Ordinanza Interlocutoria — n. 10348/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24644/2016 R.G. proposto da: CAGLIARI CALCIO SPA (C.F. 00:271200925), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LAI in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DANIELE MANCA- BITTI in Roma, Via Luigi Luciani, 1 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - LN_JZZ00/15_R-G.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 335 cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 10348/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 24644/2016 R.G. proposto da: CAGLIARI CALCIO SPA (C.F. 00:271200925), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LAI in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DANIELE MANCA- BITTI in Roma, Via Luigi Luciani, 1 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - LN_JZZ00/15_R-G.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 24644/2016 R.G. proposto da: CAGLIARI CALCIO SPA (C.F. 00:271200925), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE LAI in forza di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. DANIELE MANCA- BITTI in Roma, Via Luigi Luciani, 1 - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - LN_JZZ00/15_R-G.
I di 3 Est. F. D'Aquino nei confronti di ELEONORA IMMOBILIARE SPA (C,F. 01861470928), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE MACCIOTTA ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. PAOLA FIECCHI in Roma, via P. Falconieri, 100 - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, n. 86/01/16, depositata in data 18 marzo 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell'Il marzo 2022 dal Consigliere Relatore Filippo D'Aquino; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale TOMMASO BASILE, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
RILEVATO CHE La società contribuente CAGLIARI CALCIO SPA, in qualità di consolidata, ha impugnato alcuni avvisi di accertamento, relativi ai periodi di imposta 2006 e 2007, con i quali - a seguito di PVC in data 30 dicembre 2009 - venivano recuperate maggiore IRES per componenti negative non inerenti, derivanti da transazioni e rinunce a crediti ritenute dall'Ufficio atti di liberalità (avviso di accertamento, questo, emesso anche nei confronti della consolidante Eleonora Immobiliare SPA), nonché maggiore IRAP, derivante dai medesimi rilievi, nonché dall'omessa dichiarazione di plusvalenze da cessione di calciatori e dall'omessa indicazione dei proventi derivanti dalla negoziazione dei diritti di partecipazione alle prestazioni sportive dei calciatori professionisti (cd. contratti di compartecipazione dei calciatori); che la CTP di Cagliari, pronunciandosi anche nei confronti della consolidante, ha parzialmente accolto i ricorsi riuniti; (A1., 27_700/15 R.G.:, 2 di 3 Est.
F. D'Aquino che la CTR della Sardegna, con sentenza in data 18 marzo 2016, pronunciata anche nei confronti della società consolidante, ha rigettato l'appello dell'Ufficio e l'appello proposto dalla società contribuente e dalla società consolidante; che avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, cui ha resistito con controricorso l'Ufficio; nel giudizio si è costituita con controricorso anche la società Eleonora Immobiliare SPA, la quale ha proposto a sua volta ricorso incidentale; CONSIDERATO CHE Come segnalato da entrambe le parti, avverso la medesima sentenza è stato proposto ulteriore ricorso iscritto al n. 24571/2016 R.G., per cui deve procedersi alla riunione di tutte le impugnazioni proposte avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ.;
P. Q. M. Visto l'art. 335 cod. proc. civ., dispone il rinvio della causa a nuovo ruolo al fine di disporre la riunione del presente ricorso al ricorso iscritto al n. 24571/2016 R.G. Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2022 DEPOSITATO IN CANCELLERIA oigi, 31 MAR, 2022 ILEUNZIONA GIUDI