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Decreto — n. 10346/2022 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 10346/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 10346/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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10346.22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 28806/2018 proposto da: R.G.N. 28806/18 REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, eletti- C ron.),0346 vamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso l'avv Cristia- Rep. no Bosin, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cederle, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SOFIM-GEFINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Eleonora Duse n. 35, presso l'avv. Stefano Pantalani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Olivia Maria Angelucci; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3563/22/2018, depositata 1'8 agosto 2018. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 14 ottobre 2020 con il quale il ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (con atto depositato il 04 febbraio 2022); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 10346/2022 — snciv · Corte di Cassazione: 28806/2018 proposto da: R.G.N. 28806/18 REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, eletti- C ron.),0346 vamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso l'avv Cristia- Rep. no Bosin, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cederle, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SOFIM-GEFINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Eleonora Duse n. 35, presso l'avv. Stefano Pantalani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Olivia Maria Angelucci; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3563/22/2018, depositata 1'8 agosto 2018. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 14 ottobre 2020 con il quale il ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (con atto depositato il 04 febbraio 2022); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

Parole chiave

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conseguenze del ritiro rinuncia al dibattimento orale rinuncia d'eredità revoca dell'opposizione rinuncia a pretese di salario credito lombard

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 14 ottobre 2020 con il quale il ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (con atto depositato il 04 febbraio 2022); visto l'art. 391 cod.
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Testo completo

10346.22 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA DECRETO Sul ricorso n. 28806/2018 proposto da: R.G.N. 28806/18 REGIONE LOMBARDIA, in persona del Presidente pro tempore, eletti- C ron.),0346 vamente domiciliato in Roma, viale delle Milizie n. 34, presso l'avv Cristia- Rep. no Bosin, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cederle, giusta delega in atti; - ricorrente - contro SOFIM-GEFINA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Eleonora Duse n. 35, presso l'avv. Stefano Pantalani, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Olivia Maria Angelucci; - controricorrente — avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 3563/22/2018, depositata 1'8 agosto 2018. Il Presidente titolare della Sezione: visto l'atto depositato in cancelleria il 14 ottobre 2020 con il quale il ricor- rente ha rinunciato al ricorso; considerato che non si deve provvedere sulle spese avendo la controricor- rente aderito alla rinuncia (con atto depositato il 04 febbraio 2022); visto l'art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il processo. Si comunichi. Roma, 29 marzo 2022 DEPOSITATO /N CANCELLERIA oggi, 3 1 MAR, 2022 iLjUNZIONARie IUDIZIA RIO ort c