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Ordinanza — n. 10007/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court quashes regional decision for contradictory reasoning regarding incidental claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10007/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision due to absolute and inextricable contradictions in its written reasoning. The Commission initially treated the tax agency's claim as principal, then as incidental, and finally as conditional, creating a logically incoherent narrative. Consequently, the court ordered the case remitted to a newly composed tribunal for a fresh examination.

Regesto Legislator

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Art. 123 c.p.c.; Art. 103 c.p.c.: A judgment is void if its reasoning is absolutely contradictory and inextricable, rendering the decision unintelligible and lacking logical coherence.

Parole chiave

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contradictory reasoning tax administrative litigation inexorable contradiction remittal for retrial incidental claim absorption logical incoherence nullity of judgment sottrazione dell'iva

Disposizioni normative citate

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Art. 123 c.p.c.
Art. 103 c.p.c.
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Testo completo

a seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 12492/2014 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - ricorrente - contro 21S Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza ONLUS - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 32/05/13, depositata in data 27 marzo 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate con avviso di recupero recuperava a tassazione il credito Iva indebitamente compensato, per l'anno 2004, dalla Congregazione religiosa Suor Ancelle della Divina Provvidenza ONLUS in quanto derivante da indebita detrazione dell'imposta per prestazioni fuori campo Iva, irrogando le conseguenti sanzioni. Il ricorso della contribuente, che contestava la fondatezza e la legittimità della pretesa, nonché la debenza delle sanzioni, era accolto dalla CTP di Bari limitatamente all'irrogazione delle sanzioni per incertezza obbiettiva normativa.

La sentenza era confermata dal giudice d'appello. L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione con un motivo. La Congregazione religiosa SuoreAncelle della Divina Provvidenza ONLUS è rimasta intimata. CONSIDERATO CHE 1. L'unico motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per assoluta e inestricabile contraddittorietà della motivazione.

2. Il motivo è fondato. Va infatti osservato quanto segue con riguardo al contenuto della sentenza impugnata:

a) nello svolgimento in fatto si dà atto che il gravame - l'unico apparentemente proposto - avverso la decisione di primo grado è quello dell'Agenzia delle entrate, che contestava il riconoscimento da parte della CTP delle condizioni di obbiettiva incertezza normativa quanto alle sanzioni;

b) detto gravame, peraltro, viene, a pag. 3 della motivazione (su 4), qualificato come incidentale e, poi, anche come condizionato;

c) il percorso motivazionale, dopo una lunga ricostruzione sulla natura della pretesa sostanziale e sulla fondatezza della stessa (per aver ritenuto detraibile l'Iva su operazioni esenti), è integralmente sviluppato sulle ragioni della insussistenza delle ragioni di incertezza («In realtà l'incertezza normativa oggettiva che costituisce causa di esenzione del contribuente della responsabilità amministrativa posto tributaria, postula ... una condizione di inevitabile incertezza sul contenuto, sull'oggetto e sui destinatari della norma tributaria....

Nella specie la contribuente, sulla quale grava il relativo onere non ha allegato la sussistenza di elementi oggettivi di confusione derivanti dalla incertezza ed equivocità del risultato ermeneutico conseguito attraverso il procedimento interpretativo, ma si è limitata ad allegare la pendenza di un giudizio innanzi alla Corte di giustizia CE, fatto che di per sé non denuncia, né determina incertezza interpretativa ed equivocità della norma, essendo compito istituzionale della Corte di giustizia non quello di interpretare testi normativi ambigui, bensì quello dei verificare se le denunciate norme delle legislazioni nazionali degli Stati membri si pongano in contrasto con direttive comunitarie»);

d) la CTR ha quindi concluso affermando «alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso principale deve essere rigettato con assorbimento dell'incidentale, siccome condizionato.»;

e) dopodiché la motivazione prosegue indicando ulteriori specifiche ragioni per ritenere la non sussistenza della condizione di obbiettiva incertezza (anche riproducendo, verosimilmente, il contenuto dell'atto di gravame dell'Ufficio);

f) infine, conclude riproponendo, nuovamente, la statuizione di cui al punto d).

3. L'intera motivazione, dunque, risulta inestricabilmente contraddittoria a partire dalla stessa valutazione degli atti processuali, avendo la CTR ritenuto il ricorso dell'ufficio prima come ricorso principale, poi come incidentale e, infine, anche come condizionato, con una incomprensibile, conseguente, commistione delle stesse valutazioni sul merito delle questioni - che non è chiaro a quali atti e parti si riferiscano -, sicché la sentenza risulta priva di coerenza e logicità e, obbiettivamente, inintellegibile.

4. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Puglia in diversa composizione per l'ulteriore esame. Deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 25 ge