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Ordinanza — n. 10014/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against tax collection order due to lack of admissibility and insufficient reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10014/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to uphold a tax collection order. The taxpayer argued the lower court failed to address specific legal exceptions and lacked sufficient reasoning, while the tax authority contested the procedural standing of the company involved. The court ruled the appeal inadmissible because it was filed after the statutory deadline for substantive challenges and found the lower court's reasoning met constitutional minimums.

Regesto Legislator

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Art. 36 c.p.c.; Art. 348 ter c.p.c.: Appeals filed after September 11, 2012, in cases of double conformity of judgment, are inadmissible for defects of reasoning and must be limited to violations of law.

Parole chiave

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tax collection order double conformity judgment admissibility of appeal defects of reasoning taxpayer liability sospensione della riscossione fiscale rimborso dell'imposta preventiva computo dei contributi

Disposizioni normative citate

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Art. 36C, first paragraph, no. 5, cod. proc. civ.
Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n.
Art. 348 ter, cod. proc. civ.
Trattandosi di appello proposto dopo 1 111 settembre 2012 in un caso nel quale si concretizza un'ipotesi di "doppia conforme" di merito, trova pertanto applicazione l'art. 348 ter, cod. proc. civ., sicchè la censura per vizio motivazionà e non è proponibile.
Art. 360, first paragraph, no. 3, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n.
Art. 115, comma 8, dPR 917/1986
civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 115, comma 8, dPR 917/1986, poiché la CTR non ha considerato la propria eccezione di infondatezza dell'avviso di accertamento prodromico della carte la esattoriale impugnata a causa dell'erroneo riferimento alla disposizione legislativa evocata.
Art. 36, comma 2, d.lgs 546/1992
Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n.
Art. 112, cod. proc. civ.
SU 8053/2014).In secondo luogo il giudice tributario di appello ha risposto ad una questione, sui crediti portati d11a cartella di pagamento impugnata, pacificamente posta con i I gravame dal contribuente, sicchè non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112, cod.
Art. 118, disp. att. cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17795 del 30/08/2011
Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17795 del 30/08/2011, Rv.
Cass., n. 20910/2017
tra le molte, Cass., n. 20910/2017), mentre la critica de qua non ne investe alcuna, benì, addirittura, deduce un vizio dell'atto impositivo presupposto deka cartella di pagamento impugnata.
SU 8053/2014
SU 8053/2014).In secondo luogo il giudice tributario di appello ha risposto ad una questione, sui crediti portati d11a cartella di pagamento impugnata, pacificamente posta con i I gravame dal contribuente, sicchè non si ravvisa alcuna violazione dell'art.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23877/2015 R.G. proposto da Nicolella Gabriella, rappresentata e difesa dalli avv. Paolo Di Gravio, con domicilio eletto in Roma, via Piedilu:o n. 9; -- ricorrente - contro Agenzia delle entrate - intimata costituita - Equitalia Sud spa - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 2337/17/15, depositata il 6 marzo 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal Consigliere Enrico Manzon. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli proposti da Gabriella Nicolella e da Deos srl avverso la :sentenza n.379/7/12 della Commissione tributaria provinciale di Benevento che ne aveva respinto i ricorsi contro la cartella di pegamento per II.DD. ed IVA 2007.

La CTR, nella parte che qui rileva,, osservava in particolare: -che le imposte precettate erano dovute, anche, dalla Nicolella, a causa del vincolo di solidarietà con l'obbligata principale Deos srl, trattandosi di società a ristretta base societaria; -che non vi era vincolo di pregiucizialità con la causa pendente in ordine all'avviso di accertamento prodromico alla cartella di pagamento impugnata, trattandosi di iscrizione a ruolo provvisoria ai sensi dell'art. 15, dPR 602/1973; -che non vi era alcuna norma imp icante l'indicazione nell'atto della riscossione le modalità di calcolo degli interessi; -che non vi era alcun profilo di incostituzionalità da rilevare in ordine alla pretesa dell'agente della riscossione per i suoi compensi quali determinati dalla legge.

Avverso tale decisione ha propcsto ricorso per cassazione MccieLL ydéducendo tre motivi. L'Agenzia delle entrate si è costituta al solo fine di partecipare all'udienza di discussione della causa. L'agente della riscossione è rimasto intimato. Considerato che: In via preliminare va rilevato che non va ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Deos srl, parte nel giudizio di merito, trattandosi di un litisconsorzio meramente processuale in cause comunque scindibili (v. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 17795 del 30/08/2011, Rv. 619368 - 01).

Con il primo motivo -ex art. 36C, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia l'insufficienza/la contraddittorietà della sentenza impugnata. La censura è inammissibile. Trattandosi di appello proposto dopo 1 111 settembre 2012 in un caso nel quale si concretizza un'ipotesi di "doppia conforme" di merito, trova pertanto applicazione l'art. 348 ter, cod. proc. civ., sicchè la censura per vizio motivazionà e non è proponibile. Con il secondo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- il ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione dell'art. 115, comma 8, dPR 917/1986, poiché la CTR non ha considerato la propria eccezione di infondatezza dell'avviso di accertamento prodromico della carte la esattoriale impugnata a causa dell'erroneo riferimento alla disposizione legislativa evocata.

La censura è inammissibile. Va infatti ribadito che i motivi di ricorso per cassazione devono avere stretta pertinenza alle rationes decidendi delle sentenze impugnate (cfr. tra le molte, Cass., n. 20910/2017), mentre la critica de qua non ne investe alcuna, benì, addirittura, deduce un vizio dell'atto impositivo presupposto deka cartella di pagamento impugnata. Con il terzo motivo -ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- il ricorrente denuncia la nullità cella sentenza impugnata per carenza strutturale radicale della sua motivazione e per extrapetizione in violazione degli artt. 36, comma 2, d.lgs 546/1992, 112, cod. proc. civ., 118, disp. att. cod, proc. civ., poiché la CTR ha affermato la validità del'atto della riscossione impugnato sulla base della fondatezza delle pretese erariali contenute nel prodromico avviso di accertamento.

La censura è infondata. Anzitutto devesi rilevare che la motivazione della sentenza impugnata sicuramente è al di sopra del "minimo costituzionale" (v. SU 8053/2014).In secondo luogo il giudice tributario di appello ha risposto ad una questione, sui crediti portati d11a cartella di pagamento impugnata, pacificamente posta con i I gravame dal contribuente, sicchè non si ravvisa alcuna violazione dell'art. 112, cod. proc. civ. E' peraltro evidente che quanto in merito statuito dalla CTR campana non è ulteriormente sindacabile in questa sede. In conclusione il ricorso va rigettal:o.

Nulla sulle spese stante la costituzione tardiva dell'Agenzia delle entrate e la mancata costituzione dell'agente della riscossione. PQM La Corte rigetta il ricorso. 3;.; Vrt n , „ c-Tr (' .1,s1___ r ces J70 Cosi deciso in Roma,