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Ordinanza — n. 10715/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court annuls tax judgment for nullity due to lack of necessary joinder of fact company partners.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10715/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The tax authority appealed a regional court decision that had ruled in favor of taxpayers regarding tax assessments. The court found the lower judgment null because it failed to include all necessary co-litigants, specifically the partners of the 'factual company' involved in the dispute. Consequently, the entire proceeding was declared void and remanded for a new trial with proper representation of all parties.

Regesto Legislator

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Art. 14 D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 654 c.p.p.; In tax proceedings concerning factual companies, the necessary joinder of all involved subjects is mandatory, and a judgment rendered without their participation is absolutely null.

Parole chiave

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necessary joinder of parties factual company tax litigation nullity automatic income attribution simultaneous process requirement contenzioso tributario assistenza amministrativa fiscale sospensione della riscossione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Art. 654 c.p.p.
Considerato che: - con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art.
Art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r.
art. 378 c.p
art. 654 c.p
Considerato che: - con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p.
art. 116 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 28/05/2020, n. 10168
7 e seguenti della sentenza impugnata; poco di seguito di dà anche atto espressamente della presentazione di "autonomi ricorsi" da parte dei contribuenti che hanno data origine quindi a separati giudizi; - orbene, è principio consolidato (cfr.: ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n.
Cass. 30/12/2019, n. 34614
Cass. 23267/2018
Cass. 27/09/2018, n. 23261
Cass. ord. 28 febbraio 2018, n. 4580
Cass. ord. 22 gennaio 2018, n. 1472
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Testo completo

. n. Composta da: 546/92 — società di fatto — litisconsorzio necessario Ernestino Luigi Bruschetta - Presidente - Giancarlo Triscari - Consigliere - R.G.N. Roberto Succio - Consigliere Relatore - Cron. 10 4-1 5 Rosaria Maria Castorina - Consigliere - AC - 12/11/2021 Pierpaolo Gori - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22060/2015 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - ricorrente - Contro ALESSANDRO MADAFFARI, NINO UGO ALOISI, FULVIO ALOISI tutti rappresentati e difesi giusta delega in atti dall'avv.

Francesco Cannizzaro e dall'avv. Michele Pontecorvo con domicilio eletto in Roma presso quest'ultimo in via Asiago n. 9; - controricorrenti - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 511/36/15 depositata il 16/02/2015, non notificata; Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/11/2021 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: con la sentenza impugnata la CTR accoglieva l'appello dei contribuenti e per l'effetto in riforma della sentenza di primo grado dichiarava pertanto illegittimi gli atti impugnati, avvisi di accertamento e contestazione per IVA ed IRAP riferiti alle annualità dal 2003 al 2007; - ricorre a questa Corte l'Amministrazione Finanziaria con atto affidato a un solo motivo; i contribuenti resistono con controricorso illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c.;

Considerato che: - con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 654 c.p.p. e dell'art. 116 c.p.c. per avere la CTR fondato la propria sentenza unicamente su fatti che affermava accertati dal giudice penale, in forza di sentenze non definitive le cui risultanze sono state recepite acriticamente e illegittimamente; - preliminarmente, osserva la Corte che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal primo grado, solo tra i controricorrenti Alessandro Madaffari, Nino Ugo Aloisi e Fulvio Aloisi da una parte, e l'Agenzia delle entrate, dall'altra, senza che, dunque, allo stesso abbia preso parte la società di fatto Madaffari Alessandro & c.

La circostanza relativa all'emissione di atti impositivi nei confronti della società di fatto ridetta, risulta espressamente a pag. 2 righe n. 7 e seguenti della sentenza impugnata; poco di seguito di dà anche atto espressamente della presentazione di "autonomi ricorsi" da parte dei contribuenti che hanno data origine quindi a separati giudizi; - orbene, è principio consolidato (cfr.: ex multis, Cass. 28/05/2020, n. 10168; 30/12/2019, n. 34614; conf.: 23267/2018) quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, Cons. Est.

Roberto Succio - 2 proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815); siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario; ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580;

Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472); - con specifico riferimento poi alla figura della società di fatto, che qui viene in rilievo, è stato chiarito che: «nel processo tributario, la controversia relativa alla configurabilità o meno di una società di fatto comporta il litisconsorzio necessario di tutti i soggetti coinvolti, che sussiste, oltre che nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, nei casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti.» (Cass. 27/09/2018, n. 23261; in ultimo Civile Sent.

Sez. 5 Num. 2765 Anno 2021); - tal litisconsorzio non viene meno allorquando, come in ipotesi, si discuta di IRAP e IVA: da un lato, l'IRAP è imputata per trasparenza ai singoli soci (Cass. S.U. n. 13452 del 29/05/2017; Cass. S.U. n. 10145 Cons. Est. Roberto Succio - 3 del 20/06/2012; Cass. n. 29128 del 13/11/2018; Cass. n. 19599 del 24/07/2018; Cass. n. 13767 del 31/07/2012); dall'altro, se è vero che in tema di IVA non si pone un problema di litisconsorzio, è altrettanto vero che allorquando l'Ufficio abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini anche di altre imposte (come appunto l'IRAP), fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile IVA non si sottrae al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni, insuscettibili di autonoma definizione (Cass. n. 6303 del 14/03/2018;

Cass. n. 21340 del 21/10/2015; Cass. n. 26071 del 30/12/2015; in ultimo si veda Cass. n. 7268 del 16 marzo 2020); la necessità dell'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi è esclusa unicamente nel caso di contemporanea pendenza di più giudizi introdotti dai litisconsorti e trattati e decisi in unico contesto (cfr. Cass. n. 29843 del 13/12/2017; Cass. n. 3830 del 18/02/2010), con possibile riunione sanante in appello (Cass. n. 3789 del 15/02/2018), ma non in sede di legittimità (Cass. n. 13595 del 30/05/2017); - pertanto la sentenza impugnata deve essere cassata e l'intero giudizio dichiarato nullo, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Milano, giudice di primo grado, perché proceda a nuovo giudizio previa integrazione del contraddittorio con tutti i litisconsorti necessari; p.q.m. pronunciando sul ricorso, cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell'intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del prese