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Ordinanza — n. 10889/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal for inadmissibility due to mismatch between cited and actual judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10889/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible because the cited judgment did not match the actual decision under review. The taxpayer argued the lower court failed to examine tax declarations and improperly reconstructed income, but these claims targeted a different ruling from the one formally appealed. The court ruled the appeal was incongruent with the decision since the substantive issues raised concerned a separate prior judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 5 of the Code of Civil Procedure; The appeal is inadmissible when the grounds cited relate to the merits of a judgment different from the one formally impugned and produced in the case file.

Parole chiave

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tax appeal inadmissibility omission of motivation false application of law incongruent appeal tax revenue agency inductive income reconstruction judgment mismatch ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 5 of the Code of Civil Procedure
Art. 53 et seq. of the TUIR
Art. 67 of D.P.R. n. 600/1973
Art. 32 of D.P.R. n. 600/1973
D.P.R. n. 115/2002, Art. 13
115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 332/29/2013 della CTR Campania
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Testo completo

NZA sul ricorso 14842/2014 proposto da: GIUSEPPE CINQUE, rappresentato e difeso dall'Avv. Tommaso Ma- glione, con domicilio eletto presso lo studio Liccardo Landolfi & Asso- ciati in Roma, via Ovidio n.20; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con do- micilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,costituita al solo fine di eventualmente partecipare all'udienza di discussione; - resistente - proposto avverso la sentenza n. 333/29/2013 della COMM.TRIB.REG. della CAMPANIA, depositata il 13/11/2013; Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 gennaio 2022 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:

1. Con sentenza n. 333/29/2013 depositata in data 13/11/2013 la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l'appello proposto da Giuseppe Cinque avverso la sentenza n. 45/38/11 della Commissione tributaria provinciale di Napoli, avente ad oggetto un avviso di accertamento per IVA, IRPEF, IRAP, sanzioni e interessi 2004.

2. Avverso tale decisione il contribuente ha proposto ricorso per cas- sazione, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle entrate con mera comparsa di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione. Ritenuto che:

3. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si deduce illegittimità della sentenza impugnata per omissione di motivazione sostanziale e per essere questa riferita ad altro giudizio. Con il secondo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.53 e ss. TUIR e 67 del d.P.R. n.600 del 1973, per non aver il giu- dice d'appello tenuto conto delle dichiarazioni IVA e IRPEF presentate dal contribuente senza esame della contabilità del medesimo, ope- rando un'indebita ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base dell'e- same dei versamenti e prelevamenti dal conto corrente.

4. Le censure sono inammissibili perché non congruenti con la deci- sione. I due motivi sono relativi al merito delle riprese, deciso con sentenza diversa da quella impugnata. La sentenza che la prima pa- gina stessa del ricorso individua come oggetto del ricorso per Cassa- zione è la n. 333/29/2013 che, infatti, è prodotta in atti in copia con- forme. Tale sentenza si è pronunciata solo sul diniego di provvedi- mento in autotutela richiesto dal contribuente.

5. Al contrario, le due doglianze sopra richiamate sono dirette a cen- surare la mancata pronuncia sul merito delle riprese oggetto dell'av- viso di accertamento IVA, IRPEF, IRAP, sanzioni e interessi 2004 (pri- mo motivo) e sulla ritenuta indebita ricostruzione induttiva dei ricavi condotta sulla base di indagini bancarie ex art.32 del d.P.R. n.600 del 1973 (secondo motivo). Si tratta di profili che sono stati oggetto di altra sentenza della CTR, la n. 332/29/2013, cui pure il corpo del ricorso fa riferimento, ma che non è la sentenza impugnata e prodotta in copia conforme, circostan- za decisiva da cui discende l'inammissibilità del ricorso.

6. Nessuna statuizione dev'essere adottata sulle spese di lite in as- senza di effettivo svolgimento effettivo delle difese da parte dell'A- genzia delle Entrate.

P.Q.M.

La Corte: dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore impor- to a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. Roma, Così deciso in data 12 gennaio 2022 Il Presidente Ernestino Luigi Bruschett