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Ordinanza — n. 10183/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal against regional tribunal ruling invalidating registration tax liquidation notices. The court upholds the regional tribunal's decision rejecting the tax agency's claim that a series of corporate transactions constituted a single business sale under Article 20 of D.P.R. 131/86. The court finds the liquidation notices based on this requalification legally invalid and rejects the agency's arguments regarding the principle of equality and the nature of the transaction. The court affirms the regional tribunal's judgment that the operation was not a unitary business sale but a genuine project implementation, thereby dismissing the appeal filed by the tax authority against the regional tribunal's decision. The court concludes that the requalification activity is no longer permitted by law and the nature of the registration tax remains unchanged. The court rejects the agency's arguments regarding the principle of equality and the nature of the transaction. The court affirms the regional tribunal's judgment that the operation was not a unitary business sale but a genuine project implementation, thereby dismissing the appeal filed by the tax authority against the regional tribunal's decision. The court concludes that the requalification activity is no longer permitted by law and the nature of the registration tax remains unchanged. The court rejects the agency's arguments regarding the principle of equality and the nature of the transaction. The court affirms the regional tribunal's judgment that the operation was not a unitary business sale but a genuine project implementation, thereby dismissing the appeal filed by the tax authority against the regional tribunal's decision. The court concludes that the requalification activity is no longer permitted by law and the nature of the registration tax remains unchanged.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10183/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax tribunal decision that invalidated liquidation notices for registration taxes. The tribunal ruled that a complex series of corporate transactions involving the creation of new companies and the transfer of business branches did not constitute a single business sale under Article 20 of D.P.R. 131/86, noting the parties' genuine intent to develop a photovoltaic project rather than evade taxes through a sham transaction. The court upheld this decision, rejecting the agency's arguments regarding the principle of equality and the retroactive application of tax laws, affirming that the requalification activity was no longer permitted and the original tax assessment stood.

Regesto Legislator

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Art. 20 d.P.R. 131/86; Art. 3 Cost.; The court holds that a series of corporate transactions involving the creation of new companies and the transfer of business branches does not constitute a single business sale under Article 20 of D.P.R. 131/86 if the parties' genuine intent was to implement a real project rather than evade taxes through a sham transaction, thereby invalidating liquidation notices based on such requalification.

Parole chiave

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registration tax liquidation business sale requalification Article 20 D.P.R. 131/86 principle of equality tax evasion sham transaction photovoltaic project corporate vehicle structure imposta sull'utile delle aziende

Disposizioni normative citate

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Art. 20 d.P.R. 131/86
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’art. 20 d.P.R.
Art. 3 Cost.
Art. 53 Cost.
CEDU
art. 20 d.P.R. 131/86
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’art. 20 d.P.R.
artt. 53 Cost
– violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

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sentenza 158/20
Corte Costituzionale
N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7851/2018 R.G. proposto da: Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentato e difeso in giudizio dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n.12; - ricorrente - contro Erste Puglia Solarfonds Beteilingungsgesellschaft MBH & Co. nonché Fotovoltaico Scorrano 2 sas di Dean Solar Puglia 1 srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore; - intimate - Ricorso avverso sentenza Commissione Tributaria Regionale Lombardia n.819 del 16.1.2017;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15 marzo 2022 dal Consigliere Giacomo Maria Stalla; Rilevato che: F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 § 1.

L’ Agenzia delle Entrate propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, a conferma della prima decisione, ha ritenuto illegittimi gli avvisi di liquidazione notificati alle società intimate in recupero dell’imposta proporzionale di registro, ipotecaria e catastale sulla seguente articolata operazione, intercorsa tra il maggio ed il settembre 2009, dall’Agenzia delle Entrate unitariamente riqualificata, ex art. 20 d.P.R. 131/86, in termini di cessione di azienda: - costituzione di Armillaria srl, Auricola srl ed Aquilegia srl (poi denominata Fotovoltaico Scorrano 2 srl) quali società-veicolo; - conferimento ad esse di tre rami aziendali posseduti dalla Schuco International Italia srl, a liberazione dell’aumento del capitale deliberato dalle newco; - cessione alla Erste Puglia delle quote di partecipazione così da Schuco International conseguite nella società conferitaria Fotovoltaico Scorrano 2.

