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Sentenza — n. 10878/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal against tax authority's verification due to failure to check corporate registry for legal representative.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10878/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a tax authority verification, ruling that the authority failed to verify the legal representative's status in the corporate registry. The court found the authority's reliance on a single individual's presence insufficient without checking the official register where the company is mandated to be listed. Consequently, the lower court's decision was annulled, and the appeal was accepted in the merits.

Regesto Legislator

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Art. 35, comma 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972; Art. 2266 cod. civ.: The tax authority must verify the current legal representative in the corporate registry when a taxpayer presents declarations at the business registry office, failing to do so constitutes a procedural defect that cannot be cured by subsequent arguments.

Parole chiave

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tax verification procedure legal representative status corporate registry check procedural defect tax burden of proof allocation taxpayer rights protection administrative procedure validity

Disposizioni normative citate

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Art. 35 comma 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972
Art. 2266 cod. civ.
Art. 63 d.P.R. n.600 del 1973
Art. 41 CDFUE
I. 27 luglio 2000, n. 212
Art. 360 primo comma n.5 cod. proc. civ.
Art. 384 comma 2 cod. proc. civ.
Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo ne- cessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod.
art. 2266 cod. civ

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Testo completo

ed entro un ter- mine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell'Unione».

6. Il fatto oggetto della censura, ossia lo svolgimento della verifica del 15.3.2007 e la consegna del processo verbale di constatazione a sog- getto che al tempo non rivestiva la qualità di socio né di amministra- tore della società semplice agricola, non è controverso. Al proposito, inoltre, non ha rilevanza la difesa dell'Agenzia secondo cui la società semplice ancora al momento del deposito del ricorso per Cassazione era intestata oltre che Merli Giovanni e Aldo anche a Merli Licinio. E' poi tautologica l'affermazione secondo la quale la presenza di Licinio Merli in luogo dell'effettivo legale rappresentante al momen- to della verifica fiscale e della consegna del p.v.c., avvenuta il 15 marzo 2007, non avrebbe leso il contraddittorio.

Infatti, l'art.63 del d.P.R. n.600 del 1973 prevede che il contribuente può farsi rappre- sentare solo da un procuratore generale o speciale per iscritto e, an- che se i rapporti di parentela ai sensi del secondo comma dell'art.63 rendono superflua l'autenticazione della delega, la motivazione della CTR non dà evidenza di alcuna delega scritta nel caso di specie né questa è stata oggetto di allegazione da parte di alcuna parte.

7. La carenza non è superata neppure dalla ulteriore deduzione del- l'Agenzia, secondo cui la società agricola aveva comunicato all'Ammi- nistrazione finanziaria, sin dall'inizio della propria attività, che Licinio Merli ne era socio e, quindi, ai fini della gestione della società sempli- ce anche amministratore e legale rappresentante ex art. 2266 cod. civ.. Infatti, l'art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo ap- plicabile ratione temporis al momento degli avvisi risultante dal d.l. del 04/07/2006 n. 223, articolo 37, prevede che «In caso di variazio- ne di alcuno degli elementi di cui al comma 2 o di cessazione dell'atti- vità, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1, utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle en- trate.».

8. In particolare, per quanto qui interessa dalla dichiarazione di inizio attività di cui al comma 2 devono risultare: «b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la natura giuridica, la denominazione, ragione sociale o ditta, la sede legale, o in mancanza, quella amministrativa e il domicilio fiscale e deve essere inoltre indicato il codice fiscale per almeno una delle persone che ne hanno la rappresentanza». Quindi, non doveva essere comunicata all'Agenzia qualsiasi variazione della compagine sociale e dell'amministrazione, bastava che fosse noto il codice fiscale di almeno una delle persone che avevano la rap- presentanza della società e, nel caso in esame, l'Agenzia a ben vede- re non ha reso noto se al momento della verifica fiscale legale rap- presentante fosse una o più persone.

9. In ogni caso è decisivo il successivo comma 8 dell'art.35, nel testo ratione temporis vigente, secondo il quale «I soggetti tenuti all'iscri- zione nel registro delle imprese ovvero alla denuncia al repertorio del- le notizie economiche e amministrative (REA) ai sensi, rispettivamen- te, degli articoli 7 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, concernente il regolamento di attuazione del- l'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in materia di istitu- zione del registro delle imprese, possono assolvere gli obblighi di pre- sentazione delle dichiarazioni di cui al presente articolo presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese, il quale trasmette i dati in via telematica all'Agenzia delle entrate e rilascia apposita certificazione dell'avvenuta operazione. (...)».

Non vi è dubbio che la società semplice agricola era iscritta in una se- zione speciale del registro delle imprese, disponendo in tal senso l'art. 2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558 applicabile ratione temporis alla fattispecie: «Sono iscritti in una sezione speciale del re- gistro delle imprese gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 dello stesso codice e le società semplici. Le persone fisiche, le società e i consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sono annotati nella medesima sezione speciale.».

10. Alla luce del quadro sopra ricostruito, dev'essere affermato il se- guente principio di diritto: «In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di dife- sa nel procedimento tributario ex artt.41 CDFUE e 6 della I. 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che la società semplice agri- cola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiara- zioni di cui all'art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis, anche presso l'ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art.2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, l'Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l'identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, e cui eventualmente consegnare il processo ver- bale di constatazione».

Pertanto, dal momento che la società contribuente poteva adempiere agli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all'art.35 com- mi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione tem- poris, presentando le dichiarazioni stesse all'ufficio del registro delle imprese cui era al tempo obbligatoriamente iscritta, l'Agenzia era te- nuta a fare una ricerca nel registro delle imprese per verificare se Li- cinio Merli, in presenza del quale si è poi compiuta la verifica fiscale, fosse il legale rappresentante o fosse privo di alcuno status o carica sociale, onere pacificamente non assolto nel caso di specie.

Infine, il vizio non è stato sanato dalla successiva proposizione del ricorso in- troduttivo del giudizio, nel quale è stato immediatamente contestato all'Amministrazione finanziaria il vizio del procedimento tributario.

11. Con il primo motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ. - viene prospettato l'omesso esame di un fatto de- cisivo o, in alternativa, l'insufficiente motivazione nella parte in cui la CTR ha confermato la pretesa erariale e ha apoditticamente dichiarato di condividere le valutazioni del giudice di prime cure per poi giungere a conclusioni opposte. Con il secondo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - viene prospettata l'omessa pronuncia in relazione all'art.112 cod. proc. civ. sul motivo di appello relativo alla violazione dei principi sul riparto dell'onere della prova o, alternativamente, il vizio di insufficiente od omessa motivazione per avere la CTR travisato la natura e la finalità del relativo motivo di appello.

12. L'accoglimento del puma motivo investe la legittimità del proce- dimento amministrativo e determina l'assorbimento dei restanti moti- vi. Per l'effetto, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo ne- cessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384, comma 2, cod. proc. civ. con l'accoglimento del ricorso introduttivo.

13. La complessità e novità della questione determina la compensa- zione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

y- a. o accoglie il Iprimq motivo di ricorso, assorbiti i restanti, cassa la sen- tenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introdut- tivo; compensa tra le parti le spese di lite. Roma, Così deciso in data 11 gennaio 2022 Il Relatore Il Presidente Pierpaolo Gori Ernestino Luigi Bruschetta t Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presi- dente del