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Sentenza — n. 10000/2022 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 10000/2022 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10000/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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to a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9491/2021 R.G. proposto da DANIELE BERTAMINI rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv.ti Teo Tirelli (PEC: teo.tirelli(ffiordineavvocatigenova.it) e Annarita Di Battista (PEC: annaritadibattisa(aoRiineavvocatigenova.orq) con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest'ultima in Viale G. Mazzini n. 113; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rm(amailcert-avvocaturastato.it) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di cassazione sez.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Sentenza — n. 10000/2022 — snciv · Corte di Cassazione: La rinuncia è rituale. Il ricorrente ha qui dimostrato una chiara volontà abdicativa anche sottoscrivendo in proprio l'atto depositato che è munito di accettazione e adesione ai fini della compensazione delle spese da parte della resistente Agenzia delle Entrate, cosicché trova applicazione l'art. 391 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di causa. p.q.m. dichiara estinto il giudizio; compensa le spese. Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2022.

Parole chiave

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recupero delle spese esecutive deduzione per spese compensazione della rendita azione di mantenimento compensazione nel fallimento assistenza amministrativa fiscale

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
Il ricorrente ha qui dimostrato una chiara volontà abdicativa anche sottoscrivendo in proprio l'atto depositato che è munito di accettazione e adesione ai fini della compensazione delle spese da parte della resistente Agenzia delle Entrate, cosicché trova applicazione l'art. 391 cod.
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Testo completo

to a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9491/2021 R.G. proposto da DANIELE BERTAMINI rappresentato e difeso giusta delega in atti dagli avv.ti Teo Tirelli (PEC: teo.tirelli(ffiordineavvocatigenova.it) e Annarita Di Battista (PEC: annaritadibattisa(aoRiineavvocatigenova.orq) con domicilio eletto in Roma presso lo studio di quest'ultima in Viale G. Mazzini n. 113; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE (PEC ags.rm(amailcert-avvocaturastato.it) in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato; - controricorrente - per la revocazione della sentenza della Corte Suprema di cassazione sez.

V Civile n. 21108 del 2020, depositata il 2 ottobre 2020 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta all'udienza pubblica del 11/01/2022 dal Consigliere Roberto Succio; Lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Roberto Mucci che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; Udito l'avvocato Annarita Di Battista che ha chiesto dichiararsi estinto il giudizio; FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE Va preliminarmente preso atto - con efficacia assorbente di ogni altro motivo e istanza - dell'avvenuta rinuncia al ricorso da parte del contribuente come da atti depositati il 30.12.2021.

La rinuncia è rituale. Il ricorrente ha qui dimostrato una chiara volontà abdicativa anche sottoscrivendo in proprio l'atto depositato che è munito di accettazione e adesione ai fini della compensazione delle spese da parte della resistente Agenzia delle Entrate, cosicché trova applicazione l'art. 391 cod. proc. civ., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere con compensazione delle spese di causa. p.q.m. dichiara estinto il giudizio; compensa le spese. Così deciso in Roma, l'11 gennaio 2022.

Il Consigliere Estensore Il Presidente I DEPOSITATO IN Roberto Succio CANCELLERIA i Ernestino Luigi Bruschetta _../.- 29 MAR. 2022 IL C