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Ordinanza — n. 10126/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal, allowing energy renovation deduction for rental properties regardless of asset classification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10126/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Revenue Agency's appeal against a lower court ruling that granted a tax deduction for energy renovations on rental properties. The Agency argued that such buildings were not 'instrumental assets' but the core of the company's business, whereas the lower courts held the benefit applies to all rental real estate. The court rejected this distinction, ruling that the statutory language does not limit the deduction to specific asset classifications and that the legislative intent supports a broad application to incentivize national energy savings.

Regesto Legislator

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Art. 1, commi 344 e ss. della legge n. 296 del 2006; The tax deduction for energy renovation expenses applies to corporate entities renting out properties regardless of whether the buildings are classified as instrumental assets or other types of real estate.

Parole chiave

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energy renovation deduction tax asset classification rental property incentives corporate tax benefits fiscal legislation interpretation esenzione dalle imposte sull'energia deduzione per affitto nelle prestazioni complementari vantaggio particolare per contributo di miglioria

Disposizioni normative citate

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Art. 1, commi 344 e ss. della legge n. 296 del 2006
19815, cui dà continuità, tra le altre, Cass. 19/11/2021, n.
Art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.29/01/2016, n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 23/07/2019, n. 19815
il motivo non è fondato; la sentenza impugnata è conforme al pacifico e condivisibile orientamento sezionale (a partire da Cass. 23/07/2019, n. 19815, cui dà continuità, tra le altre, Cass.
Cass. 19/11/2021, n. 35454
19815, cui dà continuità, tra le altre, Cass. 19/11/2021, n. 35454) per il quale «Il beneficio fiscale, di cui all’art.
Cass. 29/01/2016, n. 1778
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21889/2015 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. – ricorrente – contro IMMOBILIARE LA LEONESSA SRL, A SOCIO UNICO, elettivamente domiciliata in Roma Via Giovanni Bettolo n. 17, presso lo studio dell’avvocato Alessandro Rufini, rappresentata e difesa dall’avvocato Igino Budelli e dall’avvocato Alessandro Rufini. – controricorrente – F i r m a t o D a :

C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21889/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 10126/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA, n. 568/22/15, depositata il 20/02/2015.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 marzo 2022 dal consigliere dott. Riccardo Guida. Rilevato che:

1. l’Immobiliare La Leonessa Srl, svolgente attività di locazione di immobili, impugnò innanzi alla CTP di Varese la cartella di pagamento che recuperava a tassazione maggiore Ires, per l’annualità 2008, per effetto del mancato riconoscimento del credito d’imposta derivante dalla detrazione del 55% per spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici, prevista dall’art. 1, commi 344 e seguenti, della legge n. 296 del 2006 (Finanziaria 2007);

2. il primo giudice, con sentenza n. 94/01/13, accolse il ricorso; tale decisione è stata confermata dalla CTR della Lombardia, la quale ha disatteso l’appello dell’ufficio ritenendo che l’agevolazione spetti per tutte le tipologie di immobili;

3. l’Agenzia delle entrate ricorre con un motivo per la cassazione della sentenza di appello; la società resiste con controricorso; Considerato che:

1. con l’unico motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 345, della legge n. 296 del 2006, e del relativo decreto ministeriale attuativo 19/02/2007, l’Agenzia premette che gli immobili per i quali è chiesta l’agevolazione non sono “beni strumentali”, ma sono oggetto dell’attività immobiliare svolta dalla società contribuente. Assume che la normativa fiscale in materia di riqualificazione energetica è finalizzata a promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche attraverso l’attribuzione di un beneficio che deve essere riferito esclusivamente a coloro che si siano assunti il peso economico della riqualificazione energetica degli r.g. n. 21889/2015 2 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21889/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 10126/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 immobili, sicché, per quanto concerne la fruizione della detrazione da parte dei titolari di redditi d’impresa, essa spetta esclusivamente con riferimento ai fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale.

Tali non sono, per l’ufficio finanziario, i beni che le società immobiliari concedono in locazione a terzi, che, in sostanza, sono l’oggetto sociale dell’attività dell’ente collettivo; 1.1. il motivo non è fondato; la sentenza impugnata è conforme al pacifico e condivisibile orientamento sezionale (a partire da Cass. 23/07/2019, n. 19815, cui dà continuità, tra le altre, Cass. 19/11/2021, n. 35454) per il quale «Il beneficio fiscale, di cui all’art. 1, commi 344 e ss. della l. n. 296 del 2006, per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, spetta anche ai soggetti titolari di reddito d’impresa (incluse le società), i quali abbiano sostenuto spese per l’esecuzione degli interventi di risparmio energetico su edifici concessi in locazione a terzi, trattandosi di un’agevolazione volta ad incentivare il miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico ad un generalizzato risparmio energetico, come si evince, peraltro, dalla formulazione letterale della predetta disposizione normativa che, non contemplando limitazioni di carattere soggettivo od oggettivo, prevede una generalizzata operatività della detrazione d'imposta.».

Sulla scia dell’arresto nomofilattico l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 34 del 25/06/2020, ha affermato che «si deve ritenere che la detrazione fiscale per interventi di riqualificazione energetica, di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 2006 (e successive proroghe e modificazioni), spetti ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.»; r.g. n. 21889/2015 3 Cons. est.

Riccardo Guida F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21889/2015 Numero sezionale 1020/2022 Numero di raccolta generale 10126/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 2. ciò comporta il rigetto del ricorso;

3. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

4. risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, sicché non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass.29/01/2016, n. 1778);

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 2.300,00, a titolo di compenso, euro 200,00, per esborsi, oltre al 15% sul compenso, a titolo di rimborso forfetari