Italian tax court dismisses appeal for inadmissible late arguments and improper reliance on criminal records.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected Marco Coccorullo's appeal against a regional tax commission decision regarding 2007 tax assessments. Coccorullo argued the agency failed to provide the tax declaration (PVC) for defense and improperly applied criminal court findings to civil tax proceedings. The court ruled the appeal inadmissible because Coccorullo introduced new factual arguments and evidence for the first time at the appellate level, violating procedural rules on timing and the prohibition of re-evaluating facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c. 1 n. 3, 4, 5 c.p.c.; Art. 134 c.p.c.: Arguments raised for the first time at the appellate stage are inadmissible; criminal court findings cannot automatically apply to tax proceedings without independent verification.
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12910/2014 R.G. proposto da MARCO COCCORULLO rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Erik Fumo e dall'avv. Salvatore Ruggiero (PEC salvatore.ruogiero@ordineavvocatita.it) e con domicilio eletto in Roma presso l'avv. Generoso Bloise alla via Borghesano Lucchese n. 19 - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - con troricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania sez. staccata di Salerno n. 677/04/13 depositata in data 12/11/2013, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 12/01/2022 dal Consigliere Roberto Succio; Rilevato che: - con la sentenza impugnata la CTR campana, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, riformava la pronuncia resa dalla CTP di Salerno e conseguentemente confermava la legittimità dell'atto impugnato, avviso di accertamento per IRPEF, IRAP ed IVA 2007; ricorre a questa Corte il sig. Coccorullo con atto affidato a sette motivi; resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria; Considerato che: - il primo motivo di ricorso censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 56 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché della L. n. 241 del 1990 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancato di annullare l'atto impugnato in quanto il contribuente non era stato messo in grado di difendersi poiché non in possesso del PVC inoltrato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli: da quest'Ufficio redatto nei confronti della società GIALTAS s.r.l. era scaturita la segnalazione nei confronti del sig.
Coccorullo in forza della quale l'Agenzia delle Entrate di Salerno aveva proceduto con l'avviso di accertamento qui impugnato; il secondo motivo di ricorso deduce il vizio appena indicato sotto il diverso profilo relativo all'insufficiente e/o contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c.; i motivi, costituenti frammentazione di una medesima censura, possono trattarsi congiuntamente e sono inammissibili; - di fronte all'affermazione della CTR secondo la quale l'Ufficio "ha messo in condizione il contribuente di poter produrre elementi a Cons. Est.
Roberto Succio - 2 sostegno delle proprie tesi difensive" e ha quindi "soddisfatto l'onere di garantire al contribuente l'esercizio del diritto di difesa", era onere del ricorrente - onde dimostrare il contrario - trascrivere l'avviso di accertamento impugnato per consentire alla Corte di verificare se in esso era effettivamente o meno presente la motivazione (che avrebbe dovuto effettivamente riportare, per soddisfare l'obbligo motivazionale e garantire la difesa del contribuente, le risultanze del PVC inoltrato dall'Agenzia delle Entrate di Napoli) la cui assenza o il cui difetto è oggetto della censura; a ciò non si è provveduto e di qui deriva la conseguente inammissibilità delle critiche; il terzo motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 39 c. 1 lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972 nonché degli artt. 2697 e 2729 c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente governato le regole attributive dell'onere probatorio nel caso di accertamento analitico-induttivo, in particolare attribuendo rilevanza presuntiva a elementi di fatto sprovvisti dei requisiti di legge; il motivo è infondato; invero, è pacifico che l'accertamento adottato dall'Ufficio sia stato quello di cui all'art. 39 c. 1 lett.
d) del d.P.R. n. 600 del 1973, che risulta legittimo in quanto a base del medesimo siano poste, per integrarne il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio presunzioni gravi precise e concordanti e non meramente super-semplici. Nel caso che ci occupa, gli elementi dedotti consistono in una serie di irregolarità contabili (le discrasie rilevate tra la contabilità del contribuente e quella della società GIALTAS s.p.a. riportate nella sentenza impugnata a pag.
2) che be possono ritenersi munite dei requisiti di gravità, precisione e concordanza. Va ricordato che i requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni, richiesti dall'art. 2729 cod. civ. affinché gli indizi possano assurgere al rango di prova presuntiva, Cons. Est. Roberto Succio - 3 debbono valutarsi con riferimento ai fatti noti, dai quali risalire con deduzioni logiche ai fatti non conosciuti, e la relazione tra il fatto noto e quello ignoto non deve avere carattere di necessità, essendo sufficiente che l'esistenza del fatto da dimostrare derivi come conseguenza del fatto noto alla stregua di canoni di ragionevole probabilità, incombendo al contribuente l'onere di fornire la prova contraria, al fine di contestane l'atto impositivo notificatogli (Cass. sez.
