Court remits case to public hearing to clarify if shareholder financing in capital increase is taxable under registration tax law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the interlocutory order inadmissible and remitted the case to a public hearing for further examination. The lower courts disagreed on whether a shareholder financing declared in a capital increase resolution should be taxed, with the Regional Commission ruling it taxable while the Provincial Commission found it exempt. The Court identified a critical legal conflict regarding the identity of parties between the financing contract and the assembly minutes, necessitating a public debate to establish the correct interpretation of the registration tax provisions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 22, comma 1; Art. 22, comma 2 of D.P.R. n. 131/1986: The court must determine in public hearing whether shareholder financing declared in a capital increase resolution constitutes a taxable act, specifically analyzing the identity of parties between the financing contract and the assembly minutes.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 4330-2018 proposto da: POMEZIA IMMOBILIARE SRL elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. PISANELLI 40, presso lo studio dell'avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO BISCOTTO, MAURIZIO MARINO; - ricorrenti - 2022 contro 996 AGENZIA DELLE ENTRATE (0-6-3E53910n, u)1 - elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - controricorrent£ - avverso la sentenza n. 4479/2017 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 18/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/03/2022 dal Consigliere Dott.
FRANCESCA PICARDI; Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate, con avviso di liquidazione 111T042241000P001 Registro 2011, ha proceduto al recupero dell'imposta dovuta dalla Pomezia Immobiliare s.r.I., liquidando euro 183.000,00, per imposta, sanzioni e interessi, "in quanto l'atto (rogito notarile contenente verbale di assemblea straordinaria del 10 dicembre 2011) enuncia la dichiarazione di un'operazione di finanziamento soci di euro 6.100.000,00, che non è stato erogato né a fondo perduto né in conto capitale". 2.La Commissione Tributaria Provinciale di Roma ha accolto il ricorso del contribuente, ritenendo che la rettifica notarile del 19 novembre 2012, intervenuta prima della notifica dell'atto impositivo, abbia chiarito che l'aumento di capitale non è stato effettuato tramite la rinuncia, da parte di un socio, ad un credito restitutorio derivante da pregresso finanziamento ma con l'imputazione a capitale di un versamento già effettuato a fondo perduto in conto capitale, senza una specifica ed esplicita pattuizione di un obbligo di restituzione da parte della società al socio.
3. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in accoglimento dell'appello dell'Agenzia delle Entrate, ha, invece, confermato l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, in misura proporzionale, sul finanziamento dell'importo di euro 6.100.000,00, erogato dalla socia Veronica s.p.a. alla società Pomezia Immobiliare s.r.l. Il giudice di appello ha ritenuto inidonea la documentazione prodotta (bilanci e note integrative della socia Veronica s.p.a. per gli anni 2020 e 2011) a dimostrare inequivocabilmente che i versamenti precedenti di tale socia fossero stati effettuati in conto futuro aumento del capitale sociale della Pomezia Immobiliare s.r.I., esponendo la voce "Altre immobilizzazioni" un insieme di dati, inidoneo all'individuazione degli eventi economico contabili che hanno determinato il valore esposto, ed essendo la dichiarazione del notaio, contenuta nell'atto di rettifica del verbale di aumento del capitale (in cui si è precisato che il termine credito è stato usato in modo atecnico e che l'aumento di capitale è stato realizzato mediante imputazione in conto capitale dei versamenti effettuati nelle casse sociali a fondo perduto da Veronica s.p.a.) successiva all'atto ed inadeguata.
Si è anche sottolineata la mancata produzione del conto mastro acceso alla partecipazione della Veronica s.p.a. 4.La Pomezia Immobiliare s.r.l. ha proposto tempestivo ricorso per cassazione avverso tale sentenza. 5.L'Agenzia delle Entrate ha resistito, depositando contro-ricorso. 6.Risulta depositata ulteriore memoria di parte ricorrente in data 14 gennaio 2022. Considerato che: 1.Parte ricorrente, oltre a denunciare, con il primo e terzo motivo, l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, tali da consentire di ricondurre il versamento della somma sin dall'origine all'aumento di capitale, così escludendone l'assoggettabilità a tassazione, e, con il quarto motivo, la violazione degli artt. 116 cod.proc.civ. e 2700 cod.civ. in relazione all'art. 221 cod.proc.civ., ha dedotto, con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e 22 del d.P.R. n. 131 del 1986.
2. Sussiste un orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai sensi dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 (che stabilisce che se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene l'enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate), va assoggettato ad imposta di registro il finanziamento soci, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo, trattandosi di atto avente ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale, finalizzato a determinare una modificazione della sfera patrimoniale e suscettibile di valutazione economica (Sez. 6-5, n. 32516 del 12/12/2019, Rv. 656035 - 01; già prima Sez. 5, n. 15585 del 30/06/2010, Rv. 613766 - 01).
3. Tale orientamento deve, tuttavia, confrontarsi con quello secondo cui per cui il presupposto imprescindibile dell'applicazione dell'art. 22, comma 1, del d.P.R. n. 131 del 1986 è l'identità delle parti dell'atto enunciato e di quello che lo enuncia (v, da ultimo, Sez. 6 - 5, n. 8669 del 29/03/2021, Rv. 661035 - 01, in tema di imposta di registro, ove un decreto ingiuntivo richiami un contratto di cessione del credito, pur evidenziando una enunciazione indiretta di atti, l'assenza di identità tra i soggetti dell'atto enunciato e dell'atto enunciante comporta la non imponibilità dell'atto enunciato), visto che il contratto di mutuo o, più in generale di finanziamento, è concluso tra la società ed il socio, mentre il verbale dell'assemblea è tendenzialmente qualificato come atto senza parti, di cui, comunque, non possono considerarsi parti i singoli soci.
4. A ciò si aggiunga che deve verificarsi la possibilità di ricondurre le ipotesi in cui l'aumento di capitale sia realizzato mediante la rinuncia di un socio ad un suo credito restitutorio, derivante da un pregresso mutuo o altro tipo di finanziamento, nell'ambito applicativo dell'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 131 del 1986 (ai sensi del quale l'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione).5. La particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale la Corte deve pronunciare rende opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile, in ragione di quanto previsto dall'art. 380-bis, comma 3, c.p.c., per cui va disposto il rinvio a nuovo ruolo.
P.Q.M.
rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consigli