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Ordinanza Interlocutoria — n. 10298/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to merge two tax liquidation appeals regarding partial self-help acts.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10298/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the main appeal and the incidental counter-appeal regarding the nature of a tax liquidation notice. The Court found that since a separate cassation proceeding concerning the same underlying liquidation notice was already pending, the two cases must be joined. Consequently, the Court ordered the remittal of the case to the new docket for the merger of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.: When a pending cassation proceeding concerns the same administrative act as the current appeal, the Court must order the merger of the proceedings to ensure procedural economy and avoid contradictory rulings.

Parole chiave

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tax liquidation notice partial self-help act merger of proceedings procedural economy tax administration appeal liquidazione dell'eredità liquidazione sommaria del fallimento successione legittima

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n.
Art. 2 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546
546; nonché dell'art. 27, comma 2, d.
Art. 27, comma 2 D.Lgs. 31.10.1990, n. 346
546; nonché dell'art. 27, comma 2, d.

Giurisprudenza citata

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Sentenza n. 64/2014 della Commissione tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia
Sentenza n. 64/2013 della Commissione tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia
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Testo completo

a seguente SENTENZA_TY)Rif \J 413 7:5 i n5-76,2Loc Dt ' sul ricorso 20779/204 proposto da: Renata, Stefania, Giulia ed Elena Baffi, in persona del suo procuratore speciale, dr. R. Tuzzi, rappresentate e difese dall'. Avv. Mario Nussi, in forza di procura speciale a margine del ricorso, ed elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. V. Sinopoli sito in Roma alla via Angelico 38 - ricorrenti - 3'\j - cop_zrei.s-,-; ( L itJc contro Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall'avvocatura Dello Stato dom.ta in Roma alla via dei Portoghesi 12 - controricorrente e ricorrente in via incidentale — -avverso la sentenza n. 25/01/2014 emessa dalla CTR Friuli e depositata il 20.01.2014 e non notificata; udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica dell'1.02.2022 dal Consigliere Dott. ssa Milena Balsamo; lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale della Repubblica nel senso della riunione alla causa n. 3747/2014 ESPOSIZINE DEI FATTI DI CAUSA 1.Le ricorrenti indicate in epigrafe, eredi di Giuseppe Baffi, impugnavano l'avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate in data 3.02.2011 e notificato loro il 15 marzo del 2011, in relazione alla dichiarazione integrativa di successione del de cuius, presentata il 22.11.2007, resasi necessaria a seguito di sentenza della Corte d'appello di Trieste che aveva accertato crediti del dante causa nei confronti di terzi.

In relazione alle sopravvenienze, l'Ufficio aveva rideterminato il valore dei cespiti e notificato alle eredi il predetto avviso. La CTP di Gorizia dichiarava inammissibile il ricorso, sul rilievo che l'istanza di autotutela parziale non fosse impugnabile. La sentenza veniva impugnata dalle contribuenti. La CTR del Friuli, richiamando il precedente di merito n. 64/13 che, nell'affermare che l'atto emesso in autotutela dall'Agenzia non esauriva la controversia, in quanto l'atto impugnato era stato parzialmente modificato, essendo stata confermata solo l'aliquota applicata, riteneva di non poter decidere sulle predette questioni esaminate da altro collegio della CTR, respingendo il gravame.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso le contribuenti Baffi sulla base di due motivi. L'Agenzia ha resistito con controricorso, proponendo ricorso incidentale. Le ricorrenti hanno chiesto istanza di riunione al procedimento n. 3747/2014. Il P.G. ha concluso per la riunione dei due procedimenti. Considerato in diritto 2. Con il primo motivo di ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza o del procedimento (art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.) per violazione del principio del non liquet, non essendosi la Regionale pronunciata sulla natura del provvedimento impugnato, la quale costituiva l'oggetto del procedimento.

Lamentano le ricorrenti, inoltre, l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui afferma il passaggio in giudicato di altra sentenza della Commissione tributaria regionale per il Friuli Venezia Giulia (sentenza n. 64 dell'8.7.2013), la quale ha stabilito l'aliquota da applicarsi alla dichiarazione integrativa di successione; stante la proposizione del ricorso per cassazione avverso detta pronuncia da parte dell'ufficio, la quale peraltro, concerneva il primo avviso di liquidazione e non quello emesso, in sede di autotutela "sostitutiva", dall'ente finanziario.

I contribuenti insistono, inoltre, sulla qualificazione dell'atto opposto come atto di autotutela sostitutiva fondato sul riconoscimento parziale delle ragioni delle ricorrenti. 3.Con il secondo motivo di ricorso principale si lamenta violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, comma 1, n.

3) c.p.c.), segnatamente degli artt. 2 e 19, d.Igs. 31.12.1992, n. 546; nonché dell'art. 27, comma 2, d. 1gs. 31.10.1990, n. 346, oltre all'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.), ovvero omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione; per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente attribuito all'avviso di liquidazione impugnato la natura di atto di mero annullamento parziale del precedente avviso di liquidazione, anziché la natura di nuovo avviso di liquidazione, emesso, peraltro, oltre la scadenza dei termini di decadenza. 4.Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate si duole della regolamentazione delle spese processuali.

Sia la difesa delle ricorrenti che il P.G., stante la pendenza di altro procedimento (RG.3747/14) per cassazione avente ad oggetto l'avviso di liquidazione, prodromico all'atto oggetto del presente procedimento, sorto da ricorso proposto avverso la sentenza n. 64/2014 della Commissione tributaria Regionale del Friuli-Venezia Giulia, hanno chiesto la riunione dei giudizi. P. Q. M. La Corte Rinvia a nuovo ruolo, per la riunione al procedimento n. RG.3747/14. Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della V Sezione della Corte di cassazione, 1'1.02.2022.

Il Consigliere estensore DEPOSITA