Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified procedure treatment by deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the tax litigation process extinguished because neither party requested the simplified procedure treatment within the statutory deadline. The Regional Tax Commission had issued an assessment against Gestioni Armatoriali S.p.A., but the taxpayer failed to file the necessary request for simplified resolution by December 31, 2020. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the costs of the extinguished process remain the responsibility of the party that advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, cod. proc. civ.: The tax procedure extinguishes automatically if the request for simplified treatment is not filed within the prescribed term, unless the parties subsequently request a hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
RETO sul ricorso iscritto al n. 7307/2017 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; contro Gestioni Armatoriali S.p.A., rappresentata e difesa dall' Avv. Tullio Elefante, con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, presso lo studio di quest'ultimo; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10725/18/2016, pronunciata con riferimento all' atto impositivo n.TF3030105447.
Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del di. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Romay u.22_ esidente DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 APR. 2022 EL CANCELL