Tax court process extinguished due to expiration of simplified settlement deadline under D.L. 119/2018.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified settlement procedure by the statutory deadline of December 31, 2020. The taxpayer and the Revenue Agency failed to file the necessary request for simplified settlement within the prescribed timeframe, leading to the automatic termination of the proceedings. Consequently, the court ruled that the process ended without a substantive judgment on the merits, leaving the burden of costs on the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, D.L. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax litigation process is extinguished if the parties fail to request the simplified settlement procedure within the statutory deadline, unless they subsequently request the fixing of a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
O sul ricorso iscritto al n. 28578/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Minasi Elio e Donati Francesca, rappresentati e difesi dall'Avv. Rodolfo Polchi, con domicilio eletto in Roma, Viale delle Milizie n. 138, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7792/8/2016, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. TK3036701919.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma DEPOSITATO IN CMCELLERIA IL CANCELLIERE