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Ordinanza — n. 11077/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal, quashing regional commission decision on tax collection statute of limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 11077/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision, quashing the lower court's judgment. The taxpayer argued that the tax authority failed to prove the suspension of the five-year limitation period required for the 1990 earthquake tax relief. The court ruled that since the authority did not demonstrate the taxpayer requested the specific regularization procedure, the limitation period had expired, and the tax debt was time-barred.

Regesto Legislator

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Art. 138, comma 1, 3, legge 23/12/2000 n. 388; Art. 2697 cod. civ.; The tax authority bears the burden of proving the taxpayer invoked the specific regularization procedure to suspend the five-year limitation period for tax collection.

Parole chiave

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tax collection statute of limitations earthquake tax relief 1990 burden of proof tax authority suspension of limitation period Irpef tax period 1991 regional tax commission decision cassation appeal outcome rinvio della rendita

Disposizioni normative citate

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Art. 138, comma 1, della legge 23/12/2000 n. 388
La Ferla rientrasse tra i soggetti destinatari della norma di condono prorogata ai sensi dell’art. 138 della legge n.
Art. 138, comma 3, della legge 23/12/2000 n. 388
La Ferla rientrasse tra i soggetti destinatari della norma di condono prorogata ai sensi dell’art. 138 della legge n.
Art. 2697 cod. civ.
Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 2697 cod. civ., là dove i giudici di merito non hanno posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare, attraverso la produzione della domanda di sospensione, che il sig.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
d.l. 17/06/2005 n. 106
Nella specie, il contribuente, alla pagina due del ricorso per cassazione, ha localizzato l'eccezione pregiudiziale di merito, proposta nel ricorso introduttivo, circa la mancanza di qualsivoglia istanza di volersi avvalere del beneficio, sostenendo l'intervenuta decadenza quinquennale, ex d.l. 17/06/2005 n. 106.
art. 2697 cod. civ
Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 2697 cod. civ., là dove i giudici di merito non hanno posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare, attraverso la produzione della domanda di sospensione, che il sig.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-5, 27/03/2014, n. 7274
Cass. Sez. 6-5, 27/03/2014, n. 7274; Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 16/12/2019, n. 33116
7274; Cass., Sez. 5, 16/12/2019, n. 33116); termine che, pertanto, in quanto relativo alla diversa e successiva definizione agevolata, non può in alcun modo far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l'amministrazione finanziaria fosse già decaduta dall'azione di riscossione (Cass., Sez.
Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16770
33116); termine che, pertanto, in quanto relativo alla diversa e successiva definizione agevolata, non può in alcun modo far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l'amministrazione finanziaria fosse già decaduta dall'azione di riscossione (Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16770; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6, 17 gennaio 2014, n. 956
16770; Cass., Sez. 6, 17 gennaio 2014, n. 956; Cass., Sez.
Cass., Sez. 6, 14 luglio 2014, n. 16074
956; Cass., Sez. 6, 14 luglio 2014, n. 16074).
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Testo completo

re ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16696/14 R.G., proposto da: LA FERLA LEONE, rappresentato e difeso, giusta mandato in calce al ricorso, dall’avv.to Gabriele D’Angelo, con il quale è elettivamente domiciliata in Catania, Via Milano n. 20 e che dichiara di voler ricevere le notifiche all’indirizzo di posta giuseppe.dangelo@pec.ordineavvocaticatania.it. Ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis.

Controricorrente AGENZIA PER LA RISCOSSIONE SICILIA, SERIT SICILIA S.P.A. Intimata F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16696/2014 Numero sezionale 1006/2022 Numero di raccolta generale 11077/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 avverso la sentenza n. 153/16/13 della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione distaccata di Siracusa, depositata il 13/05/2013, non notificata.

RILEVATO CHE: La Commissione tributaria regionale della Sicilia (di seguito, CTR), con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 332/1/10 della Commissione tributaria provinciale di Siracusa che aveva accolto il ricorso proposto da Leone La Ferla avverso la cartella di pagamento recante iscrizione a ruolo dell’Irpef e accessori, per il periodo di imposta 1991, nonché per Irpef ed Ilor, per il periodo di imposta 1992. La CTR ha motivato la propria decisione ritenendo che, trattandosi di agevolazioni per i residenti in zone soggette al sisma del 1990, «il termine per la notifica della cartella di pagamento va individuato nella previsione dell'articolo 138, comma 1, della legge 23/12/2000 n. 388, al 15 dicembre 2002», termine dal quale decorre il quinquennio per la notifica del titolo esecutivo con scadenza al 31 dicembre 2007.

