Cassation court declares tax dispute extinguished due to failure to request hearing within statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the tax proceeding extinguished because neither party requested a hearing within the deadline set by Article 6 of Legislative Decree 119/2018. Ecomont s.r.l. challenged a regional commission decision regarding tax definitions, but the court found no valid request for a hearing was filed by December 31, 2020. Consequently, the process terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain with the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax proceeding extinguishes automatically if parties fail to request a hearing within the statutory period, with costs remaining with the party who advanced them.
Parole chiave
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CRETO sul ricorso iscritto al n. 5482/2017 R.G. proposto da Ecomont s.r.l. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci, con domicilio eletto in Campobasso alla Traversa Via Zurlo n.8, presso lo studio di quest'ultimi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise n. 385/2/2016, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. RD0030301597 e n. RD0030301600.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato di. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO R°nIa2 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL