Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10012/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax collection appeal, ruling the Regional Commission violated procedural rules by entering the merits of a debt already under litigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10012/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court dismissed Equitalia Nord spa's appeal against the Regional Tax Commission's rejection of Sergio Denicola's tax debt claim. Equitalia argued the Regional Commission erred by adjudicating the substantive debt while another parallel proceeding was active, whereas Denicola did not appear in the proceedings. The Court held that tax collection notices cannot be challenged on the merits of the underlying debt when such issues are already being resolved in a separate judicial process.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2909 c.c.; Art. 39 c.p.c.; Art. 19-21 D.Lgs 546/1992: Tax collection notices cannot be challenged on the merits of the underlying debt when such issues are already being resolved in a separate judicial process.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax collection procedure parallel proceedings merits of debt res judicata equity principle tax liability procedural violation sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2909 c.c.
Art. 39 c.p.c.
Art. 19-21 D.Lgs 546/1992
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12037/2014 R.G. proposto da Equitalia Nord spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dag,i Avv. Maurizio Cimetti e Giuseppe Parente, con domicilio eletto in Roma, via delle Quattro Fontane, n. 161, presso lo studio dell'kiv. Sante Ricci; - ricorrente - contro Denicola Sergio - intimato - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 34/14/13, depositata il 19 marzo 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 gennaio 2022 dal Consigliere Enrico Manzon.

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l'appelb proposto da Equitalia Nord spa avverso la sentenza n. 83/20/10 della Commissione tributaria provinciale di Torino che aveva accolto il ricorso di Sergio Denicola contro l'avviso di intimazione per il page mento IVA 1995/1997. La CTR osservava in particolare che, accertata in altro processo l'effettiva sussistenza dei crediti fiscali intimati, tuttavia non era possibile affermare che l'appellante ne covesse rispondere. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l'agente della riscossione deducendo tre motivi.

Il Denicola non si è costituito né altrimenti difeso. Considerato che: Con il secondo motivo, da trattarsi prioritariamente stante la sua natura pregiudiziale, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2909, cod. civ., 39, cod. proc. civ., 19-21, d.lgs 546/1992, poiché la CTR è entrata nel merito del L 3 pretesa creditoria erariale portata dalla cartella di pagamento impugnata, mentre sulla pretesa medesima si stava svolgendo altro processo (sentenza della medesima CTR, illo tempore, impugnata per cassazione). La censura è dirimentemente fondata in relazione alla denunciata violazione degli artt. 19-21, d.lgs 546/1992.

Tali disposizioni legislative processuali infatti prevedono che gli atti impugnabili possano essere impugnati soltanto per "vizi propri" ovvero dell' "atto presupposto" qualora non notificato. Escluso che nel caso di specie si sia verificata questa ipotesi di eccezione alla regola generale, è quindi evidente che la cartella esattoriale in oggetto non poteva essere impugnata per questioni attinenti il merito della pretesa erariale e che pertanto la sentenza impugnata, statuendo il rigetto del gravame dell'agente della riscossione per un profilo che appunto a tale merito atteneva (mancanza di certezza in ordine alla responsabilità soggettiva del Denicola, questione peraltro già og ,;etto di detto parallelo e prodromico processo), ha violato le norme processuali de quibus.

L'accoglimento del secondo motivo è assorbente delle ulteriori censure (violazione dell'art. 112, cod. proc. civ.; vizio motivazionale). In conclusione, accolto il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo occorrenti ulteriori accertamenti di fatto, decidendosi nel merito va respinto il ricorso introduttivo della lite. Stanti gli esiti alterni nei gradi do merito le spese correlative possono essere compensate; quelle del presente giudizio vanno invece attribuite secondo il generale pr ncipio della soccombenza e liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna l'intimato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 18.000 per onorari, euro 200 per esborsi oltre al 15°/0 per spese generali ed agli accessori di legge. Cosi deciso i