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Ordinanza Interlocutoria — n. 10349/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to acquire file to verify if private agency notification was valid under tax law.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10349/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to a new hearing to acquire the official file for scrutiny. The tax agency challenged a lower court's decision regarding the admissibility of a tax appeal sent via a private delivery agency instead of Poste Italiane, and argued the appellate court erred in calculating taxable income increments. The court decided to suspend the proceedings rather than rule immediately because it requires examining the file to verify the specific facts of the notification method before addressing the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code; Art. 16 of D.Lgs. 31/12/1992 n. 546; Art. 38 of D.P.R. 29/09/1973 n. 600: When a tax appeal is sent via a private delivery agency rather than the national postal service, the court must first acquire the official file to verify the admissibility of the notification before ruling on the substantive tax arguments.

Parole chiave

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tax appeal admissibility private delivery agency notification validity taxable income increment remand for file acquisition Civil Procedure Code tax administration procedure ricalcolo del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 3 of the Civil Procedure Code
civ., nonché la motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, cod.
Art. 16 of D.Lgs. 31/12/1992 n. 546
Art. 38 of D.P.R. 29/09/1973 n. 600
Art. 360, para. 1, no. 5 of the Civil Procedure Code
civ., nonché la motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA u\rne- e-oc_ re-RiA sul ricorso n.2747/2013 proposto da: Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata ope legis in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. - ricorrente - contro Iannone Pietro, rappresentato e difeso dall'avv. Giacomo Tartaglione, elettivamente domiciliata in Roma alla via G. Rossini n.26, presso lo ALM studio legale Gaglione. -controricorrente - 202Z, Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n.540/50/11, pronunciata il 21/11/2011, depositata in data 6/12/2011 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23 marzo 2022 dal consigliere Andreina Giudicepietro. RILEVATO CHE: l'Agenzia delle entrate ricorre con due motivi contro Pietro Iannone, che resiste con controricorso, avverso la sentenza n.540/50/11, pronunciata il 21/11/2011, depositata in data 6/12/2011 e non notificata, con la quale la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta, che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso l'avviso di accertamento che determinava, ai fini Irpef, per l'anno di imposta 2004, un maggiore reddito imponibile sulla base delle spese, per compravendite e conferimenti in denaro, sostenute dal contribuente negli anni di imposta dal 2004 al 2007; con la sentenza impugnata, la C.t.r. rilevava preliminarmente l'ammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado, ancorché il contribuente non si fosse avvalso del servizio Poste italiane, ma di un'agenzia di recapito privata, che, secondo il giudice di appello, era legittimata a compiere le notifiche a mezzo posta; nel merito, la C.t.r. riteneva che, dai dati ed elementi forniti dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria e da quelli reperiti direttamente dall'Ufficio, era emerso che, nel corso degli anni dal 2004 al 2007, il contribuente aveva sostenuto consistenti esborsi finanziari per compravendite e conferimenti in danaro; secondo i giudici di appello, l'ufficio, nell'individuare la quota di incremento patrimoniale per l'anno di riferimento, sarebbe incorso nell'errore di prende in considerazione gli acquisti effettuati negli anni successivi e non nell'anno di riferimento o almeno nei quattro anni precedenti; r.g. n.2747/2013 2 Cons. est.

Andreina Giudicepietro il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 23 marzo 2022, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal d.l. 31.08.2016, n.168, conv. in legge 25 ottobre 2016, n.197; il contribuente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE: con il primo motivo, l'Agenzia ricorrente denunzia la violazione dell'art.16 d.lgs. 31 dicembre 1992 n.546, in relazione all'art.360, primo comma,. n.3, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente, la notifica del ricorso introduttivo del giudizio doveva essere effettuata utilizzando il servizio postale nazionale, non essendo il alcun modo prevista la possibilità di avvalersi di agenzie di recapito autorizzate; nel caso di specie, in cui il contribuente non si era avvalso del servizio Poste italiane, ma di un'agenzia di recapito privata, il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile; con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la violazione dell'art.38 d.P.R. 29 settembre 1973 n.600, nella formulazione vigente ratione temporis, in relazione all'art.360, primo comma, n.3, cod. proc. civ., nonché la motivazione insufficiente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n.5, cod. proc. civ.; secondo la ricorrente il senso della norma sarebbe quello di considerare che il reddito necessario agli acquisti contestati al contribuente si sia formato nell'anno in cui è avvenuto l'acquisto e nei quattro anni precedenti; pertanto, il ragionamento del giudice di appello risultava errato e motivato in maniera illogica ed insufficiente, in quanto, secondo la C.t.r., doveva considerarsi prima l'anno di effettuazione dell'acquisto e successivamente quelli della produzione del reddito; r.g. n.2747/2013 3 Cons. est.

Andreina Giudicepietro preliminarmente la Corte rileva la necessità di acquisire il fascicolo d'ufficio al fine di scrutinare il primo e logicamente prioritario motivo di ricorso ;

P.Q.M.

la Corte rinvia il processo a nuovo ruolo, disponendo l'acquisizione del fascicolo d'ufficio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23/3/2022 DE