Italian tax court declares tax litigation extinguished due to full payment of assessed debt by the taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared the tax litigation extinguished because the taxpayer fully paid the assessed debt. The taxpayer submitted proof of payment and requested termination under Article 6 of Legislative Decree 193/2016, while the tax agency did not object. The court ruled that since the disputed matter was resolved by payment, the proceedings ceased, leaving costs to the party who advanced them.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 del d.lgs. 22 ottobre 2016, n. 193: The tax litigation process is extinguished upon the full payment of the assessed debt, terminating the dispute between the taxpayer and the tax authority.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6061/2013 R.G. proposto da ARTIGIAN LEGNO DEI FRATELLI CHIROKINA S.N.C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. Giampiero Placidi e l'Avv. Stefano Bertuzzi, elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma via Raminia n.79; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Pu- glia, n.7/7/2012 depositata il 19 gennaio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 dal consigliere Pierpaolo Gori. Rilevato che:
1. Con sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n. 23/11/2010 la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dal- la società Artigian Legno dei F.11i Chironna S.n.c. avverso l'avviso di accertamento IVA e IRAP 2003 per operazioni inesistenti.
2. Avverso tale decisione propone ricorso la società contribuente per due motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. La Corte ha provocato l'interlocuzione delle parti in ordine all'esito della domanda di definizione della lite, cui ha fatto seguito il deposito di memoria da parte della società. Considerato che:
3. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e rela- tiva attestazione di deposito.
4. A seguito di interlocuzione provocata dalla Corte, la sola contri- buente ha depositato memoria, fornendo a corredo la documentazio- ne attestante il pagamento delle rate relative alla definizione agevola- ta suddetta.
5. Alla luce di quanto precede dev'essere dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere sulla presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, dal momento che è stata offerta copia del pagamento di quanto dovuto, cui l'Agenzia non ha replicato, mentre le spese restano a carico di chi le ha antici- pate (Cass. Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).
P.Q.M.
la Corte: letto l'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di- chiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021 Il Pre