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Ordinanza — n. 10896/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal regarding deduction of costs for non-existent operations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10896/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional commission decision that allowed a company to deduct costs for operations deemed non-existent by the agency. The agency argued the company acted as a fictitious intermediary, but the court found the company had effectively performed the intermediary role based on probative evidence. The court dismissed the appeal because it cannot re-evaluate factual findings or substitute its own assessment of evidence for the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 109 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917; Art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; Art. 2697 c.c.: The Court of Cassation cannot re-examine the merits of a case or substitute its own evaluation of evidence for that of the court of first instance and appeal.

Parole chiave

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tax appeal admissibility fictitious intermediary operations burden of proof tax Court of Cassation limits deduction of costs tax prestazioni pubblicitarie pubblicità ingannevole pubblicità comparativa

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
termine lungo annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella sua previgente formulazione, applicabile ratione temporis, atteso che il ricorso originario è stati presentato prima del 4 luglio 2009; - ciò posto, con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 109 T.U. 22 dicembre 1986, n. 917
Art. 37 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Art. 2697 c.c.
art. 327 c.p
termine lungo annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 28 novembre 2014, n. 25332
Cass., ord. 22 settembre 2014, n. 19959
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4020/2014 R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - ricorrente - contro Promidea s.r.l. in liquidazione - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 151/43/12, depositata il 21 dicembre 2012. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi;

RILEVATO CHE: - l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 21 dicembre 2012, di reiezione della sentenza di primo grado che aveva annullato l'avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla Pronnidea s.r.l. per l'anno 2004 ed erano state recuperate le maggiori imposte non versate; - dall'esame della sentenza impugnata si evince che con l'atto impositivo l'Ufficio contestava la contabilizzazione di operazioni inesistenti, assumendo il ruolo di soggetto fittiziamente interposto della contribuente nei rapporti tra i fornitori di spazi pubblicitari e la Re Media s.r.I., e, per tale motivo, disconosceva il diritto della società alla deduzione dei relativi costi e alla detrazione della corrispondente i.v.a.; - la Commissione regionale ha disatteso il gravame erariale in ragione dell'accertata effettività delle operazioni rilevate; - il ricorso è affidato a due motivi; - la Promidea s.r.l. non spiega alcuna attività difensiva;

CONSIDERATO CHE: - in relazione alla questione relativa all'ammissibilità del ricorso, rilevata sotto il profilo della sua tempestiva, deve osservarsi che l'impugnazione è stata proposta nel rispetto del cd. termine lungo annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c. nella sua previgente formulazione, applicabile ratione temporis, atteso che il ricorso originario è stati presentato prima del 4 luglio 2009; - ciò posto, con il primo motivo l'Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 109, T.U. 22 dicembre 1986, n. 917, 37, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e 2697 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto deducibili i costi in oggetto benché relativi a operazioni oggettivamente inesistenti, in quanto aventi ad oggetto prestazioni mai rese alla contribuente, bensì a diverso soggetto (la Re Mida s.r.I.); - il motivo è infondato; - è principio consolidato presso la giurisprudenza di legittimità quello per cui l'Amministrazione finanziaria che contesti l'inesistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e di detraibilità della relativa imposta ha l'onere di provare che l'operazione commerciale documentata dalla fattura non è stata in realtà mai posta in essere, indicando gli elementi presuntivi o indiziari sui quali fonda la contestazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili; - orbene, nel caso in esame la sentenza di appello ha escluso la fìttizietà dell'interposizione della contribuente nell'attività di intermediazione nella fornitura di spazi pubblicitari, rilevando che le operazioni in oggetto erano state «poste effettivamente in essere tra soggetti operativi e presenti sul mercato, ed i fornitori sono certamente coloro che hanno effettuato l'operazione»; - la sentenza di appello, all'esito della valutazione delle risultanze probatorie, ha, dunque, escluso la contestata inesistenza delle operazioni, per cui correttamente ha riconosciuto il diritto della contribuente alla deduzione dei relativi costi e detrazione della corrispondente i.v.a; - sotto altro profilo, la doglianza dell'Amministrazione finanziaria, nella parte in cui contesta la valutazione effettuata dalla Commissione regionale in ordine alla inesistenza della contestata interposizione fittizia della contribuente nei rapporti tra fornitori e la Re Mida s.r.I., è inammissibile, in quanto si risolve in una censura della valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza di appello, che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr.

Cass.28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959); - con il secondo motivo la ricorrente deduce l'insufficiente motivazione della sentenza su fatti decisivi e controversi, in relazione alla mancata considerazione del fatto che le condizioni economiche praticate erano state riconosciute dai fornitori alla Re Mida s.r.I., che la contribuente applicava un ricarico esorbitante alla predetta Re Mida s.r.l. e che sia i fornitori, sia i clienti riconoscevano solo la Re Mida s.r.l. quale partner commerciale; - il motivo è inammissibile; - le menzionate circostanza di fatto che, secondo la tesi dell'Amministrazione finanziaria, sarebbero state pretermesse o insufficientemente esaminate sono, quanto alle prima due, prive di decisività, in quanto inidonee a dimostrare, quand'anche effettivamente dimostrare, la fittizietà delle operazioni contabilizzate; - quanto all'ultimo elemento fattuale dedotto, la Commissione regionale ha, sia pure indirettamente, accertato che la contribuente ha posto in essere le contestate operazioni economiche sia, a monte, con i fornitori di spazi pubblicitari, sia, a valle, con la Re Mida s.r.I., svolgendo un'effettiva attività di intermediazione; - in tal modo, la sentenza mostra di prendere in esame il fatto controverso dedotto dall'Ufficio, ma di ritenerlo non dimostrato e, anzi, smentito dagli elementi probatori acquisiti; - anche in tal caso, la doglianza prospettata si risolve in un'inammissibile contestazione della valutazione degli elementi probatori operata dal giudice di merito; - per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso non può essere accolto; - nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali in assenza di attività difensiva della parte vittoriosa

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale d