the taxpayer had already paid the tax for the first year, and no formal request for simplified treatment was submitted by the deadline. Consequently, the court ruled that the litigation was no longer necessary and ordered the costs to be borne by the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 D.L. 119/2018; Art. 6, comma 13 D.L. 119/2018: When a tax dispute is resolved via the simplified procedure provided for in Article 6 of D.L. 119/2018, the judicial proceedings are extinguished, and costs are allocated to the party who advanced them.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30249/2019 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, con domicilio eletto in Roma Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ex lege. - ricorrente - contro ESSELUNGA S.P.A., rappresentata e difesa dall'Avv. Tonio Di Iacovo Nome Cognome, con domicilio eletto in Roma, viale Castro Pretorio n. 122, presso lo studio Pirola Pennuto Zei Associati, giusta procura speciale a firma del notaio Giovanni Nai. - con troricorrente - avverso la sentenza n. 995/2019 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il C5/3/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 dal Consigliere dott. Oronzo De Masi. RITENUTO CHE La società ESSELUNGA impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano l'atto di contestazione delle sanzioni, con il quale l'Ufficio irrogava la sanzione di euro 25.027,50 (al netto di quanto già versato a titolo di ravvedimento operoso) per ritardata registrazione del contratto di sublocazione di durata pluriennale (sei anni) stipulato il 17/12/2014 e con decorrenza 1/1/2014, avente ad oggetto un immobile a destinazione parcheggio, sito in Reggio Emilia, effettuata (con ravvedimento operoso) sulla base del canone relativo alla prima annualità e non già per l'intera durata del contratto.
La CTP di Milano accoglieva il ricorso recependo la tesi della ricorrente, secondo la quale il calcolo della sanzione andava effettuato su una sola annualità, in forza dell'art 17, comma 3„ d.p.r. n. 131 del 1986, che consente al contribuente di optare per due modalità alternative di determinazione dell'imposta dovuta. Su appello dell'Agenzia delle Entrate l'adita Commissione Tributaria Regionale della Lombardia confermava la decisione di primo grado rilevando, in conformità con quanto argomentato dal giudice di prime cure, che la sanzione era correttamente da parametrare non sull'intero canone contrattuale ma su quello relativo alla prima annualità, avendo la società contribuente scelto di versare l'imposta dovuta annualmente per cui sarebbe "irragionevole (...) riconoscere al contribuente la facoltà di pagare annualmente e, dall'altra parte, riconoscere all'amministrazione il potere di sanzionare per il valore corrispondente all'intera durata del contratto".
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, sulla base di un solo motivo. La contribuente resiste depositando controricorso. CONSIDERATO CHE Con il motivo d'impugnazione la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 17, 43 e 69, d.p.r. n. 131 del 1986, per avere la CTR errato nel non affermare che la sanzione prevista dall'art. 6 T.U.R., non si riferisce al tardivo versamento dell'imposta, bensì alla mancata registrazione del contratto di locazione nel termine di legge, obbligo che costituisce un adempimento unico e che ha ad oggetto l'intero contratto, per cui in caso di tardiva registrazione la sanzione deve essere calcolata in misura proporzionale al canone di locazione pattuito per l'intera durata del contratto.
Preliminarmente, la controricorrente deduce l'intervenuta definizione agevolata della lite fiscale ai sensi dell'art. 6, d.l. n. 119 del 2018, convertito in I. n. 136 del 2018, e deposita la relativa domanda presentata il 30/5/2019 ed ??? non lo trovo il Mod. F24 attestante il versamento di euro 3.755,44. Nessuna delle parti ha poi presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018, entro il 31 dicembre 2020, né risulta intervenuto diniego della definizione agevolata, circostanza, peraltro, che trova riscontro nel messaggio di posta elettronica del 28/1/2022 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Milano depositato in atti.Su tali premesse va dichiarata l'estinzione del giudizio, a seguito dell'avvenuta definizione della controversia, ai sensi della suindicata procedura.
Alla declaratoria di estinzione del giudizio segue che le spese dell'intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dall'art. 6, comma 13, del d.l. 119 del 2018. (Cass. n. 21826/2020). Non sussistono i presupposti per l'applicazione del "doppio contributo" come già statuito da questa Corte (Cass. n. 25485/2018; in caso di rinuncia, Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio. Spese a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 marzo 2022 tenuta mediante collegamento da remoto. I Il Presidente d Dtt. Do