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Ordinanza — n. 10036/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal due to timely withdrawal, extinguishing proceedings without opponent acceptance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10036/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the timely withdrawal of the appeal by the petitioner. Although the opposing party requested inadmissibility, the court ruled that withdrawal in a cassation case does not require the opponent's acceptance to take effect. Consequently, the appeal was dismissed, and the court noted that litigation costs could be offset between the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390 cod. proc. civ.; Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002: Withdrawal of a cassation appeal extinguishes the proceedings without requiring the opponent's acceptance, as it is not an accretive act and eliminates the interest in contesting the judgment.

Parole chiave

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withdrawal of appeal cassation proceedings extinction of process no acceptance required litigation costs offset rimborso dei contributi revoca del fallimento ritiro della domanda

Disposizioni normative citate

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Art. 390 cod. proc. civ.
Il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 cod.proc.civ.
Art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002
Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R.
d.l. 28.10.2020, n. 176
art. 390 cod.proc.civ
Il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 28538 del 2019
Cass. 18/09/2008, n. 23840
Cass. 26/02/2015 n. 3971
23840, Cass. 26/02/2015 n. 3971).
Cass. 12/11/2015, n. 23175
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Testo completo

nte: Rep. ORDINANZA Ud. 08.03-2022 sul ricorso proposto da: FRATTINI Avv.PILADE E., difeso da sè stesso unitamente all'Avv.Ulisse Corea che lo rappresenta, per procura in calce al ricorso, e presso il cui studio in Roma, via dei Monti Parioli n.48 è elettivamente domiciliato. -ricorrente- contro CONSORZIO di BONIFICA della MEDIA PIANURA BERGAMASCA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Sicilia n.66 presso lo studio dell'Avv.Edoardo Belli Contarini che lo tl n T':1,r, C (AL: e:\ n;(1 t11- t Vé rappresenta e difendeN•per procura in calce al controricorso. -controricorrente- per la revocazione della sentenza n.13173/14 della Corte Suprema di cassazione, depositata il giorno 11 giugno 2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 marzo 2022 dal Consigliere Roberta Crucitti.

Rilevato che: Pilade Frattini propone, nei confronti del Consorzio di Bonifica della Media Pianura bergamasca (che resiste con controricorso), ricorso per revocazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Corte di cassazione-Sezione tributaria, ne aveva rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza n.103/67/13, depositata il 4 marzo 2013, della Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza, nelle forme di cui all'art.23, comma 8 bis del d.l. 28.10.2020, convertito, con mod., dalla legge 18.12.2020 n.176, in prossimità della quale il P.M., in persona del Sostituto procuratore generale dott.Alberto Cardino, ha depositato requisitoria scritta concludendo per l'inammissibilità e, in subordine, per il rigetto del ricorso.

Il ricorrente per revocazione ha depositato rinuncia al ricorso, notificato alla controparte. Ragioni della decisione L'atto di rinuncia al ricorso, tempestivo, risulta ritualmente sottoscritto dalla parte e dal suo difensore e notificato, a mezzo pec, alla controparte. Il rispetto delle formalità previste dall'art. 390 cod.proc.civ. è condizione sufficiente per dichiarare la estinzione, essendo inapplicabile al giudizio di legittimità la prescrizione dell'art. 306, comma 1, cod.proc.civ. (secondo cui il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione), con la conseguenza che la rinunzia al ricorso per cassazione non deve essere necessariamente accettata dalle controparti (cfr.

Cass. n.28538 del 2019). La rinunzia al ricorso per cassazione, infatti, non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass., 18/09/2008, n. 23840, Cass. 26/02/2015 n. 3971). Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità possano essere integralmente compensate tra le parti, attesa la peculiarità della vicenda processuale.

Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: «in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (cfr.

Cass.12/11/2015, n. 23175).

P.Q.M.

Dichiara il processo estinto per rinuncia al ricorso. Compensa integralmente tra le