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Ordinanza — n. 10347/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court declares tax group consolidation proceedings extinct due to failure to request simplified dispute resolution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10347/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared two tax proceedings extinct after the parties failed to request the simplified dispute resolution procedure. The taxpayers had already benefited from this expedited process for specific tax assessments, which legally extended the benefit to the parent company under group consolidation rules. Since no request for formal trial was filed by the deadline, the court applied the statutory provision declaring such inactive proceedings extinguished.

Regesto Legislator

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Art. 6 d.l. n. 119/2018; Art. 127 d.P.R. n. 917/1986: Failure to request simplified dispute resolution within the statutory deadline results in the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax group consolidation simplified dispute resolution proceedings extinction IRES tax assessment consolidated taxpayer imposizione di un gruppo di società differimento dell'imposizione esenzione per categorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 6 d.l. n. 119 del 2018
resistono con controricorsi; il 4 giugno 2019, le ricorrenti hanno depositato, in entrambi i giudizi di cassazione, copia delle domande di definizione agevolata - presentate il 21 maggio 2019 e il 29 maggio 2019 ai sensi dell'art. 6 del d.l.
Art. 127, comma 2, lett. a del d.P.R. n. 917 del 1986
119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata (art. 127, comma 2, lett.
Art. 274 cod. proc. civ.
Considerato che: va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. - come richiesto anche da entrambe le parti - la riunione del ricorso R.G.N.
Art. 391 cod. proc. civ.
119 del 2018, le spese di tali processi restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
art. 274 cod. proc. civ
Considerato che: va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ.
art. 391 cod. proc. civ
119 del 2018, le spese di tali processi restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.
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Testo completo

nte ORDINANZA sui ricorsi iscritti al n. 6481/2013 R.G. e al n. 15305/2015 R.G. proposti da Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente- contro Delta Energy s.r.l. (già Maxcom Energy s.r.I.) e Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s. (già Fintermica s.p.a.) (R.G.N. 6481/2013) e contro Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s.; (R.G.N. 15305/2015), entrambe rappresentate e difese dall'Avv.

Andrea Manzitti, con domicilio eletto in Roma, via Salaria, n. 259, presso lo studio "Bonelli Erede Pappalardo"; - controricorrenti - avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 103/43/12 depositata il 12 luglio 2012 (R.G.N. 6481/2013) e della Commissione tributaria regionale del Lazio, n. 7552/35/14 depositata il 12 dicembre 2014 (R.G.N. 15305/2015). Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022 dal Consigliere Giuseppe Nicastro. Rilevato che: Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s. (già Fintermica s.p.a.) e Maxcom Energy s.r.l. (poi Delta Energy s.r.l.) esercitarono l'opzione per la tassazione di gruppo, ai sensi dell'art. 117 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (tuir), con riguardo, tra l'altro, al periodo d'imposta 2004, la prima società in veste di controllante/consolidante e la seconda in veste di controllata/consolidata; con riguardo al predetto periodo d'imposta 2004, l'Agenzia delle entrate notificò:

a) a Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s. e a Delta Energy s.r.l. l'avviso di accertamento n. TMB080200115/2009, relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi della società consolidata e alla correlativa IRES "teorica", e a Delta Energy s.r.l. l'avviso di accertamento n. TMB030200114/2009, relativo a IRAP;