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: - l’art. 20 d.P.R. 131/86, posto dall’Agenzia delle Entrate a base degli avvisi di liquidazione, consentiva la riqualificazione dell'atto in base ai suoi effetti giuridici ed al reale intento perseguito dalle parti; - nel caso di specie la complessiva operazione negoziale non poteva tuttavia ritenersi, neppure in via presuntiva, frutto di una deliberata scelta di abuso, anche in considerazione dello scarso valore commerciale del compendio trasferito, della conseguente modesta entità dell'imposta asseritamente evasa e del fatto che la reale intenzione delle parti era quella di attuare, in tal maniera, un vero ‘progetto fotovoltaico’ e non una mera cessione di azienda.

Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla parte intimata. F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Con ordinanza 2.2.2021 questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo del ricorso in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale dell’art.20 d.P.R. 131/86, come sollevata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna.

§ 2. Con l’unico motivo di ricorso l’ Agenzia delle Entrate lamenta – ex art.360, co. 1^ n.3, cod.proc.civ. – violazione e falsa applicazione degli artt. 53 Cost. e 20 d.P.R. 131/86; per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto illegittimi gli avvisi nonostante che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il collegamento negoziale e l'insieme degli atti e comportamenti riconducibili all'intera operazione, unitariamente considerata, deponessero per la realizzazione degli effetti giuridici di una cessione aziendale, unica qualificazione giuridica idonea ad attuare, nel caso concreto, il principio di capacità contributiva.

§ 3. Il motivo è infondato. La disposizione di cui all’art.20 d.P.R. 131/86 è stata fatta oggetto – nel corso del presente giudizio – di modificazioni di diretta e fondamentale incidenza sul caso in esame. L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205 (cd. legge di bilancio 2018) ne ha infatti modificato la previgente formulazione («L’imposta è applicata secondo l’intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente»), la quale trova oggi una più circoscritta definizione normativa.

Ribadito il principio basilare di prevalenza della sostanza sulla forma, l’intervento legislativo di riforma – superando un opposto orientamento applicativo di legittimità - ha ristretto l’oggetto dell’interpretazione al solo atto presentato alla registrazione, ed agli elementi soltanto da quest’ultimo desumibili. Non rilevano quindi più, come espressamente indicato dal legislatore, gli elementi evincibili da atti eventualmente ad esso collegati, così come quelli riferibili ad indici esterni o fonti extratestuali: «L’imposta è F i r m a t o D a :

D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi».

Successivamente a questa prima modificazione – ed anche in tal caso a seguito di un diverso avviso di legittimità – il legislatore è nuovamente intervenuto per affermare la natura interpretativa autentica, e dunque retroattiva, della nuova formulazione dell’art.20, così come risultante dopo la cit. l. 205/17. Il 1° gennaio 2019, infatti, è entrato in vigore l’art.1, comma 1084, della l. 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione per l’anno 2019), secondo cui: «L’art. 1, comma 87, lett. a), della l. 27 dicembre 2017, n. 205, costituisce interpretazione autentica dell’art. 20, comma 1, del testo unico di cui al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131».

Dal che si evince come la riformulazione in esame (nel senso della esclusione, dal processo di qualificazione dell’atto, degli elementi extratestuali e di collegamento negoziale) si renda applicabile - fermi i rapporti di registrazione ormai esauriti o coperti dal giudicato - anche agli atti negoziali posti in essere, come quello qui dedotto, prima del 1° gennaio 2018. A completare la ricostruzione del travagliato quadro interpretativo, va detto che questa corte di legittimità, con la già citata ordinanza n. 23549/19, ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in rapporto agli articoli 53 e 3 Cost., dell'articolo 20 così come risultante dagli interventi apportati dai citati art. 1, co.87^, l. 205/17 (l. di bilancio 2018) ed art.1, co.1084^, l.145/18 (l. di bilancio 2019), “nella parte in cui dispone che, nell'applicare l'imposta di registro secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la F i r m a t o D a :

D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall'atto stesso, ‘prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi’ ”.

