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Ordinanza — n. 11105/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses tax appeal against society members, remanding case for joint treatment with company appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11105/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against the appeals filed by six Parisella society members regarding income tax assessments. The members had successfully challenged the first-instance rulings, which the Regional Tax Commission had previously upheld by reforming the lower court decisions. Consequently, the Court ordered the case to be remanded to a new docket for joint handling with a separate pending appeal against the company itself.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.c.; Art. 106 c.p.c.: When individual partners' appeals and the company's appeal involve related tax liabilities, the Court may remand the case for joint treatment to ensure consistent judicial reasoning across all parties.

Parole chiave

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tax appeal dismissal society partners liability joint case remand income tax assessment Cassazione procedure revisione d'imposta ricupero d'imposta ripresa fiscale aziendale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
Art. 106 c.p.c.
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 24430/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - ricorrente - contro PARISELLA GAETANO, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Mile- to, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pietro da Cortona, n. 8; - controricorrente - nonché PARISELLA ROBERTO, PARISELLA CARLO, PARISELLA CLAUDIO, PA- RISELLA MASSIMO, PARISELLA VITTORIO; - intimati - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Roma, sez. staccata di Latina, n.5235/40/2014 depositata il 20 agosto 2014, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 25 novembre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sez. staccata di Latina, venivano accolti gli appelli proposti da Parisel- la Roberto, Carlo, Claudio, Gaetano, Massimo, Vittorio, quali soci della società Parisella Carlo & C S.n.c., avverso 18 sentenze della CTP di Latina, nn.548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 579, 580, 581, 582, 584, 585, 586, relative ad avvisi di accertamento IR- PEF e accessori 2002 e 2003 in conseguenza del maggior reddito ac- certato in capo alla società. La CTR in un primo momento accoglieva parzialmente gli appelli dei contribuenti, i quali proponevano ricorso per Cassazione e il giudice di legittimità, con sentenza n.20316/2011, riuniti i ricorsi, li accoglieva ritenendo che il giudice d'appello avesse motivato le decisioni nei con- fronti dei soci attraverso un mero rinvio della decisione adottata in pari data nei confronti della società.

I soci riassumevano la causa avanti alla CTR, la quale riteneva fondati gli appelli dei contribuenti, riformando le sentenze di primo grado e annullando gli avvisi di ac- certamento oggetto di impugnazione.

3. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate, affida- to a tre motivi, cui replica il solo Parisella Gaetano con controricorso; i restanti soci non hanno svolto difese, restando intimati. Considerato che:

4. E' necessario rinviare a nuovo ruolo la controversia, avente ad og- getto le riprese imputate per trasparenza nei confronti dei soci, per trattazione congiunta con la causa pendente avanti alla Corte ed iscritta all'RG n. 24431/2015, in impugnazione della sentenza della CTR n.5234/40/14 resa nei confronti della società e avente ad ogget- to riprese per IVA e IRAP oltre che reddito di impresa,

P.Q.M.

La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per trattazione congiunta con il ricorso iscritto all'RGN 24431/15. Così deciso in Roma il 25 novembre 2021 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA Biag