Italian court dismisses religious order's VAT appeal regarding unutilized deductible credit and erroneous CJEU interpretation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation rejected the religious order's appeal against a regional tax commission ruling that upheld VAT recovery and penalties. The order argued that merely exposing an unused VAT credit in a declaration constitutes an improper deduction, regardless of whether the credit was actually utilized or later renounced. The court found the lower court's interpretation of a European Court of Justice decision erroneous and dismissed the claim of legal uncertainty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 19, 54 d.P.R. n. 633/1972; d.lgs. n. 471/1997: The mere exposure of a deductible VAT credit exceeding the entitled amount in a tax declaration constitutes an improper deduction, subjecting the taxpayer to recovery and sanctions even if the credit was never utilized or subsequently renounced.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ordinanza' sul ricorso iscritto al n. 3666/2013 R.G. proposto da Congregazione religiosa Suore Ancelle della Divina Provvidenza ONLUS, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Damascelli, con domicilio eletto presso l'Avv. Giovanni Bellomo in Roma via Giovanni Paisiello n. 15, giusta procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - contro Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 30/7/12, depositata in data 12 giugno 2012.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli. RILEVATO CHE L'Agenzia delle entrate con avviso di accertamento rettificava ai fini Iva la dichiarazione presentata dalla Congregazione religiosa Suor Ancelle della Divina Provvidenza ONLUS per l'anno 2003 per aver l'ente, con dichiarazione integrativa, portato in detrazione l'Iva sugli acquisti nonostante le prestazioni oggetto dell'attività fossero fuori campo Iva. La contribuente, nell'impugnare gli avvisi, deduceva di aver fatto valere il diritto alla detrazione in relazione ad una decisione a lei favorevole della CTP di Bari, fondata sull'interpretazione di una decisione della Corte di Giustizia, poi riformata dal giudice d'appello.
Contestava, inoltre, di aver operato una indebita detrazione, essendosi limitata ad esporre l'ammontare del credito Iva nella dichiarazione, non utilizzato e poi rinunciato con la dichiarazione per il 2006. La CTP di Bari accoglieva il ricorso limitatamente alle sanzioni. La sentenza era riformata dalla CTR in epigrafe, che riteneva l'avviso legittimo e dovute le sanzioni. La Congregazione religiosa SuoreAnc:elle della Divina Provvidenza ONLUS propone ricorso per cassazione con due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. CONSIDERATO CHE 1.
Il primo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 54 d.P.R. n. 633 del 1972. La contribuente deduce che l'esposizione in dichiarazione della ritenuta eccedenza Iva non costituiva indebita detrazione, non essendo stato il credito utilizzato e, anzi, essendo stato rinunziato con la dichiarazione per il 2006. Invoca, inoltre, il giudicato relativo alla pretesa dell'Ufficio per l'anno 2004, avendo la CTR ritenuto fondate le ragioni della contribuente con riferimento a detta annualità.
2. Il secondo motivo denuncia, ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633 del 1972, 8 d.lgs. n. 546 del 1992, 10 I. n. 212 del 2000, 5 e 6 d.lgs. n. 471 del 1997. La contribuente deduce, nuovamente, di aver solo esposto nella dichiarazione l'ammontare del credito e di non aver operato alcuna detrazione, credito Iva poi rinunziato con la dichiarazione per il 2006. La condotta tenuta, inoltre, derivava dall'interpretazione di una decisione della Corte di Giustizia, poi seguita dalla CTP di Bari, da cui la sussistenza delle condizioni di obbiettiva incertezza normativa e l'inapplicabilità delle sanzioni.
3. I motivi, da esaminare unitariamente per connessione logica, sono infondati e al limite dell'inammissibile. 3.1. Pacifica, infatti, l'insussistenza del diritto alla detrazione Iva venendo in rilievo l'effettuazione di operazioni fuori campo, diritto che, invece, la contribuente ha esercitato riportando il credito, con la dichiarazione integrativa, nella dichiarazione Iva dell'anno di competenza, va rilevato che, come già affermato da questa Corte, ai cui principi questo collegio intende dare continuità, «qualora il contribuente abbia dichiarato una eccedenza detraibile o rimborsabile superiore a quella spettante, fermo il potere dell'amministrazione finanziaria di procederne al recupero anche ove essa non sia stata utilizzata da parte dello stesso contribuente, questi resta soggetto anche alle sanzioni previste dagli artt. 6, comma 6, ... del d.lgs. n. 471 del 1997, giacché l'ipotesi di non utilizzo del credito indebitamente riportato in dichiarazione non è prevista come condizione di inapplicabilità delle sanzioni, né come causa di non punibilità, né come fatto idoneo a giustificare una riduzione delle sanzioni stesse per ravvedimento, ai sensi, rispettivamente, degli artt. 6 e 13 del d.lgs. n. 472 del 1997» (Cass.n. 11656 del 11/05/2017). 3.2.
Infondata, peraltro, è la tesi della contribuente atteso che è con l'esposizione dell'eccedenza del credito nella dichiarazione annuale che si esercita il diritto di detrazione, poco importa se il credito non venga utilizzato in concreto, sì da doverlo riportare, come ulteriore eccedenza, negli anni successivi.3.3. Quanto all'asserita rinunzia del credito, in ogni caso, la doglianza neppure si confronta con la sentenza, che, invece, ha accertato, in ciò recependo la statuizione di primo grado, che, in realtà, il credito Iva è stato utilizzato "più volte in compensazione" e che la stessa dedotta rinunzia è stata solo parziale, residuando un importo di oltre C 1.676.000,00 che "non trova giustificazione". 3.4.
Ininfluente, infine, l'asserito giudicato, posto che, in ogni caso, riguarda una diversa annualità d'imposta. 3.5. Neppure sussistono, dunque, i presupposti per l'obbiettiva incertezza normativa, questione posta in termini del tutto generici, la quale postula, invece, l'impossibilità, esistente in sé ed accertata dal giudice, d'individuare con sicurezza ed univocamente, al termine di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, la norma giuridica sotto la quale effettuare la sussunzione di un caso di specie, condizioni che non ricorrono quanto alla questione della detraibilità dell'Iva sull'acquisto di beni e servizi afferenti operazioni esenti, fondata su una statuizione di una Commissione Tributaria Provinciale, poi riformata dalla competente Commissione Regionale, e relativa ad una evidentemente erronea interpretazione di una sentenza della Corte di Giustizia, neppure esattamente identifica in ricorso.
4. il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, sono regolate per soccombenza. P.Q. M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la Congregazione religiosa Suor Ancelle della Divina Provvidenza ONLUS al pagamento delle spese a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in complessive C 20.000,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Deciso in Roma