Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of service notice and no defense by the tax agency.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the tax agency did not participate in the proceedings and the required service notices were missing. The appellant, Russiz Superiore Società Agricola, challenged a regional tax commission decision regarding property transfer valuation, but failed to prove proper notification of the appeal. The court ruled that without service notices and in the absence of any defense from the intimato, the appeal cannot be admitted, as no extension of time is permitted under the Civil Procedure Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 149 cod. proc. civ.; Art. 380-bis cod. proc. civ.: The service notice of a cassation appeal is required solely to prove the perfection of notification and the establishment of adversarial proceedings; consequently, if such notice is absent and the intimato has not exercised any defensive activity, the appeal is inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSIZ SUPERIORE SOCIETA' AGRICOLA a R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Flaminia Vecchia n.670 presso lo studio dell'Avv.Maria Chiara Morabito e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dall'Avv.Umberto Santi. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE -intimata- avverso la sentenza n.66/11/15 della Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia Giulia, depositata il 05 eeCti4m-2015 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022 dal Consigliere dott.ssa Roberta Crucitti„ Rilevato che: la società Russiz Superiore Società Agricola a r.l. ha proposto ricorso, su dieci motivi, nei confronti dell'Agenzia delle entrate (che non ha svolto attività difensiva) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con cui -nella controversia avente a oggetto l'avviso di accertamento, relativo a Ires e Irap dell'anno 2005- la Commissione tributaria regionale del Friuli Venezia Giulia (d'ora in poi C.T.R.), in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla stessa Società, aveva determinato il valore di cessione degli immobili al fine del ricalcolo della plusvalenza tassabile in euro 627.520,00; il ricorso è stato avviato alla trattazione, ai sensi dell'art.380 bis- 1 cod.proc.civ., in camera di consiglio, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che: il ricorso trova soluzione per ragioni di mero rito. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008 seguita da Cass. n. 18361 del 2018, n. 26108 del 2015, n. 23793 del 2018) «la produzione dell'avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art.149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità di cui all'art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio.
Ne consegue che l'avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all'udienza di discussione di cui all'art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all'adunanza della corte in camera di consiglio di cui all'art. 380- bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell'art. 372, secondo comma, cod. proc. civ.. In caso, però, di mancata produzione dell'avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell'intimato,, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.»; nel caso in esame, l'Agenzia delle entrate non ha svolto attività difensiva e non risultano versati in atti gli avvisi di ricevimento delle lettere raccomandate a mezzo delle quali è stata effettuata la notificazione del ricorso per cassazione ad opera del difensore ai sensi della legge n.53 del 1994; il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile, senza pronuncia sulle spese per l'assenza di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di