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Ordinanza — n. 10581/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court annuls judgment for lack of necessary co-litigation of partners in partnership company tax dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10581/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled a tax judgment because the necessary co-litigation of all partners in a partnership company was absent from the proceedings. The tax agency had assessed sponsorship costs against the company, but the partners were not summoned to the trial. The court ruled that tax law requires all partners to participate in the same procedure to ensure the unity of the tax assessment, making the absence of their participation a fatal defect. Consequently, the lower court's decision was declared null and the case was remanded for a retrial with all necessary parties present.

Regesto Legislator

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Art. 5 DPR 917/86; Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.: In tax proceedings against partnership companies, the unitary nature of the assessment mandates that all partners be necessary co-litigants; failure to include them renders the entire procedure null and void.

Parole chiave

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necessary co-litigation partnership company tax unity of assessment nullity of procedure tax transparency regime costi della campagna contratto di sponsoring prestazioni pubblicitarie

Disposizioni normative citate

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Art. 5 DPR 917/86
s.a.s e che il maggior reddito di impresa e il reddito imponibile determinato con l'avviso di accertamento impugnato era da tassare per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86.
Art. 354, comma 1, cod. proc. civ.
Art. 383, comma 3, cod. proc. civ.
civ., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 14815 del 2008
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016
Cass. Sez. 6-5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018
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Testo completo

Ordinanza sul ricorso iscritto al n. 22461/2015 R.G. proposto da Viteria Meridionale di D'Ambrosio Antonio & C. s.a.s. in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Amodio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Coseria n. 2, presso lo studio del dott. Alfredo Placidi, per procura speciale a margine del ricorso. - ricorrente - Contro RGN 22461/15 Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è elettivamente domiciliata - Controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 772/13/15, depositata il 13.4.2015.

Udita la relazione svolta all'adunanza camerale del 12.11.2021 dal Consigliere Rosaria Maria Castorina. Osserva Con ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bari Viteria Meridionale di D'Ambrosio Antonio & C. s.a.s impugnava un avviso di accertamento per l'anno di imposta 2007 con il quale l'Agenzia delle entrate aveva provveduto al recupero di costi da sponsorizzazione ritenuti non deducibili in quanto antieconomici e non debitamente documentati e accertava un maggiore reddito di impresa, da cui scaturivano maggiori imposte dirette in capo alla società e ai soci ai quali venivano notificati separati avvisi.

Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso con una sentenza avverso la quale l'Ufficio proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia. Il giudice regionale accoglieva l'appello sul presupposto che i costi di sponsorizzazione non erano inerenti in quanto palesamente eccessivi rispetto al reddito di impresa e il contratto di pubblicità assloutamente generico. Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la società contribuente con tre motivi. L'Agenzia delle entrate resiste mediante controricorso Motivi della decisione Osserva preliminarmente la Corte che la contribuente è una società di persone, peraltro a ristretta base personale con la RGN 22461/15 denominazione Viteria Meridionale di D'Ambrosio Antonio & C. s.a.s e che il maggior reddito di impresa e il reddito imponibile determinato con l'avviso di accertamento impugnato era da tassare per trasparenza ai soci ai sensi dell'art. 5 del DPR 917/86.

E' principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte — cui si ritiene di dare continuità in questa sede — quello per cui in materia tributaria, l'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci - salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali - sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa, a pena di nullità assoluta rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, limitatamente ad alcuni soltanto di essi (v., per tutte, Sezioni Unite n. 14815 del 2008; da ultimo, Cass.

Sez. 6- 5, Ordinanza n. 25300 del 28/11/2014 Rv. 633451 —01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 7789 del 20/04/2016 Rv. 639568 — 01; Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 16730 del 25/06/2018 Rv. 649377 — 01). Ne consegue che l'accertato difetto del simultaneus processus nei gradi di merito, peraltro rilevabile d'ufficio da questo giudice, comporta la nullità della sentenza impugnata e dell'intero processo. Tale rilievo ben può essere svolto in via ufficiosa dalla Corte, essendo consolidato il principio per cui, quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata né dal giudice di primo grado, che non ha disposto l'integrazione del contraddittorio, né da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi RGN 22461/15 dell'art. 354, comma 1, cod. proc. civ., resta viziato l'intero processo e si impone, in sede di giudizio di cassazione, l'annullamento, anche d'ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell'art. 383, comma 3, cod. proc. civ.

Pertanto, non essendo presenti in giudizio i soci della Viteria Meridionale di D'Ambrosio Antonio & C. s.a.s nei cui confronti è stato emesso l' avviso di accertamento in questa sede impugnato, in applicazione del predetto principio, l'impugnata sentenza va cassata, con dichiarazione di nullità delle sentenze di primo e secondo grado e rinvio alla C.T.P. di Roma, in diversa composizione, per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei soci della stessa società che non hanno partecipato al giudizio, nonché per la regolamentazione delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

cassa la gravata sentenza, dichiara la nullità della sentenza di primo e secondo grado e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Bari, in diversa composizione, che, previa integrazione del contraddittorio tra le parti necessarie, provvederà sul ricorso introduttivo ed anche sulla liquidazione delle spese dell'intero giudizio Così deciso nella Camera di Consiglio del 12.11.2021 Il Presidente DEPOSiTATO Ci CANCELLERIA 1 APR 2022 [mestino