Cassation court dismisses tax appeal due to agreed settlement and cessation of dispute matter under simplified procedure laws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax litigation extinguished because both parties agreed to a simplified settlement procedure. The taxpayer requested termination of the dispute regarding income tax assessments for 2007 and 2008, which the State Attorney General also supported. Consequently, the court ruled that the proceedings must end without a substantive decision on the tax merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 13 d.l. n. 119/2018; Art. 46 d.lgs. n. 546/1992: When parties agree to a simplified settlement procedure and the administrative authority does not object within the statutory deadline, the judicial proceedings are extinguished.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege, dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; - ricorrente - contro Liso Pietro, rappresentato e difeso, giusta procura speciale stesa in calce al controricorso, dall'Avv.to Olinto Raffaele Valentini, che ha indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata presso l'Avv.to Gemma Paternostro, alla piazza della Libertà n. 10 in Roma; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1398, pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia il 22.5.2015, e pubblicata 16.6.2015; ascoltata la relazione svolta dal Consigliere Paolo Di Marzio; la Corte osserva:
Fatti di causa 1. L'Agenzia delle Entrate notificava a Liso Pietro, esercente attività di commercio all'ingrosso di oli e grassi alimentari, gli avvisi di accertamento n. TVF010100341 e n. TVF010100344, mediante i quali l'Ente impositore contestava di aver percepito un reddito sintetico di Euro 52.639,00 per l'anno 2007, e di Euro 57.456,00 nell'anno 2008, conseguendone maggiori imposte proporzionali, sanzioni ed accessori. Gli avvisi di accertamento risultavano fondati su incrementi patrimoniali ritenuti non compatibili con i redditi dichiarati, ed erano stati redatti in applicazione degli studi di settore.
2. Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento, proponendo più censure, innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, che rigettava il ricorso.
3. Avverso la decisione sfavorevole assunta dalla CTP, il contribuente spiegava appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia, che riteneva fondato il ricorso, reputando che Liso Pietro avesse dimostrato la disponibilità di redditi sufficienti a finanziare gli incrementi patrimoniali contestati dall'Amministrazione finanziaria.
4. Avverso la decisione assunta dalla CTR di Bari ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidandosi a due motivi di ricorso. Il contribuente resiste con controricorso. 4.1. Pietro Liso ha quindi depositato istanza, con allegata documentazione, mediante la quale ha domandato la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. 4.2. L'Avvocatura dello Stato, quale difensore ex lege dell'Amministrazione finanziaria, ha depositato istanza con la quale aderisce alla richiesta di voler dichiarare cessata la materia del contendere. Ragioni della decisione 1. Con il suo primo motivo di impugnazione, proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., l'Amministrazione finanziaria contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 32 e 38 del Dpr n. 600 del 1973, e comunque il vizio di motivazione, per avere la CTR errato in materia di ripartizione dell'onere della prova, valorizzando documentazione integrativa tardivamente prodotta dal contribuente e perciò "inammissibile" (ric., p. 16).
2. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., l'Ente impositore censura la violazione dell'art. 22, comma 1, del DI. n. 78 del 2010, come conv., in cui sono incorsi i giudici dell'appello per aver ritenuto applicabile retroattivamente, nel caso di specie, la normativa relativa al "nuovo redditometro" (ric., p. 23).
3. Non sussistono le condizioni perché siano esaminati nel merito i motivi di ricorso introdotti dall'Amministrazione finanziaria. Il controricorrente Pietro Liso, infatti, ha proposto a questa Corte istanza, completa di allegati, domandando pronunciarsi la cessazione della materia del contendere, avendo aderito alla definizione agevolata delle controversie, con allegata istanza depositata ai sensi degli artt. 6 e 7 del DI. n. 119 del 2018, come conv., ricevuta dall'Amministrazione finanziaria il 23.5.2019, prot. AGE.AGEV-ST1, Registro Ufficiale 0859624.23/05/2019 - I, in relazione all'anno 2008, ed altra istanza, ricevuta dall'Amministrazione finanziaria il 23.5.2019, prot.
AGE.AGEV- ST1, Registro Ufficiale 0859932.23/05/2019 - I, in relazione all'anno 2007. Entrambe le definizioni agevolate prevedono il pagamento rateale ed il contribuente ha prodotto documentazione relativa al versamento della prima rata, ed ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere. 3.1. Entro il termine fissato dalla legge, il 31 luglio 2020 (art. 6, comma 12, d.l. n. 119 del 2018), l'Agenzia delle Entrate non ha notificato il diniego della definizione, ed entro il termine del 31 dicembre 2020 (art. 6, comma 13, prima parte, d.l. n. 119 del 2018) non è stata presentata alcuna istanza di trattazione del giudizio. 3.2.
L'Avvocatura dello Stato, quale difensore ex lege dell'Amministrazione finanziaria, ha depositato in via telematica, 1'11.1.2022, memoria con la quale dichiara di aderire alla richiesta di dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
4. Il processo deve pertanto essere dichiarato estinto, per effetto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv., e dell'art. 46 del d.lgs. n. 546 del 1992. 4.1. Le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, ult. periodo, del d.l. n. 119 del 2018, come conv. La Corte,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio introdotto dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018, come conv.,