Poiché la notifica della cartella di pagamento, nella specie, era avvenuta in data 25 luglio 2006, la CTR ne ha affermato la regolarità. Il contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Con il primo motivo di ricorso deduce la violazione di legge e, segnatamente, dell’art. 2697 cod. civ., là dove i giudici di merito non hanno posto a carico dell’Ufficio l’onere di provare, attraverso la produzione della domanda di sospensione, che il sig. La Ferla rientrasse tra i soggetti destinatari della norma di condono prorogata ai sensi dell’art. 138 della legge n. 388 del 2000.

Col secondo mezzo, deduce, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione di legge nella parte in cui la sentenza impugnata non ha considerato che tutte le successive 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16696/2014 Numero sezionale 1006/2022 Numero di raccolta generale 11077/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 normative di proroga degli adempimenti e dei versamenti d'imposta che si sono susseguite nel tempo, richiamati dall'articolo 138 della legge del 23/12/2000 n. 388 e dall'articolo 9, comma 17, della legge del 27/12/2002 n. 289, producono effetti esclusivamente in favore di coloro che avevano a suo tempo presentato la domanda di condono.

L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria dell’11 marzo 2021, questa Corte ha concesso al contribuente il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso all’agente di riscossione, Serit Sicila s.p.a., già parte del giudizio di appello. La difesa del contribuente ha depositato sul Desk del magistrato “atto di integrazione del contraddittorio”, notificato a mezzo pec, in data 10 settembre 2021, all’agente di riscossione della regione Sicilia, Serit Sicilia, s.p.a., all’indirizzo di posta elettronica direzionegenerale@pec.riscossionesicilia.it e direzione provincialesr@riscossionesicilia.it.

CONSIDERATO CHE: I due motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente per connessione di censure, sono fondati. La difesa del contribuente non contesta l’applicazione dei termini e delle relative proroghe per la notifica dell’iscrizione a ruolo, ma il fatto che incombesse sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, tramite la produzione della relativa dichiarazione, che il contribuente fosse destinatario della norma agevolativa. In tema di accertamento e riscossione dei tributi, il nuovo termine decadenziale per l'esercizio dell'azione impositiva di cui all'art. 138, comma 3, della l. n. 388 del 2000, è riferito esclusivamente all'omesso adempimento dei pagamenti dovuti dai soggetti coinvolti nel sisma del 13 e 16 dicembre 1990 - individuati ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21 dicembre 3 F i r m a t o D a :

P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16696/2014 Numero sezionale 1006/2022 Numero di raccolta generale 11077/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 1990 - che abbiano richiesto la regolarizzazione della propria posizione contributiva relativa agli anni 1990, 1991 e 1992, mediante rateazione ai sensi del comma 1 della stessa norma, non risultando per ciò solo prorogato il termine per l'esercizio della potestà impositiva da parte dell' Agenzia delle entrate (v.

Cass. Sez. 6-5, 27/03/2014, n. 7274; Cass., Sez. 5, 16/12/2019, n. 33116); termine che, pertanto, in quanto relativo alla diversa e successiva definizione agevolata, non può in alcun modo far rivivere obbligazioni tributarie per le quali l'amministrazione finanziaria fosse già decaduta dall'azione di riscossione (Cass., Sez. 5, 9 agosto 2016, n. 16770; Cass., Sez. 6, 17 gennaio 2014, n. 956; Cass., Sez. 6, 14 luglio 2014, n. 16074). Nella specie, il contribuente, alla pagina due del ricorso per cassazione, ha localizzato l'eccezione pregiudiziale di merito, proposta nel ricorso introduttivo, circa la mancanza di qualsivoglia istanza di volersi avvalere del beneficio, sostenendo l'intervenuta decadenza quinquennale, ex d.l. 17/06/2005 n. 106.

Inoltre, dalla sentenza di appello, qui gravata, risulta che in effetti il contribuente aveva invocato in primo grado il comma 5 bis dell'art.1 (decadenza quinquennale) del d.l. cit., e che l’Amministrazione erariale si era difesa invocando la sospensione generalizzata delle cartelle disposta dalla Direzione Regionale dal 09/10/2006 al 07/03/2007. Effettivamente, dunque, come dedotto dal ricorrente, l'Agenzia delle entrate non ha allegato, né dimostrato, che il contribuente abbia richiesto la regolarizzazione della propria posizione. In conclusione, poiché non risulta provata, o quanto meno indagata, l'applicabilità dell'art. 138, comma 3, della l. n. 388 del 2000, il ricorso va accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, perché proceda ad indagare i presupposti applicativi della norma in parola.

Il giudice di 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 16696/2014 Numero sezionale 1006/2022 Numero di raccolta generale 11077/2022 Data pubblicazione 05/04/2022 rinvio è tenuto a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia sezione distaccata di Siracusa, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, in data 21 marzo 2022. Il Presidente Ettore Cirillo 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C I R I L