Tax appeal dismissed as extinguished by statutory time limit; no request for hearing filed by either party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax appeal extinguished because neither party filed a request for a hearing by the statutory deadline of December 31, 2020. The appellant, Armando Pietrosanto, sought a simplified tax definition, while the tax authority did not oppose the process's termination. The court ruled that without an explicit request to fix a hearing date, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure for simplified definition is extinguished by the lapse of the statutory term if no party requests a hearing, unless a specific request is filed to fix the hearing date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ETO sul ricorso iscritto al n. 5521/2017 R.G. proposto dal sig. Armando Pietrosanto, rappresentato e difeso dalli Avv. Pierluigi Avallone, con domicilio eletto in Roma, viale dell'Aeronautica n. 11, presso lo studio dell'Avv. Prof. Stefano Tarullo; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione distaccata di Latina n. 4671/39/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TKF011300365.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL IL CANCELLIERE