Italian Supreme Court quashes tax appeal judgment for apparent lack of reasoning under Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the appeal against a regional tax commission's decision, ruling the lower court's judgment null due to apparent lack of reasoning. Nutratec s.r.l. argued the commission confirmed the first-instance ruling without addressing specific arguments or citing the first-instance's logic. The court held that such a conclusory confirmation violates the requirement for logical-legal motivation, necessitating a retrial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, first paragraph, items 3 and 4 of the Civil Procedure Code; Art. 36 of D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 132 of the Civil Procedure Code; Art. 111 of the Constitution: A judgment is null if its reasoning is merely apparent, failing to make the decision's foundation perceptible to the parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 18098/2013 R.G. proposto da Nutratec s.r.I., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Regina Margherita n. 262-264, presso lo studio dell'avv. Cataldo D'Andria, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - con troricorrente - e nei confronti di Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale di Pesaro e Urbino - Ufficio controlli, in persona del Direttore pro tempore, - intimata - Cons. est, G.M.
Nonno avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche n. 28/02/13, depositata il 19/04/2013. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 10 dicembre 2020 dal Consigliere Giacomo Maria Nonno. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Tommaso Basile, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con la sentenza n. 28/02/13 del 19/04/2013, la Commissione tributaria regionale delle Marche (di seguito CTR) respingeva l'appello proposto da Nutratec s.r.l. nei confronti della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pesaro (di seguito CTP) n. 114/04/12, la quale aveva a sua volta rigettato il ricorso della società contribuente avverso l'avviso di accertamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2006. 1.1.
Come emerge anche dalla sentenza impugnata, l'avviso di accertamento è stato emesso in ragione della cessione di alcuni beni, erroneamente considerata non imponibile, ad una società sanmarinese ritenuta esterovestita.
2. Naturatec s.r.l. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
3. L'Agenzia delle entrate resisteva con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso Nurtratec s.r.l. deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, 132 cod. proc. civ. e 111 Cost., con conseguente nullità della sentenza per motivazione apparente. 2 Cons. est. G.M. Nonno 2. Il motivo è fondato e assorbente degli altri motivi proposti. 2.1. È noto che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (così Cass.
S.U. n. 22232 del 03/11/2016; conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019). 2.2. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ripercorre dettagliatamente le vicende della controversia, riportando le domande ed eccezioni di entrambe le parti, e concludendo nel modo che segue: «Questa C.T.R., dopo attento esame della documentazione e dopo aver ascoltato le parti, decide
P.Q.M.
La C.T.R. conferma la impugnata decisione (...)». 2.3. Trattasi all'evidenza di motivazione inidonea a esprimere le ragioni logico-giuridiche che hanno condotto al rigetto dell'appello, in quanto la CTR:
a) conferma la decisione impugnata senza fare alcun riferimento alla motivazione della CTP e alle ragioni per le quali la menzionata motivazione sia effettivamente da condividere, sicché non può ragionarsi in termini di legittima motivazione per relationem;
b) non si prende posizione in ordine a nessuno dei rilievi mossi dalla società contribuente, pur dettagliatamente evidenziati nel contesto della sentenza, ma si conclude del tutto apoditticamente per la conferma della sentenza di primo grado.
3. In conclusione, va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. 3 Cons. est. G.M. Nonno
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. Così deciso in Roma 1'8 giugno 2021. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dal solo Presidente del collegio per impedimento dell'estensore, ai sensi dell'art. 132, terzo comma 3 cod. proc. civ. Il Consigliere est. (Giacomo Maria Nonno) Il Presidente (Ernestino Luigi Bruschetta) COCE1,1,1111E tSPVIffl