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Sentenza — n. 10030/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as untimely due to non-accumulation of legal and holiday suspensions under civil procedure law.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10030/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed late, exceeding the one-year statutory deadline for challenging the tax court's decision. The respondent agencies argued that the appeal was untimely, noting the original judgment was published in January 2011 and the appeal submitted in April 2013. The Court ruled that the special legal suspension period did not accumulate with the ordinary holiday suspension period, meaning the deadline expired in March 2013, rendering the filing invalid.

Regesto Legislator

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Art. 327 cod. proc. civ.; Art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011: The period of legal suspension for fiscal appeals does not accumulate with the ordinary holiday suspension period if the latter is already absorbed by the former, as the latter is merely a subset of the same exceptional suspension.

Parole chiave

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untimely appeal fiscal litigation legal suspension holiday suspension non-accumulation rule civil procedure code tax court decision tardivo pagamento delle spese

Disposizioni normative citate

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Art. 327, first paragraph, cod. proc. civ.
111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 cod.proc.civ.
Art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
12 maggio 2021 n.12488; 15 ottobre 2021 n.28398) <<in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l.
Art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
art. 327 cod.proc.civ
111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 cod.proc.civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 10252 del 29/05/2020
Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, in materia, di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 10252 del 29/05/2020; id.
Cass. n. 8581 del 26 marzo 2021
Cass. n. 12488 del 12 maggio 2021
Cass. n. 28398 del 15 ottobre 2021
Cass. n. 22891 del 11/11/2005
Cass. n. 14898 del 28/06/2007
Cass. n. 5924 del 11/03/2010
Cass. n. 8102 del 06/04/2006
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Testo completo

la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: EUREKA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Crescenzio n.91 presso lo studio dell'Avv.Claudlo Lucisano che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.Maria Sonia Vulcano per procura in calce al ricorso. -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore generale pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente- e contro EQUITALIA NORD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via delle Quattro fontane n.161, presso lo studio dell'Avv.Sante Ricci che la rappresenta e difende unitamente all'Avv.Maurizio Cimetti per procura in calce al controricorso; -controricorrente- per la cassazione della sentenza n.5/34/11 della Commissione tributaria regionale del Piemonte, depositata il 12.01.2011 e non notificata; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 8 marzo 2022 dal Consigliere Roberta Crucitti; lette le conclusioni scritte, depositate ai sensi dell'art.23, comma 8 -bis, del d.l. 28.10.2020 n.137, dal Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale dott.Alberto Cardino il quale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

Fatti di causa Nella controversia originata dall'impugnazione da parte della società Eureka s.r.l. di cartella di pagamento, emessa ex art.36 bis del d.P.R. n.600 del 1.973, portante Irap dell'annualità 2004, la Commissione tributaria regionale del Piemonte (d'ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe e in parziale riforma della decisione di primo grado, rideterminava le spese processuali di quel grado, rigettando nel resto l'appello proposto dalla contribuente. Avverso la sentenza Eureka s.r.l. ha proposto ricorso, affidandosi a sei motivi.

L'Agenzia delle entrate ed Equitalia Nord S.p.A. resistono con autonomi controricorsi. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in pubblica udienza, nelle forme di cui all'art.23, comma 8 bis del d.l. 28.10.2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18.12.2020 n.176, in prossimità della quale il P.M. ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'inammissibilità del ricorso siccome tardivo. Ragioni della decisione 1.Va, preliminarmente, verificata la tempestività del ricorso. Le controricorrenti, Agenzia delle entrate e Equitalia Nord S.p.a., hanno, nei rispettivi scritti difensivi, eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività, essendo stata la sentenza impugnata, non notificata, pubblicata il 12 gennaio 2011 e il ricorso per cassazione spedito per la notificazione il 5 aprile 2013.

Alle stesse conclusioni è giunto il P.M. 1.1 Tenendo conto del termine lungo di impugnazione di un anno e 46 giorni (in applicazione del previgente art.327, primo comma, cod.proc.civ., applicabile ratione temporis e della sospensione feriale), il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Giudice di appello avrebbe dovuto essere spedito per la notificazione entro il 27 febbraio 2012. 1.2. Anche a volere considerare la sospensione ex art.39, comma 12, lett.c) del 6.7.2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge n.111 del 2011, operativa tra il 6 luglio 2011 e il 30 giugno 2012 (applicabilità contestata, nel silenzio sul punto della ricorrente, dall'Agenzia delle Entrate) la notificazione del ricorso sarebbe, comunque, tardiva.

Infatti, secondo la giurisprudenza consolidata, in materia, di questa Corte (cfr., tra le altre, Cass. n. 10252 del 29/05/2020; id. 26 marzo 2021 n.8581 ;id. 12 maggio 2021 n.12488; 15 ottobre 2021 n.28398) <<in tema di definizione agevolata delle liti fiscali ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011, conv. in I. n. 111 del 2011, il periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) del termine per impugnare di cui all'art. 327 cod.proc.civ. non si cumula col periodo di sospensione feriale (dal 10 agosto al 15 settembre 2011), essendo quest'ultimo già interamente assorbito dalla concorrente sospensione stabilita in via eccezionale.

Se, per effetto di quest'ultima sospensione, il termine effettivo d'impugnazione dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 10 agosto al 15 settembre 2012 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere ulteriormente spostata secondo le regole ordinarie in materia di sospensione feriale». 1.3 Pertanto, alla data di scadenza originaria del termine di cui all'art. 327 cod. proc. civ. (12 gennaio 2012) deve aggiungersi un numero di giorni (361) pari a quello compreso nel periodo di sospensione legale (dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012) ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98 del 2011 che assorbe il periodo di sospensione feriale, con conseguente proroga del termine per l'impugnazione sino al 13 gennaio 2013 cui vanno aggiunti i 46 giorni della sospensione feriale del 2012, non toccata dalla proroga, pe.r cui il termine per impugnare sarebbe scaduto, in ogni caso, il primo marzo 2013 (sulle modalità del computo del termine per impugnare, in presenza di sospensione disposta dalla legge per casi analoghi, cfr.

Cass. 11/11/2005, n. 22891, relativa a fattispecie nella quale, come nel caso di specie, il termine per impugnare era già in corso alla data di entrata in vigore della sospensione; Cass. 28/06/2007, n. 14898; Cass.11/03/2010, n. 5924. Sulla circostanza che, in caso di sospensione, la data nella quale il termine processuale a mese o ad anno abbia ripreso a decorrere debba essere computata nel termine stesso, senza che possa essere considerata come un dies a quo non computabile, cfr. Cass.06/04/2006, n. 8102, in materia di sospensione feriale). 1.4 Ne consegue la tardività del ricorso e la sua inammissibilità. 2.Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, sulla base dell'attività difensiva spiegata e del valore della controversia.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente alla refusione delle spese che liquida in favore dell'Agenzia delle entrate in complessivi euro 2.300,00 oltre spese prenotate a debito e in favore di Equitalia Nord S.p.A. in complessivi euro 2.300,00 oltre euro 200 per esborsi, rimborso forfetario nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Così