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Ordinanza — n. 10008/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses appeal as tax dispute settled via simplified agreement procedure under 2018 decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10008/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the tax appeal extinguished because the taxpayer successfully completed the simplified settlement procedure under the 2018 decree. Although the taxpayer requested suspension of proceedings, the court found the administrative process concluded without objections by the tax office by the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the underlying dispute no longer existed, terminating the litigation.

Regesto Legislator

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018; The simplified settlement procedure under the 2018 decree is deemed completed upon the expiration of the deadline without objections, resulting in the extinction of the judicial proceedings.

Parole chiave

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simplified settlement procedure tax dispute extinction Art. 6 d.l. 119/2018 cessazione materia contendere tax appeal dismissal tassazione dell'IVA procedura di tassazione fiscale contenzioso tributario

Disposizioni normative citate

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Art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018
La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui Lazzara Guido ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio.
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Testo completo

la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 25752/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro Lazzara Guido, rappresentato e difeso dall'Avv. Emanuele Contino, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Peyron 19, '47(7 giusta procura speciale a margine del controricorso; f r fje:, 14. it - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte n. 439/12/14, depositata in data 20 marzo 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate impugna per cassazione, con tre motivi, la sentenza della CTR in epigrafe che, confermando la decisione della CTP di Torino, aveva annullato gli avvisi di accertamento emessi per Iva e Irpef, per gli anni 2004 e 2005, rimasto condonato l'omologo avviso per l'anno 2006, in relazione al corrispettivo derivante dall'assunzione di obblighi di fare e non fare nell'ambito di un contratto di cessione di studio professionale.

Resiste il contribuente con controricorso. Lazzara Guido, nelle more del giudizio, chiedeva la sospensione del giudizio per l'avvenuta presentazione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018. CONSIDERATO CHE 1. La procedura di definizione agevolata ex art. 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, cui Lazzara Guido ha dichiarato di aderire, deve ritenersi andata a buon fine atteso il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio. Il processo va pertanto dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.

Le spese restano a carico della parte che le ha sostenute.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 gennaio 2022 Il Presidente Ernestino Luig