Tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure settlement by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax dispute extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The Regional Tax Commission had previously rejected the taxpayer's request for simplified definition, but the law deemed this rejection ineffective if the formal request for settlement was not filed within the specified period. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; The tax procedure for simplified definition is extinguished by the expiration of the deadline for requesting settlement, even if the administrative authority has previously denied the request for simplified definition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 5387/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro RISBERME S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Eugenio Briguglio e Gianluca Boccalatte, con domicilio eletto in Roma, via Germanico n. 146, presso lo studio dell'Avv. Ernesto Mocci; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 4342/33/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n.06820120175809132.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma 7g3 Il Presidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA O i APR. 71199 IL CANCELLIERE [ E