b) in conseguenza del primo di predetti avvisi di accertamento, a Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s., l'avviso di accertamento n. RCH090201874/2009, relativo alla rettifica della dichiarazione dei redditi del consolidato; Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s. e Delta Energy s.r.l. impugnarono gli avvisi di accertamento n. TMB080200115/2009 e n. TMB030200114/2009 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano che, con la sentenza n. 80/26/2011, accolse il ricorso delle società contribuenti; Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s. impugnò l'avviso di accertamento n. RCH090201874/2009 davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma che, con la sentenza n. 244/47/2013, accolse il ricorso della società contribuente; avverso la sentenza n. 80/26/2011 della Commissione tributaria provinciale di Milano, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale della Lombardia che, con la sentenza n. 103/43/12 depositata il 12 luglio 2012, rigettò l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria; avverso la sentenza n. 244/47/2013 della Commissione tributaria provinciale di Roma, l'Agenzia delle entrate propose appello alla Commissione tributaria regionale del Lazio che, con la sentenza n. 7552/35/14 depositata il 12 dicembre 2014, rigettò l'impugnazione dell'amministrazione finanziaria; avverso tali sentenze della Commissione tributaria regionale della Lombardia e della Commissione tributaria regionale del Lazio, ricorre per cassazione l'Agenzia delle entrate, che affida i propri due ricorsi, rispettivamente, a quattro motivi (R.G.N. 6481/2013) e a un unico motivo (R.G.N. 15305/2015), Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s. e Delta Energy s.r.l. resistono con controricorsi; il 4 giugno 2019, le ricorrenti hanno depositato, in entrambi i giudizi di cassazione, copia delle domande di definizione agevolata - presentate il 21 maggio 2019 e il 29 maggio 2019 ai sensi dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136 - delle controversie aventi a oggetto gli avvisi di accertamento n. TMB080200115/2009, n. TMB030200114/2009 e n. RCH090201874/2009, copie delle ricevute di presentazione di tali domande, nonché copia del versamento, effettuato da Delta Energy s.r.I., della prima rata relativa alla prima e alla terza di esse (nulla essendo dovuto relativamente alla seconda domanda in virtù di quanto già versato in pendenza di giudizio), chiedendo che i processi restassero sospesi, ai sensi del comma 10 dell'art. 6 del predetto d.l. n. 119 del 2018, fino al 31 dicembre 2020; il 9 febbraio 2022, le ricorrenti hanno depositato, in entrambi i giudizi di cassazione, richiesta di estinzione dei processi ai sensi del comma 13 dello stesso d.l. n. 119 del 2018.

Considerato che: va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 274 cod. proc. civ. - come richiesto anche da entrambe le parti - la riunione del ricorso R.G.N. 15305/2015 al ricorso, di più risalente iscrizione, R.G.N. 6481/2013, stante l'evidente connessione delle due cause; le contribuenti controricorrenti hanno rappresentato di essersi avvalse della definizione agevolata delle controversie, ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, e che la stessa si è perfezionata; a sostegno di tali asserzioni, le controricorrenti hanno depositato copie delle domande, tempestivamente presentate il 21 maggio 2019 e il 29 maggio 2019, di definizione agevolata delle controversie aventi a oggetto gli avvisi di accertamento n. TMB080200115/2009, n.TMB030200114/2009 e n. RCH090201874/2009 (con le relative ricevute rilasciate dall'Agenzia delle entrate), nonché copia del versamento, effettuato da Delta Energy s.r.I., della prima rata (di C 1.895,25) relativa alla prima e alla terza di dette domande, nulla dovendosi versare relativamente alla seconda domanda in virtù dell'avvenuto versamento dell'importo dovuto di C 244,05 in pendenza di giudizio; tanto premesso, occorre evidenziare che, ai sensi del comma 14 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, la definizione della controversia perfezionata dalla coobbligata (art. 127, comma 2, lett. a, del d.P.R. n. 917 del 1986) società consolidata Delta Energy s.r.l. con riguardo all'avviso di accertamento n. TMB080200115/2009 giova anche in favore della coobbligata consolidante Fintermica di Giuseppe Nunzi & C. s.a.s., con riguardo all'avviso di accertamento n. RCH090201874/2009; ciò precisato, va rammentato che, a norma dei commi 12 e 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, «N'eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per la notificazione degli atti processuall.

Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all'organo giurisdizionale presso il quale pende la controversia. Nel caso in cui la definizione della controversia è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata dal contribuente unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo ovvero dalla controparte nel medesimo termine [comma 12]. In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente.

L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate [comma 13]»; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, i processi vanno dichiarati estinti a norma delle disposizioni appena citate; ai sensi del terzo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, le spese di tali processi restano a carico della parte che le ha anticipate; visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.N1. dichiara estinti i processi riuniti e pone le spese a carico