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Ordinanza — n. 10127/2022 — snciv Generato dall'IA

Court declares tax appeal dismissed due to settlement via expedited tax dispute resolution procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10127/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court declared the tax appeal dismissed and the proceedings extinguished following the taxpayer's request for expedited resolution. The taxpayer had paid the full amount due and requested the judgment's extinction under specific legislative provisions, which the Agency of Revenue accepted and processed. Consequently, the court ruled that the dispute was resolved and the litigation ceased without further examination of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 6, 7 D.L. 119/2018; Art. 46, comma 3 D.Lgs. 546/1992: When a taxpayer requests and fulfills the conditions for expedited tax dispute resolution, the court must declare the extinction of the judgment and the cessation of the subject matter of the dispute.

Parole chiave

Generato dall'IA
expedited tax resolution extinction of judgment cessation of subject matter tax appeal dismissal settlement procedure amministrazione fiscale assistenza amministrativa fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, 7 of D.L. 23 October 2018, n. 119
L’Agenzia delle entrate, con istanza del 07/03/2022, premesso che la Direzione Provinciale di Milano 1 ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 46, comma 3 of D.Lgs. n. 546 of 1992
Art. 6, comma 13 of D.L. n. 119 of 2018
L’Agenzia delle entrate, con istanza del 07/03/2022, premesso che la Direzione Provinciale di Milano 1 ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.l.
Art. 13, comma 1-quater of D.P.R. n. 115 of 2002
La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. 08/07/2021, n. 19419
Cass. 12/10/2018, n. 25485
19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art.
Cass. 10/10/2019, n. 25529
96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21266/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro IMMOBILIARE 4 Giugno SRL, elettivamente domiciliata in Roma Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Andrea Manzi, rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco Colaianni e dall’avvocato Andrea Manzi. – controricorrente – F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21266/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 10127/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 2016/30/15, depositata il 13/05/2015. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott.

Riccardo Guida. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Commissione tributaria regionale (“C.T.R.”) della Lombardia ha accolto l’appello della Immobiliare 4 Giugno Srl avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano (n. 382/17/2013), che aveva rigettato il ricorso della società contro l’avviso di accertamento, ai fini Ires, Irap, emanato, per il periodo d’imposta 2007, ai sensi dell’art. 30, della legge n. 724 del 1994, in applicazione della disciplina delle società di comodo. Il giudice d’appello ha ravvisato la nullità dell’avviso in mancanza del necessario contraddittorio preventivo.

2. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso con un motivo per la cassazione della sentenza d’appello; la società ha resistito con controricorso.

3. In data 24/05/2019 la contribuente ha presentato domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, ai sensi degli artt. 6, 7, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha versato l’intero importo dovuto per la definizione. Con memoria datata 16/02/2022, la società ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per l’intervenuta definizione della controversia ai sensi dell’articolo 6, ed ha documentato l’istanza con la documentazione di riscontro.

4. L’Agenzia delle entrate, con istanza del 07/03/2022, premesso che la Direzione Provinciale di Milano 1 ha comunicato che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata della controversia tributaria, ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, ed r.g. n. 21266/2015 2 Cons. est. Riccardo Guida F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21266/2015 Numero sezionale 1019/2022 Numero di raccolta generale 10127/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 ha provveduto al pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, ha chiesto che sia dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese ex art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992.

5. Sussistono, pertanto, i presupposti per la declaratoria d'estinzione del giudizio e di cessazione della materia del contendere, mentre le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha anticipate, come disposto dall’art. 6, comma 13, del d.l. n. 119 del 2018.

6. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione (negli stessi termini, Cass.08/07/2021, n. 19419; nonché: Cass. 12/10/2018, n. 25485, in tema di definizione agevolata ex art. 11, d.l. n. 50 del 2017, conv. con mod. dalla legge n. 96 del 2017; Cass. 10/10/2019, n. 25529, in tema di definizione agevolata ex art. 6, d.l. n. 193 del 2016, conv. con mod. dalla legge n. 225 del 2016).

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e cessata la m