Richiamato il pregresso consolidato orientamento di legittimità sulla rilevanza qualificatoria della causa concreta del contratto e del collegamento negoziale, ed assodato che anche in base alla riforma del 2017 l'interpretazione dell’atto deve rispondere (indipendentemente da finalità antielusive) a criteri di sostanza e non puramente formali e nominali, si è in sintesi ritenuto che l'esclusione, dall’attività di qualificazione, degli elementi extra-testuali e di collegamento negoziale potesse fondatamente incidere sia sul principio di capacità contributiva (art.53 Cost.), impedendo di cogliere il reale sostrato economico risultante dall’atto presentato alla registrazione (inteso non come documento ma quale complesso negoziale con causa unitaria); sia sul principio di uguaglianza e ragionevolezza (art.3 Cost.), sottraendo ad imposizione di registro manifestazioni di forza economica non razionalmente e coerentemente differenziabili sulla base del solo fatto esteriore che le parti abbiano stabilito di attuare il proprio assetto di interessi con un unico atto negoziale piuttosto che con più atti tra loro collegati.

Con la, anch’essa già citata, sentenza n. 158/2020 (GU 22/7/2020) la Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto non fondati i dubbi così sollevati, osservando che: - ferma restando l’insindacabilità da parte del giudice delle leggi della interpretazione evolutiva attribuita dalla Corte di Cassazione, in funzione nomofilattica, all’art.20 in parola, siccome riferita alla causa concreta dell'atto ed alla rilevanza del collegamento negoziale, non può dirsi, diversamente da quanto affermato dal giudice remittente, che tale interpretazione sia l'unica costituzionalmente necessitata, essendo infatti compatibili con la Costituzione anche nozioni F i r m a t o D a :

D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 diverse di ‘atto presentato alla registrazione’ e di ‘effetti giuridici’ in relazione alle quali considerare la capacità contributiva espressa; - la scelta del legislatore del 2017 di discrezionalmente escludere ogni rilevanza agli elementi extra-testuali ed ai negozi collegati (salvo che negli specifici casi desumibili da diverse disposizioni dello stesso TU Registro) deve ritenersi non arbitraria, ed anzi coerente con i principi ispiratori dell’imposta di registro e, in particolare, sia con la sua natura, storicamente riconosciuta, di ‘imposta d’atto’, sia con la tipizzazione tariffaria e per effetti giuridici, non economici, degli atti imponibili; - la tesi dell’interpretazione dell'atto incentrata sulla nozione di causa reale non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell’ordinamento dell'articolo 10 bis della legge 212 del 2000, poiché “consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di ‘indebiti’ vantaggi fiscali e di operazioni ‘prive di sostanza economica’, precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)”.

La stessa questione di legittimità costituzionale già esaminata da C.Cost.158/20 è stata sollevata, con ordinanza di rimessione 13 novembre 2019, anche dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna la quale ha altresì sottoposto al vaglio del giudice delle leggi, in via subordinata, la diversa ed ulteriore questione della legittimità costituzionale del cit. art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in forza del quale l’ F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 art. 1, comma 87, lettera a), della legge n. 205 del 2017 «costituisce interpretazione autentica» del censurato art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986. A detta della CTP (che ha sollevato la questione ex artt. 3, 81, 97, 101, 102, 108 e 24 Cost.) l’attribuzione testuale di carattere interpretativo autentico alla norma innovativa (escludente il collegamento negoziale dall’attività di qualificazione dell’atto ex art.20) sarebbe unicamente finalizzata a sancire la retroattività della novella (effetto tipico, appunto, delle norme di interpretazione autentica), e ciò in presenza di tre profili di irragionevolezza: - la mancanza di un preesistente contrasto interpretativo, stante il consolidato orientamento di legittimità (poc’anzi riportato) secondo cui, al contrario, l’atto da registrare andrebbe qualificato anche in virtù del suo collegamento causale con atti ed elementi esterni; - la non prevedibilità da parte degli operatori della innovazione apportata, costituente una sorta di ‘forzatura’ del legislatore rispetto ad un quadro interpretativo che, sebbene in senso opposto, doveva ritenersi del tutto certo e non necessitante di chiarimenti; - l’insussistenza di ‘motivi imperativi di interesse generale’ giustificanti l’adozione eccezionale di una norma retroattiva, come tale destinata ad interferire anche sui procedimenti in corso e sulla ‘parità delle armi’ tra i contendenti (art.6 CEDU).

