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Decreto — n. 10323/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court declares tax dispute process extinguished due to failure to request settlement within statutory deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 10323/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested a settlement hearing by the December 31, 2020 deadline. The plaintiffs argued for a hearing to declare the tax debt extinguished, but the opposing party contended that no such request was formally filed. The court ruled that without a specific request under the relevant law, the procedural term expired, terminating the case and leaving costs with the party who advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The process extinguishes by lapse of time if parties fail to request a hearing for settlement declaration within the statutory period, and costs remain with the party who advanced them.

Parole chiave

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process extinguishment tax dispute settlement statutory deadline lapse costs allocation procedural termination sospensione della riscossione fiscale accoglimento parziale del contribuente contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
T7G012205223/11 e T7G012202464/12 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

RETO sul ricorso iscritto al n. 9989/2017 R.G. proposto da : Fontana Mirella e Serra Lorenzo, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Vulcano Maria Sonia e Lucisano Claudio, con domicilio eletto in Roma, via Crescenzio, n. 91, presso lo studio di quest'ultimi; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; 4/Y avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 1214/3/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T7G012205223/11 e T7G012202464/12 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma ( 5— 3,22.__ ,,,, .3 ..... .. IL CANCELLIERE ESPERTO Do