Court dismisses tax appeal after taxpayer withdraws and enters simplified settlement procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the cassation appeal extinct following the taxpayer's withdrawal and the opposing party's acceptance. The taxpayer initiated a simplified settlement procedure under Article 6 of D.L. 193/2016, while the tax agency merely filed a notice of appearance. The court ruled that the withdrawal rendered the appeal inadmissible due to lack of interest, and since both parties accepted the settlement, litigation costs were waived.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 bis c.p.c.; Art. 6 D.L. 193/2016: A unilateral withdrawal from cassation renders the appeal inadmissible if it reveals a lack of interest, but if accepted by the opposing party and a simplified settlement procedure is underway, the appeal is declared extinct with litigation costs waived.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 25578/2014 R.G. proposto da MORASCA AUGUSTO, rappresentato e difeso dall'Avv. David Bacecci, con domicilio eletto presso lo studio dell'Avv. Massimo Lauro in Roma, via Ludovisi, n. 35; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, costituita al solo fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione; - resistente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, n.177/1/2013 depositata il 3 aprile 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanzai camerale del 25 novembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza n. 177/1/13 depositata in data 3 aprile 2013 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava l'appello propo- sto da Morasca Augusto, imprenditore edile, avverso la sentenza n. 369/5/11 della Commissione tributaria provinciale di Roma, la quale a sua volta aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente, contro un avviso di accertamento per II.DD. e IVA relativo all'anno di impo- sta 2005, emesso a seguito di p.v.c. in sede di accertamento ex art. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 con ricorso ai valori OMI. /analitico induttivo ex art.39 d.P.R. n.600 del 19731 2.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contri- buente deducendo sette motivi, mentre l'Agenzia delle entrate ha de- positato mera comparsa di costituzione in giudizio. Successivamente il contribuente ha depositato memoria ex art.380 bis. cod. proc. civ., rendendo noto di rinunziare al ricorso, in pendenza della definizione agevolata della lite e, con nota di deposito, a sua volta l'Agenzia ha depositato accettazione della rinuncia. Considerato che: i / 3. Il contribuente, con nota di deposito anteriore all'adunanza ha reso noto di aver intrapreso procedura di definizione agevolata ex art.6 del d.l. n.193 del 2016 con l'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, ha chiesto la declaratoria di estinzione del ricorso per rinuncia al ri- corso e agli atti, con compensazione delle spese di lite.
Va rammentato al proposito che «La rinuncia al ricorso per cassazio- ne, quale atto unilaterale recettizio, è inidonea a produrre l'effetto ti- pico dell'estinzione del processo, se non notificata alla controparte costituita, ma, rivelando il sopravvenuto difetto di interesse del ricor- rente a proseguire il giudizio, determina l'inammissibilità del ricorso.». (Cass. Sez. 1 - , Sentenza n. 13923 del 22/05/2019, Rv. 654263 - 01; conforme, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12743 del 21/06/2016, Rv. 640420 - 01).
4. Peraltro, nel caso di specie, l'Avvocatura dello Stato ha anche de- positato accettazione della rinuncia al ricorso e, pertanto, il ricorso dev'essere dichiarato estinto con spese di lite mano compensate, es- sendo tale l'accordo tra le parti e tenuto conto del fatto che il conte- nuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo penden- te (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).
5. Si dà atto che non sussistono i presupposti per imporre al ricorren- te il pagamento del c.d. "doppio contributo unificato" (Cass. Sez. 5 - Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018). ff;oces- P.Q. M. so dichiara estinto il/dcaiszi e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma il 25 novembre 202:1 Il Presidente DE :'OS1TATO IN CANCELLEMA 7 A