V, sent. 16.11.2011 n. 24051; ex multis, cfr. anche Cass. sez. V, ord. 30.10.2018, n. 27622; Cass. sez. V, ord. 23.05.2018, n. 12680; Cass. sez. VI-V, ord. 11.07.2016, n. 14150). Infine, la prova contraria gravante SI chi contrasta l'accertamento effettuato con metodo induttivo deve riguardare il fatto noto utilizzato come presunzione, per contestarne l'insussistenza o la diversità, e/o la validità e ragionevolezza della deduzione logica con cui dal fatto noto si è ritenuto sussistente il fatto da dimostrare; - in questo caso, a fronte di tali elementi, correttamente la CTR ha ritenuto — al di là dell'uso infelice e inopportuno del concetto di "provocatio ad opponendum", effettivamente inconferente e fuori luogo in quanto riferibile al diverso profilo della motivazione dell'atto impositivo - che l'onere della prova fosse da ribaltarsi sul contribuente, onerando quindi lo stesso di contestare l'esistenza del fatto noto, o la sua diversità, oppure smentendo la fondatezza della deduzione ad esso conseguente.
All'esito della valutazione del materiale probatorio, essa ha poi deciso come in atti; il quarto motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.116 c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR campana ritenuto erroneamente che gli atti relativi al procedimento penale iscritto al n. r.g.r.n. 5820/12 della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in quel momento nella fase del rinvio a giudizio essendo stata fissata l'udienza preliminare di fronte al GIP, nei confronti del sig. Tommaso De Cristofaro, legale rappresentante di GIALTAS s.p.a., non potessero Cons. Est.
Roberto Succio - 4 ritenersi elementi validi a sostegno della tesi difensiva del contribuente; - il motivo è infondato f4#150, invero, per costante e anche recente giurisprudenza di questa Corte (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 9593 del 05/04/2019;Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 4645 del 21/02/202) il giudice tributario non è vincolato dalle imputazioni formulate nel processo penale, ma è tenuto a valutare per proprio conto se le prove acquisite in quella sede siano idonee a fondare il proprio convincimento circa la sussistenza o meno dei fatti costitutivi dell'obbligazione tributaria; tal materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini preliminari con strumenti propri del procedimento penale è utilizzabile ai fini della prova della pretesa fiscale, in quanto l'atto legittimamente assunto in sede penale, rientra tra gli elementi che il giudice deve valutare anche ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. n. 633 del 1972; - la CTR, sul punto, ha in primo luogo correttamente ritenuto che le risultanze del procedimento penale, sia pur impropriamente ricomprese nelle "sentenze" (pag. ultima, prima riga della sentenza impugnata) non possono ritenersi ex se applicabili in materia tributaria, "restando al giudice tributario, nell'esercizio dei propri autonomi poteri la valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti ai fini di verificare la risultanza degli stessi nell'ambito specifico del procedimento" e valutando le circostanze relative al procedimento penale ridetto, il giudice dell'appello ha poi concluso che "gli atti esibiti non possono ritenersi elementi validi a sostegno della tesi difensive addotte dall'appellato"; il quinto motivo deduce la omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di considerare l'intervenuto patteggiamento del sig.
Alberto Taglialatela Scafati per i fatti di cui alla querela proposta dal contribuente in data 17.1.2011; Cons. Est. Roberto Succio - 5 il motivo è inammissibile; invero la CTR ha operato un accertamento in fatto relativo alle circostanze dedotte, all'esito del quale ha ritenuto di decidere in quel senso (pag. 8 terzo capoverso della sentenza impugnata), in quanto "allo stato deve ritenersi che la relativa condanna vada riferita ad altro procedimento"; tal accertamento risulta non più aggredibile in questa sede di Legittimità; il sesto motivo si incentra sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 3 punto 5, L. n. 825 del 1971 e 75 TUIR nonché dell'art. 2423 bis c.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere il giudice dell'appello erroneamente applicato le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito; il motivo è inammissibile, in quanto dedotto per la prima volta in questa sede di Legittimità; la questione non risulta né esaminata dalla CTR, né il contribuente, che avrebbe dovuto quindi denunciarne l'omessa pronuncia ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c., trascrive alcun atto dei gradi del merito dal quale la Corte possa evincere la sua tempestiva proposizione; - il settimo motivo censura la pronuncia gravata per omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR, quanto al profilo sopra denunciato nel precedente motivo, non rilevato nella scheda del fornitore non poteva trovarsi annotata la relativa fattura n. 25/2007 in quanto l'importo era stato annotato in bilancio come ricavo sotto la voce "fatture da emettere" e pertanto assoggettato a imposta; la censura è inammissibile; - essa invero ripropone una diversa valutazione del meritus causae, che a questa Corte non è consentita; conclusivamente, il ricorso è rigettato; le spese sono regolate dalla soccombenza; p.q.m.
Cons. Est. Roberto Succio - 6 rigetta il ricorso; liquida le spese in euro 4.100,00 oltre a spese prenotate a debito che pone a carico di parte soccombente. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contribu