Ulteriori dubbi di legittimità sono poi stati dedotti sotto il profilo della menomazione delle ragioni di bilancio, della indebita ingerenza del legislatore nella sfera di autonomia del potere giudiziario, della violazione del diritto di difesa dell’amministrazione finanziaria nei giudizi da questa già radicati sulla base della precedente lettura dell’art.20. F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a :

P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Orbene, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 39/21 (GU 17/3/21), ha richiamato – quanto alla legittimità in sé del nuovo testo dell’art.20 - il convincimento di infondatezza della questione così come già emerso con la menzionata sentenza n. 158/20; ha quindi dichiarato inammissibili (ex art. artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.), ovvero infondati (ex art.3 Cost.), gli ulteriori dubbi di legittimità costituzionale sulla retroattività ‘per interpretazione autentica’ della nuova disciplina.

In ordine a quest’ultimo profilo, ha osservato la Corte che: - non è irragionevole attribuire efficacia retroattiva ad un intervento che abbia carattere di sistema come quello inciso, posto che il legislatore ha in tal modo “certamente fissato uno dei contenuti normativi riconducibili, più che all'ambito semantico di una singola disposizione, a quello dell'intero ‘impianto sistematico della disciplina sostanziale e procedimentale dell'imposta di registro”, dove la sua origine storica di ‘imposta d'atto’ «non risulta superata dal legislatore positivo» (sentenza n. 158 del 2020)”; nemmeno, l’intervento può dirsi irragionevole quando esso sia determinato “dall'intento di rimediare a un'opzione interpretativa consolidata nella giurisprudenza (anche di legittimità) che si è sviluppata in senso divergente dalla linea di politica del diritto giudicata più opportuna dal legislatore (sentenza n. 402 del 1993)”, fermo restando che l’interpretazione di legittimità dell’art.20 non risultava comunque del tutto monolitica, trovando anche forte dissenso nella dottrina; - non può dirsi che la modificazione legislativa fosse a tal punto ‘imprevedibile’ da palesarsi irragionevole (neppure nella sua attribuita efficacia retroattiva), ponendosi invece essa su un piano di rispettata “coerenza interna della struttura dell'imposta F i r m a t o D a :

D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 con il suo presupposto economico”, secondo quanto già osservato con la sentenza 158/20; - quanto alla asserita violazione del principio di uguaglianza, valgono i principi già evidenziati in quest’ultima pronuncia sul fatto che la disciplina del 2017 non leda l’art. 3 (e neppure l’art.53 Cost.), dovendosi qui aggiungere (per quanto concerne lo specifico aspetto della retroattività) che “nella giurisprudenza sovranazionale si riconosce che le norme della CEDU sono volte a tutelare i diritti della persona ‘contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione’ e non viceversa”.

§ 4. All’esito del complesso iter normativo e giurisprudenziale così riassunto, la sentenza della commissione tributaria regionale qui impugnata deve dunque trovare condivisione, perché confermativa della illegittimità di avvisi di liquidazione basati proprio su un’attività di riqualificazione in termini di unitaria cessione aziendale di una serie collegata ma esterna di altri atti ed operazioni negoziali (come su ricostruiti). Osserva la stessa Agenzia delle Entrate ricorrente come la pretesa impositiva dovesse ritenersi fondata perché:

“l'ufficio faceva presente che la consecuzione degli atti, cioè il conferimento del ramo d'azienda dalla società Schuco ad una partecipata al 100% e la cessione delle quote della società veicolo alla società Erste Puglia, nonché le intenzioni ed i fatti verbalizzati dai verificatori nel PVC, evidenziavano un comportamento unitario tendente a produrre un unico effetto giuridico finale, ossia la cessione dei rami d'azienda” (ric.pag.5). Si tratta dunque di un'attività riqualificatoria ‘per estrinseco’ non più consentita dalla legge e dalla natura di ‘imposta d’atto’ che, come osservato dalla Corte Costituzionale nella menzionata pronuncia, ancora oggi riveste l’imposta di registro.

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso. F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c a b 6 9 8 2 6 e b 3 1 b a e 8 9 7 c a 3 1 7 2 c c e d a 1 0 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 7851/2018 Numero sezionale 918/2022 Numero di raccolta generale 10183/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Nulla si provvede sulle spese, stante la mancata partecipazione al giudizio delle società intimate.

PQM - rigetta il ricorso. Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 15 marzo 2022, mediante collegamento da remoto. Il Presidente Oronzo De Masi F i r m a t o D a : D E M A S I O R O N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 c