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Ordinanza — n. 10584/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax appeal due to lack of necessary joinder of partners in partnership tax proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10584/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The court quashed the Regional Tax Commission's decision because the appellant, a silent partner, failed to join the partnership company and other partners in the proceedings. The appellant argued for the nullity of the judgment based on insufficient reasoning, but the primary ground for reversal was the absence of necessary co-litigants. The court ruled that tax assessments against partnerships require the automatic inclusion of all partners, making the trial void without their participation.

Regesto Legislator

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Art. 383, comma 3, c.p.c.; Art. 14 d.lgs. n. 546/1992: In partnership tax assessments, the unitary nature of the audit mandates the joinder of all partners, rendering a judgment void if necessary co-litigants are absent.

Parole chiave

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necessary joinder of parties partnership tax assessment unitary audit principle void judgment nullity silent partner rights ripresa dell'imposta sul valore aggiunto indagine per frode iva imposta indiretta

Disposizioni normative citate

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Art. 383, comma 3, c.p.c.
La sentenza impugnata, ex art. 383, comma 3, c.p.c., deve essere cassata con rinvio alla CTP di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di «Voyager di Arigò Placido e C.
Art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs.
Art. 29 d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
1, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
2 di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 2729 c.c.
3, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art.
Art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972
e dell'art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, con particolare riferimento al computo dell'IVA oggetto di recupero in relazione ala specifica attività di agenzia di viaggi.
Art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1987
, In materia tributaria, in particolare, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R.
art. 2729 c.c
3, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815
ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (ex plurimis, Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815, Rv.
Cass. sez. 5, 11/08/2017, n. 20024
l'inapplicabilità del principio di cui innanzi nel caso di estinzione della società si veda, Cass. sez. 5, 11/08/2017, n. 20024, Rv.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29262/2015 R.G. proposto da BOTTINO ALESSANDRO (C.F.: BTTLSN82S13C351U), nato a Catania il 13 novembre 1982, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Leggio, con domicilio eletto presso l'Avv. Giuseppe Vaccaro (con studio in Roma, via Tacito n. 90); - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia; - controricorrente - R.G.N. 29262/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-BOTTINO ALESSANDRO/A.E. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il la Sicilia (sez. distacc. di Catania) n. 3450/34/2014, pronunciata 1'8 ottobre 2014 e depositata 1111 novembre 2014; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 12 novembre 2021;

FATTI DI CAUSA 1. Il contribuente ricorre con due motivi per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell'appello dallo stesso proposto avverso la sentenza (n. 727/07/2010) emessa dalla CTP di Catania di rigettato parziale dell'impugnazione di avviso di accertamento emesso, per l'anno 2001 ed a seguito di omessa dichiarazione, in materia di imposte dirette ed IVA;

2. L'Agenzia delle Entrate («A.E.») si difende con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il motivo n. 1, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si deduce la nullità della sentenza per la natura meramente apparente della relativa motivazione, con riferimento a tutti i motivi d'appello, in quanto, pur fisicamente presente, non tale da rendere possibile la percezione dell'iter logico-giuridico seguito dalla CTR e quindi le ragioni poste a fondamento della statuizione. Con il motivo n. 2 di ricorso, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., si deducono violazione e falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. e dell'art. 74-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, con particolare riferimento al computo dell'IVA oggetto di recupero in relazione ala specifica attività di agenzia di viaggi.

2. La sentenza impugnata, ex art. 383, comma 3, c.p.c., deve essere cassata con rinvio alla CTP di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di «Voyager di Arigò Placido e C. s.a.s.» e degli altri soci della stessa, in applicazione di principio costantemente sancito da questa Corte e che in questa sede si intende ribadire. R.G.N. 29262/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-BOTTINO ALESSANDRO/A.E. , In materia tributaria, in particolare, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1987 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -.

Ne consegue che tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art.

29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (ex plurimis, Cass. Sez. U, 04/06/2008, n. 14815, Rv. 603330 -01) 2.1. Nella specie, per quanto emerge dalla statuizione impugnata (oltre che da ricorso e controricorso), in forza di omessa presentazione del modello unico 2002 (relativo all'esercizio 2001) da parte della citata società, della quale l'attuale ricorrente è socio accomandante, ha emesso avviso di accertamento con il quale ha rideterminato volume d'affari e reddito d'impresa della stessa «Voyager di Arigò Placido e C. s.a.s.», che non risulta estina (per R.G.N. 29262/2015-Cass. sez. 5 civ.-Presidente Ernestino Luigi Bruschetta, relatore Cons. Fabio Antezza-BOTTINO ALESSANDRO/A.E. l'inapplicabilità del principio di cui innanzi nel caso di estinzione della società si veda, Cass. sez. 5, 11/08/2017, n. 20024, Rv. 645298 -01).

A fronte della fattispecie appena evidenziata, però, solo il socio accomandante ALESSANDRO BOTTINO ha impugnato il provvedimento impositivo, in proprio e non prospettando questioni personali (come emerge dalla sentenza impugnata oltre che dal motivo n. 2 del ricorso per cassazione), e non risulta che nelle fasi di merito sia stato integrato il contraddittorio con la società e gli altri soci 3. In conclusione, stante l'evidenziata nullità del giudizio di primo grado, per la quale la CTR avrebbe dovuto rimettere le parti alla CTP, ex art. 383, comma 3, c.p.c. cassa la sentenza e rinvia alla Commissione provinciale di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di «Voyager di Arigò Placido e C. s.a.s.» e degli altri soci della stessa (oltre a regolare le spese del presente giudizio di legittimità).

P.Q.M.

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione provinciale di Catania, in diversa composizione, affinché provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti di «Voyager di Arigò Placido e C. s.a.s.» e degli altri soci della stessa, oltre a regolare le spese