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Decreto — n. 10321/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court process extinguished due to failure to request simplified dispute resolution by deadline.

Numero d'incarto Decreto — n. 10321/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax dispute process extinguished because neither party requested the simplified resolution procedure by December 31, 2020. The plaintiff sued the tax agency regarding specific tax assessments, but no formal request for the expedited track was filed within the statutory period. Consequently, the proceedings terminated automatically, and the court ruled that procedural costs remain the responsibility of the party who had advanced them.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018; Art. 391, comma 3, c.p.c.: The tax dispute procedure is extinguished if the parties fail to request the simplified resolution within the prescribed deadline, with costs remaining on the party who advanced them.

Parole chiave

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tax dispute procedure simplified resolution process extinction statutory deadline procedural costs procedura giudiziaria tributaria differimento dell'imposizione arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 13, d.l. 119/2018
T8B030603949 e T8B030603973 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l.
Art. 391, comma 3, c.p.c.
119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod.
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Testo completo

CRETO sul ricorso iscritto al n. 9926/2017 R.G. proposto da: Gulliver Di Tavassi Gustavo & C Sas In Liquidazione e Leonida Di Tavassi Gustavo & C Sas In Liquidazione rappresèntate e difese dall' Avv. Traversi Alessandro, con domicilio eletto in Roma, Viale Mazzini, n. 114/B, presso lo studio dell'Avv. Lanza Alessio; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in 13-el Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; NsS', FP- mv cesc o , (-1-‘D-g?"“11.'-‘"-° oUtlo oLs,t;

Q_v,) r\f\ík-;cfnicio Fsk.zo z S, trivonnet_Lo 9-thu-o i avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n. 1840/17/16, pronunciata con riferimento agli atti impositivi n. T8B030603949 e T8B030603973 Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente ai fini della definizione agevolata delle controversie ai sensi dei commi 8, 9 e 10 dell'art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136; rilevato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (tale non potendosi ritenere l'eventuale istanza di trattazione finalizzata unicamente alla declaratoria di estinzione), né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

DICHIARA ESTINTO IL PROCESSO Roma /5-2.2 Z 34/03 i lo zz IL CANCELLIERE ESPER