Ordinanza — n. 10293/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2948/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Mottola Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Contino, con domicilio eletto presso l'Avv. Patrizia del Nostro in Roma Viale Giulio Cesare n. 71, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 50/36/12, depositata in data 30 maggio 2012.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 10293/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Mottola Vincenzo, nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione del giudizio per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. CONSIDERATO CHE 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui Mottola Vincenzo ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
Parole chiave
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a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 2948/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Mottola Vincenzo, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Contino, con domicilio eletto presso l'Avv. Patrizia del Nostro in Roma Viale Giulio Cesare n. 71, giusta procura speciale a margine del controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 50/36/12, depositata in data 30 maggio 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tlinarelli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Torino, aveva annullato l'avviso di accertamento emesso per Iva e Irpef, per l'anno 2004, in relazione al corrispettivo derivante dall'assunzione di obblighi di fare e non fare nell'ambito di un contratto di cessione di studio professionale. Resiste il contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale con un motivo.
Mottola Vincenzo, nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione del giudizio per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. CONSIDERATO CHE 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui Mottola Vincenzo ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 Il Presidente Ernestino Luigi Bruschetta DEPOSITATO IN CANCELLERIA SLLZ.Z., oisi, 31 MAR, 2