Italian Supreme Court dismisses tax appeal as litigation extinguished by simplified dispute resolution procedure completion.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court declared the tax litigation extinguished due to the completion of the simplified dispute resolution procedure. Both the taxpayer and the tax agency submitted requests for dismissal, citing the perfection of the settlement process under the relevant decree. Consequently, the Court ruled that the subject matter of the dispute no longer existed, terminating the proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.l. n. 119 del 2018; When the simplified dispute resolution procedure is perfected, the ongoing litigation is extinguished for cessation of the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 9721 del ruolo generale dell'anno 2013, proposto Da Numa s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso dall'Avv.to Corrado Diso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv.to Laura Tricerri, in Roma, Via Cosseria n. 5; -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 67/08/12, depositata in data 18 settembre 2012, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre 2021 al Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera. Rilevato che -con sentenza n. 67/08/12, depositata in data 18 settembre 2012, non notificata, la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia-Giulia accoglieva parzialmente l'appello principale proposto dall'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Numa s.r.l. in persona del legale rappresentante pro tempore, e rigettava quello incidentale proposto dalla società contribuente avverso la sentenza n. 43/01/2011 della Commissione tributaria provinciale di Trieste che aveva accolto parzialmente il ricorso proposto dalla suddetta società avverso l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, per l'anno 2005, ai fini Ires, Irap e Iva, maggiori ricavi nonché costi ritenuti indebitamente dedotti per mancanza del requisito della competenza; -avverso la sentenza della CTR- che, in parziale riforma della sentenza di prime cure, aveva dichiarato la legittimità dell'avviso di accertamento per quanto concerneva i ricavi accertati - la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, cui resiste, con controricorso, l'Agenzia delle entrate; - la società contribuente ha depositato istanza di sospensione del processo, avendo aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui all'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito dalla legge n. 136 del 2018, nonché relativa documentazione (copia della domanda di definizione agevolata); - con ordinanza del 25 giugno 2019, in considerazione del deposito della istanza di sospensione del processo ex art. 6 cit., è stato disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa; - la contribuente ha depositato memoria chiedendo l'estinzione del giudizio per intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2008 (depositando copia della domanda di definizione agevolata e attestato di versamento della prima rata); - l'Agenzia delle entrate ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la Direzione Provinciale di Trieste, con nota del 08/10/2021, comunicato il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; - il ricorso è stato fissato in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 375, secondo comma, e dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ., introdotti dall'art. 1 -bis del d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
Considerato che - la società contribuente ha depositato memoria contenente istanza di estinzione del giudizio per intervenuto perfezionamento della procedura di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2008, depositando copia della domanda di definizione agevolata del 30 maggio 2019 e attestato di versamento della prima rata di euro 3.973,67; - l'Agenzia delle entrate ha, altresì, depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la Direzione Provinciale di Trieste, con nota del 08/10/2021, comunicato il perfezionamento della procedura di definizione agevolata ai sensi dell'art. 6 del d.l. 119/2018; - ne consegue che il giudizio va dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere; - ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese del processo dichiarato estinto restano a carico della parte che le ha anticipate;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate;