Italian Supreme Court dismisses tax appeal for inadmissibility due to new issue raised in cassation without prior merit phase argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the tax appeal inadmissible because the taxpayer raised a new legal issue regarding notification validity for the first time in the cassation phase. The lower court had already ruled on the matter, finding the postal notification valid despite the lack of a specific delivery receipt, while the taxpayer argued for a violation of procedural articles. The court rejected the appeal because the issue was not previously argued before the merit judge, violating the principle that cassation can only review matters already decided in the lower instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1 c.p.c.; Art. 139 c.p.c.: The appeal to the Supreme Court must address issues already decided in the lower court judgment; new questions or themes not treated in the merit phase are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 18503/2017 proposto da: TECNOMEDITERRANEA SRL, elettivamente domiciliata in Roma Via Crescenzio n. 20, presso lo studio dell’avvocato Saverio Cosi, che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – controricorrente – e AG RISCOSSIONE ROMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA – intimata – F i r m a t o D a :
C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18503/2017 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 10134/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LAZIO, n. 166/11/17, depositata l’11/01/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. Riccardo Guida. Rilevato che:
1. Tecnomediterranea Srl propone ricorso, con un motivo, illustrato con una memoria, contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e contro AG Riscossione Roma Equitalia Servizi di Riscossione Spa, che non partecipa al giudizio, avverso la sentenza della CTR del Lazio che, in controversia concernente l’impugnazione di una cartella di pagamento di imposte dirette per il 2008, ha confermato la pronuncia di primo grado, che aveva respinto il ricorso della società;
2. il giudice d’appello, disattendendo la relativa censura della contribuente, ha ritenuto valida la notifica a mezzo posta della cartella effettuata dall’Agente della riscossione, ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, in assenza della relata di notifica. Nella specie, per la CTR, la raccomandata contenente la cartella, datata 23/08/2010, era stata recapitata al domicilio della contribuente in data 30/08/2010, sicché la notifica si era perfezionata; Considerato che:
1. con l’unico motivo di ricorso [«Violazione e falsa applicazione degli artt. 139 cpc; art. 7 della l. n. 890 del 1982 e succ. modif., 2697 cc, 112 cpc 115 e 116 cpc, l’art. 5 del d.l. 953/82, - in relazione all’art. 360, n. 1 c.p.c., omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc»], la contribuente – oltre a prospettare questione di legittimità costituzionale dell’art. 26, d.P.R. n. 602 del 1973 -, censura la sentenza impugnata che ha implicitamente ritenuto rituale la notifica a mezzo posta della cartella pur in assenza dell’invio della raccomandata informativa, e, r.g. n. 18503/2017 2 Cons. est.
Riccardo Guida F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18503/2017 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 10134/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 testualmente (cfr. pag. 5 del ricorso per cassazione), ha omesso di considerare che l’avviso di ricevimento non recava l’indicazione delle “vane ricerche” di cui all’art. 139, cod. proc. civ.; 1.1. il motivo è inammissibile sotto diversi profili; 1.2. innanzitutto, i rilievi critici alla sentenza d’appello, non sussunti con precisione entro la griglia dei motivi di ricorso ex art. 360, cod. proc. civ., sono confusi e lacunosi; inoltre, a causa del generico, cumulativo riferimento all’error in procedendo (art. 112, cod. proc. civ.), alla «violazione e falsa applicazione» di norme di diritto, e all’«omessa valutazione di una circostanza determinante ex art. 360 n. 5 cpc», le censure risultano «coacervate» ben oltre i limiti ammessi dalle Sezioni unite (Cass.
Sez. U. 06/05/2015, n. 9100); 1.3. da un’altra angolazione giuridica, il motivo è inammissibile per carenza d’interesse in quanto la contribuente ha proposto tempestiva impugnazione della cartella così sanando eventuali vizi di notifica, in virtù del principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 156, cod. proc. civ. (per Cass. 30/10/2018, n. 27561 «La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicché il rinvio disposto dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 (in tema di notifica della cartella di pagamento) all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 c.p.c.»; in termini, ex multis, Cass. 05/03/2019, n. 6417); r.g. n. 18503/2017 3 Cons. est.
Riccardo Guida F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18503/2017 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 10134/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 1.4. inoltre, le censure di mancanza della raccomandata informativa e di carenza dell’indicazione delle “vane ricerche” nell’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, risultano nuove perché non dedotte dinanzi alla CTR che, infatti, ha esaminato (disattendendola) soltanto la questione di nullità della notifica a mezzo raccomandata della cartella a causa della mancata compilazione, da parte dell’agente notificatore, della relata di notifica.
Al riguardo è il caso di rammentare che, secondo l’orientamento pacifico di questa Corte, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo prospettabili per la prima volta in cassazione questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase del merito e non rilevabili d’ufficio (Cass. 26/03/2012, n. 4787). Il contribuente, per evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice del merito, ma anche di indicare in quale atto del precedente giudizio lo abbia fatto, onde consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminarne il merito (Cass. 25/02/2021, n. 5155, in continuità con Cass. n. 17831 del 2016, n. 23766 e n. 1435 del 2013, n. 17253 del 2009; nello stesso senso, Cass. 16/06/2017, n. 15029; 31/01/2006, n. 2140); 1.5. infine, merita ricordare che, nella specie, non rilevano le disposizioni in tema di saldo e stralcio dei debiti fiscali, di cui al d.l. 22/03/2021, n. 41 (c.d.
Decreto Sostegni), in quanto, a prescindere dal perimetro oggettivo, soggettivo e temporale della misura (che riguarda l’annullamento automatico di tutti i debiti di importo residuo fino a euro 5.000,00, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre r.g. n. 18503/2017 4 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a :
P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 18503/2017 Numero sezionale 1023/2022 Numero di raccolta generale 10134/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 2010), i criteri di stralcio, soprattutto per quanto attiene ai requisiti reddituali soggettivi, esulano dal perimetro del giudizio di legittimità e sono rimessi, in assenza di meccanismi sospensivi, a separato procedimento amministrativo (cfr., su questi argomenti, circ.
Agenzia delle entrate n. 11/E, del 22/09/2021);
2. in conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile;
3. per il principio della soccombenza, le spese del giudizio di legittimità sono liquidate, in dispositivo, a favore dell’Agenzia delle entrate, e non anche a favore del concessionario della riscossione, che è rimasto intimato;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a corrispondere all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 918,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato